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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17851/2026

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appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, RobertoPatscot, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 16 settembre 2025, la Corte di Appello di Firenze,giudicando a seguito della sentenza della Sesta Sezione della Corte del 22 ottobre2024 di annullamento senza rinvio (per omessa notifica al difensore di fiducia deldecreto di fissazione dell’udienza di appello), in parziale riforma della sentenza delTribunale di Firenze del 17 settembre 2020, ha dichiarato non doversi procederein relazione ai fatti di reato diversi dall'appropriazione dell'assegno di 5.300 euroconsumato l'8 aprile 2013, perché estinti per prescrizione e, di conseguenza, harideterminato la pena in relazione al residuo illecito di cui agli artt. 314, primocomma, cod. pen. e 317-bis cod. pen. nella misura di due anni e otto mesi direclusione, ha ridotto le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici edell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione alla durata di cinqueanni; ha altresì ridotto la confisca del profitto del reato già disposta, fino allasomma di euro 9.305,59, confermando nel resto la sentenza impugnata.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1.

Violazione norme processuali con riferimento all'articolo 178 lett. c)cod. proc. pen., 179 cod. proc. pen. per mancanza della notifica del decreto difissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello personalmente all'imputatodetenuto.Il difensore riferisce di aver ricevuto due decreti di citazione emessi dallaCorte di appello, di cui uno notificato presso di lui in qualità di domiciliatario.Tuttavia, poiché l’imputato era detenuto, la notifica avrebbe dovuto essereeseguita presso il luogo di detenzione, mediante consegna di copia all’imputatopersonalmente, secondo le modalità previste dall’art. 156 cod. proc. pen.2.2.

Violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. emotivazione meramente apparente.Si deduce che la Corte di appello avrebbe invertito l’onere della prova,ritenendo che le somme prelevate dall’imputato dal conto corrente intestato allacooperativa, mediante assegno circolare di euro 5.300, siano state impiegate perfinalità personali, anziché per soddisfare i creditori o per far fronte alle spesesostenute nell’esercizio dell’incarico e, quindi, nell’interesse della societàcooperativa.2.3.

Violazione di legge con riferimento agli artt. 314 e 640 cod. pen. inquanto la Corte di appello avrebbe omesso di accertare che l’imputato non era maistato iscritto né all’albo dei commercialisti né a quello dei consulenti del lavoro eche, pertanto, non possedeva i requisiti per assumere la carica di commissarioliquidatore e la conseguente qualifica di pubblico ufficiale.

Ne conseguirebbe che ifatti accertati non dovrebbero essere qualificati come delitto di peculato, bensìcome delitto di usurpazione di funzioni pubbliche e delitto di truffa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti omanifestamente infondati.2.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenzaimpugnata per l’omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi allaCorte di appello personalmente all'imputato detenuto, è manifestamenteinfondato.Emerge invero dagli atti - il cui esame è consentito in presenza delladeduzione di una violazione di legge processuale la cui risoluzione presuppone laverifica diretta degli atti (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092– 01) - che l'imputato ha ricevuto personalmente la notifica dell'avviso di fissazionedell'udienza dinanzi alla Corte di appello, in mani proprie, presso il luogo didetenzione, Casa di reclusione di Rebibbia, in data 12 maggio 2025.3.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazionedell’art. 192 cod. proc. pen. nonché un vizio di motivazione per avere i giudici dimerito ritenuto la responsabilità penale dell’imputato sulla base di una pretesainversione dell’onere della prova, è generico e meramente reiterativo di doglianzegià dedotte in appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale.Per pacifica giurisprudenza di legittimità, i motivi dell'impugnazione, sonoinammissibili, sia quando difettano di specificità "intrinseca", ossia si limitino alamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quellaseguita nella decisione impugnata, sia quando mancano di specificità "estrinseca",ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata persupportare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv.288005 – 01).Il requisito della specificità dei motivi implica, infatti, a carico della parteimpugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere inrelazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello diindicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, alfine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito una motivazione ampia ecoerente in ordine agli elementi di prova valorizzati ai fini dell’affermazione diresponsabilità per la condotta consistente nell’emissione di un assegno circolare dieuro 5.300,00, tratto sul conto corrente intestato alla cooperativa, evidenziandoche l’imputato era l’unico soggetto abilitato a operare su tale conto corrente, chel’assegno era stato emesso in suo favore e che non era stata offerta alcunaNe consegue che non vi è stata alcuna inversione dell’onere della prova,ma corretta applicazione della regola di giudizio dell’“oltre ogni ragionevoledubbio”, che consente l’assoluzione solo a fronte di una ricostruzione alternativadei fatti dotata di effettiva plausibilità e non meramente congetturale (Sez. 6, n.10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 4, n. 22257 del25/3/2014, Guernelli, Rv. 259204-01).In conclusione, il motivo di ricorso è inammissibile, perché privo deirequisiti di specificità e di decisività, risolvendosi nella mera reiterazione didoglianze già devolute al giudice di appello e da questi puntualmente ecoerentemente disattese, senza alcun confronto critico con il percorsoargomentativo della decisione impugnata, e traducendosi, in definitiva, in una nonconsentita sollecitazione di una rivalutazione del merito, preclusa in sede dilegittimità.4.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnataper omessa riqualificazione in truffa e usurpazione di funzioni pubbliche, stantel’assenza della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale, non supera il vaglio diammissibilità.Va infatti preliminarmente rilevato che, in punto di affermazione dellaresponsabilità dell’imputato, la sentenza di appello si pone in rapporto di c.d.doppia conforme con quella di primo grado, quando essa si richiami espressamentealla decisione del Tribunale e ne condivida i criteri valutativi delle prove.

In taliipotesi, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, le duedecisioni di merito devono essere lette congiuntamente, integrandosi a vicenda econfluendo in un unico corpo argomentativo, al quale il giudice di legittimità devefare riferimento ai fini della verifica della congruità della motivazione (Sez. 2,n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218‑01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595‑01; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore,Rv. 266617‑01).Nella fattispecie, la Corte di appello, preso atto della mancata proposizionesul punto di specifici motivi di gravame, ha legittimamente rinviato allamotivazione della sentenza di primo grado, nella quale il tema della qualificasoggettiva di pubblico ufficiale dell’imputato, quale commissario liquidatore dellacooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, è stato diffusamente e puntualmenteesaminato (pag. 5 della sentenza di primo grado).

Tale qualifica risulta, del resto,espressamente attribuita dalla legge, ai sensi dell’art. 199, primo comma,R.D. n. 267 del 1942, che riconosce al commissario liquidatore, per quanto attieneall’esercizio delle sue funzioni, la natura di pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 18732 del09/01/2008, Bulfoni, Rv. 239929 – 01; Sez. 6, n. 5576 del 26/03/1998, Ferri, Rv.210483 – 01).Ne consegue che il motivo di ricorso, oltre a interrompere la catenadevolutiva, con conseguente inammissibilità per il combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è anche manifestamenteinfondato.5.

Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, RobertoPatscot, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 settembre 2025, la Corte di Appello di Firenze,giudicando a seguito della sentenza della Sesta Sezione della Corte del 22 ottobre2024 di annullamento senza rinvio (per omessa notifica al difensore di fiducia deldecreto di fissazione dell’udienza di appello), in parziale riforma della sentenza delTribunale di Firenze del 17 settembre 2020, ha dichiarato non doversi procederein relazione ai fatti di reato diversi dall'appropriazione dell'assegno di 5.300 euroconsumato l'8 aprile 2013, perché estinti per prescrizione e, di conseguenza, harideterminato la pena in relazione al residuo illecito di cui agli artt. 314, primocomma, cod. pen. e 317-bis cod. pen. nella misura di due anni e otto mesi direclusione, ha ridotto le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici edell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione alla durata di cinqueanni; ha altresì ridotto la confisca del profitto del reato già disposta, fino allasomma di euro 9.305,59, confermando nel resto la sentenza impugnata.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Violazione norme processuali con riferimento all'articolo 178 lett. c)cod. proc. pen., 179 cod. proc. pen. per mancanza della notifica del decreto difissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello personalmente all'imputatodetenuto.Il difensore riferisce di aver ricevuto due decreti di citazione emessi dallaCorte di appello, di cui uno notificato presso di lui in qualità di domiciliatario.Tuttavia, poiché l’imputato era detenuto, la notifica avrebbe dovuto essereeseguita presso il luogo di detenzione, mediante consegna di copia all’imputatopersonalmente, secondo le modalità previste dall’art. 156 cod. proc. pen.2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. emotivazione meramente apparente.Si deduce che la Corte di appello avrebbe invertito l’onere della prova,ritenendo che le somme prelevate dall’imputato dal conto corrente intestato allacooperativa, mediante assegno circolare di euro 5.300, siano state impiegate perfinalità personali, anziché per soddisfare i creditori o per far fronte alle spesesostenute nell’esercizio dell’incarico e, quindi, nell’interesse della societàcooperativa.2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 314 e 640 cod. pen. inquanto la Corte di appello avrebbe omesso di accertare che l’imputato non era maistato iscritto né all’albo dei commercialisti né a quello dei consulenti del lavoro eche, pertanto, non possedeva i requisiti per assumere la carica di commissarioliquidatore e la conseguente qualifica di pubblico ufficiale. Ne conseguirebbe che ifatti accertati non dovrebbero essere qualificati come delitto di peculato, bensìcome delitto di usurpazione di funzioni pubbliche e delitto di truffa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti omanifestamente infondati.2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenzaimpugnata per l’omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi allaCorte di appello personalmente all'imputato detenuto, è manifestamenteinfondato.Emerge invero dagli atti - il cui esame è consentito in presenza delladeduzione di una violazione di legge processuale la cui risoluzione presuppone laverifica diretta degli atti (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092– 01) - che l'imputato ha ricevuto personalmente la notifica dell'avviso di fissazionedell'udienza dinanzi alla Corte di appello, in mani proprie, presso il luogo didetenzione, Casa di reclusione di Rebibbia, in data 12 maggio 2025.3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazionedell’art. 192 cod. proc. pen. nonché un vizio di motivazione per avere i giudici dimerito ritenuto la responsabilità penale dell’imputato sulla base di una pretesainversione dell’onere della prova, è generico e meramente reiterativo di doglianzegià dedotte in appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale.Per pacifica giurisprudenza di legittimità, i motivi dell'impugnazione, sonoinammissibili, sia quando difettano di specificità "intrinseca", ossia si limitino alamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quellaseguita nella decisione impugnata, sia quando mancano di specificità "estrinseca",ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata persupportare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv.288005 – 01).Il requisito della specificità dei motivi implica, infatti, a carico della parteimpugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere inrelazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello diindicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, alfine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito una motivazione ampia ecoerente in ordine agli elementi di prova valorizzati ai fini dell’affermazione diresponsabilità per la condotta consistente nell’emissione di un assegno circolare dieuro 5.300,00, tratto sul conto corrente intestato alla cooperativa, evidenziandoche l’imputato era l’unico soggetto abilitato a operare su tale conto corrente, chel’assegno era stato emesso in suo favore e che non era stata offerta alcunaNe consegue che non vi è stata alcuna inversione dell’onere della prova,ma corretta applicazione della regola di giudizio dell’“oltre ogni ragionevoledubbio”, che consente l’assoluzione solo a fronte di una ricostruzione alternativadei fatti dotata di effettiva plausibilità e non meramente congetturale (Sez. 6, n.10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 4, n. 22257 del25/3/2014, Guernelli, Rv. 259204-01).In conclusione, il motivo di ricorso è inammissibile, perché privo deirequisiti di specificità e di decisività, risolvendosi nella mera reiterazione didoglianze già devolute al giudice di appello e da questi puntualmente ecoerentemente disattese, senza alcun confronto critico con il percorsoargomentativo della decisione impugnata, e traducendosi, in definitiva, in una nonconsentita sollecitazione di una rivalutazione del merito, preclusa in sede dilegittimità.4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnataper omessa riqualificazione in truffa e usurpazione di funzioni pubbliche, stantel’assenza della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale, non supera il vaglio diammissibilità.Va infatti preliminarmente rilevato che, in punto di affermazione dellaresponsabilità dell’imputato, la sentenza di appello si pone in rapporto di c.d.doppia conforme con quella di primo grado, quando essa si richiami espressamentealla decisione del Tribunale e ne condivida i criteri valutativi delle prove. In taliipotesi, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, le duedecisioni di merito devono essere lette congiuntamente, integrandosi a vicenda econfluendo in un unico corpo argomentativo, al quale il giudice di legittimità devefare riferimento ai fini della verifica della congruità della motivazione (Sez. 2,n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218‑01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595‑01; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore,Rv. 266617‑01).Nella fattispecie, la Corte di appello, preso atto della mancata proposizionesul punto di specifici motivi di gravame, ha legittimamente rinviato allamotivazione della sentenza di primo grado, nella quale il tema della qualificasoggettiva di pubblico ufficiale dell’imputato, quale commissario liquidatore dellacooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, è stato diffusamente e puntualmenteesaminato (pag. 5 della sentenza di primo grado). Tale qualifica risulta, del resto,espressamente attribuita dalla legge, ai sensi dell’art. 199, primo comma,R.D. n. 267 del 1942, che riconosce al commissario liquidatore, per quanto attieneall’esercizio delle sue funzioni, la natura di pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 18732 del09/01/2008, Bulfoni, Rv. 239929 – 01; Sez. 6, n. 5576 del 26/03/1998, Ferri, Rv.210483 – 01).Ne consegue che il motivo di ricorso, oltre a interrompere la catenadevolutiva, con conseguente inammissibilità per il combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è anche manifestamenteinfondato.5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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