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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09332/2026

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e Cristofaro, dai quali è rappresentato e difesogiusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal coamministratore disostegno, Avv. [OSCURATO:PERSONA];- intimata –e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] ved.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/2026Peressutti dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegataall’atto di intervento, con indicazione degli indirizzi pec;- intervenuto -avverso la sentenza n. 1975/2023 della CORTE D’APPELLO DIVENEZIA, pubblicata il 10/10/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.1 Con citazione notificata il 24/2/2020, [OSCURATO:PERSONA] haconvenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Belluno, il figlio NicolaPremuda per far dichiarare la revoca per ingratitudine ex art. 801 cod.civ., per la quota di sua spettanza, di alcune donazioni di immobili dalei disposte in suo favore, con il marito, tra il 2006 e il 2015; ha dedottodi essere stata oggetto di condotte vessatorie e ingiuriose, così gravida indurla a chiedere la revocazione delle donazioni degli immobili edel denaro; ha chiesto pure che il convenuto fosse condannato aconsegnarle la somma di euro 245.000,00, asseritamente da luiricevuta nella qualità di suo procuratore speciale nella vendita di unsuo immobile sito in Padova.Costituitosi in giudizio, per quel che qui rileva, [OSCURATO:PERSONA] eccepito l’intervenuta decadenza dell’attrice dall’azione direvocazione, ai sensi dell’art. 802 cod. civ.2.

Con sentenza non definitiva n. 145/2022, il Tribunale diBelluno ha rigettato l’eccezione di decadenza sollevata da parteconvenuta, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione delgiudizio.Ric. 2024 n. 8399 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -2-Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/20263.

Con sentenza n. 1975/2023, la Corte d’appello di Venezia harigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso questa sentenza nondefinitiva.In particolare, per quanto qui controverso, la Corte d’appello haritenuto che il Giudice di primo grado avesse correttamente rigettatol’eccezione di decadenza, valutando la decorrenza del termine inizialein riferimento alle sole prospettazioni di parte attrice, non risultandonecessario un approfondimento istruttorio, rinviato all’accertamentodel carattere grave delle ingiurie; ha ritenuto, sul punto, che la «gravitàoggettiva» dei fatti debba essere valutata sulla base delle prove ma, aifini della valutazione della fondatezza dell’eccezione di decadenzadell’azione, sia necessario e sufficiente riferirsi al solo «contenuto degli4.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi, notificandolo a [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo a.d.s. avv. [OSCURATO:PERSONA].È intervenuto [OSCURATO:PERSONA], quale erede dell’intimataPaludetti, rappresentando che ella è deceduta in data 23/8/2023, dopola precisazione delle conclusioni e prima della pubblicazione dellasentenza d’appello.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, non ricorre alcuna inammissibilità del ricorsocome eccepita da [OSCURATO:PERSONA], atteso che nella specie ilprocuratore di [OSCURATO:PERSONA] non ne ha dichiarato la morte,avvenuta dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio diappello e ha provveduto, dopo tale evento, anche al deposito dellememorie conclusionali.

Come chiarito da questa Corte, la morte o laperdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallostesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti,Ric. 2024 n. 8399 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -3-Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/2026comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite,l’ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso il difensore,ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi laconoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc.civ. da parte del notificante (S.U. n. 15295 del 04/07/2014, Sez. 6-1,n. 21287 del 20/10/2015; Sez. 2 n. 20964 del 22/08/2018, Sez. 3, n.11193 del 06/04/2022).

Come, infatti, già chiarito dalle Sezioni unite,il principio di ultrattività del mandato alle liti trova corrispondenza nellaprevisione normativa della negotiorum gestio da parte dell'avvocato,assicurando un «ponte» tra i diversi gradi di giudizio, sicché l'omessadichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera del difensorecomporta la stabilizzazione della posizione giuridica della parterappresentata rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva delrapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive disua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizionedell'impugnazione.Il ricorso è, perciò, ammissibile.1.

Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, inriferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazionedegli artt. 187, co. 2, 310, co. 2, e 10 cod. proc. civ., per avere la Corted’appello ritenuto che un’eccezione di merito, qual è quella didecadenza ex art. 802 cod. civ., possa essere decisa sulla sola basedella prospettazione dei fatti dell’attore, anziché dopo una completaistruttoria concernente, prima ancora, la veridicità dei fatti posti afondamento dell’azione di revocazione per ingratitudine.1.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato, pure inriferimento al n. 4, la violazione degli artt. 187, co. 2, 177, 277, co. 1,279, co. 1 e n. 4 e 310, co. 2, cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere laCorte d’appello previsto su un’eccezione di merito una decisioneRic. 2024 n. 8399 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -4-Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/2026«duplicata» e resa in due tempi, dapprima in via provvisoria iuxtaalligata e quindi in via definitiva all’esito dell’approfondimentoistruttorio, sì da legittimare una nuova e difforme pronuncia delGiudicante sulla medesima questione già oggetto di sentenza nondefinitiva.2.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente percontinuità di argomentazione, sono fondati.Rigettando il motivo di impugnazione sul punto, la Corte d’appelloha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale che, nel ritenereinfondata l’eccezione di decadenza, ha richiamato la pronuncia diquesta Corte n. 21010/16, secondo cui ai fini della revocazione peringratitudine prevista dall'art. 801 cod. civ., in presenza di una pluralitàdi atti offensivi tra loro strettamente connessi, perché possa iniziare adecorrere il termine decadenziale di cui all'art. 802 cod. civ. deveguardarsi al momento in cui questi atti raggiungono un livello tale danon poter essere più ragionevolmente tollerati, secondo unavalutazione di normalità; ha, quindi, puntualizzato che «con lasentenza non definitiva in esame, il Tribunale di Belluno non ha,evidentemente, affermato la veridicità di quanto allegato dall’attrice inordine ai fatti che fonderebbero l’addebito di ingratitudine a carico delconvenuto, né in ordine alla loro collocazione temporale, […] ma hasemmai rilevato […] come l’eccezione sia priva di pregio se riferita allededuzioni della parte attrice, cosicché essa dovrà essere nuovamentescrutinata alla luce dell’esito probatorio che consentirà di verificare lacorrispondenza al vero delle allegazioni di parte».In altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto che l’eccezione didecadenza fosse immediatamente decidibile sulla prospettazione delladomanda, salva la rivedibilità della decisione con la pronunciadefinitiva, all’esito dell’istruttoria.Ric. 2024 n. 8399 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -5-Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/2026Così decidendo, innanzitutto ha sovrapposto l’eccezione didecadenza alle eccezioni di mero rito, quali la legittimazione ad agire ol’eccezione di incompetenza, che possono essere decise sulla base dellamera prospettazione della parte e delle cosiddette prove precostituite,senza bisogno di istruttoria.

Questa Corte ha chiarito che lalegittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto adagire in giudizio: ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale«fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può farvalere nel processo in nome proprio un diritto altrui», essa spetta achiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di essernetitolare, sicché mancherà tutte le volte in cui dalla stessaprospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizionon appartiene all'attore (Sez.

U, Sentenza n. 2951 del 2016).Ugualmente, le questioni di competenza sono decise dal giudice delmerito, chiamato a risolverle, soltanto sulle prove precostituite, ossiaentrate in causa «senza un'apposita istruzione», secondo la regolastabilita dall'art. 14 cod. proc. civ. limitatamente alla competenza pervalore nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, maestensibile a tutte le ipotesi in quanto insita nel sistema e, cioè, nellapreesistenza di una norma processuale esclusivamente correlata allaprospettazione della domanda (Sez. 3, Sentenza n. 11609 del31/05/2005).La decisione deve essere riformata, atteso che l’eccezione didecadenza da un’azione costituiva ex art. 2908 cod. civ., quale è quellain esame, necessita invece di uno scrutinio in merito dei fatti e delleloro prove, diversamente dalle eccezioni in rito.L’azione costitutiva si caratterizza, rispetto alle azioni di meroaccertamento e di condanna, per essere diretta all’emanazione di unprovvedimento giurisdizionale, che innova la realtà giuridicapreesistente; la statuizione produce un nuovo effetto giuridico perchéRic. 2024 n. 8399 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -6-Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/2026costituisce, modifica o estingue preesistenti situazioni giuridiche e chiha agito per ottenerla ha pertanto l’onere di dimostrare ogni suopresupposto e cioè, nella specie, sia la sussistenza dei fatti ingiuriosi,sia la loro compiuta manifestazione nel tempo, al fine di dimostrarepure la tempestività della sua domanda; al convenuto che abbiaeccepito la decadenza dall’azione spetta, invece, l’onere di dimostrarela collocazione in un tempo anteriore del termine iniziale per laproposizione dell’azione.

È evidente che questa contrapposizione dioneri necessita di una operazione di piena istruzione prima dellavalutazione dei fatti.L'eccezione di decadenza, quindi, in quanto mira a precluderel’esercizio dell’azione, si risolve proprio in una decisione di meritoperché implica la deduzione di un fatto estintivo - e, cioè, il decorso deltempo - che necessita di accertamento giudiziale come lo necessitano,puntualmente, i fatti costitutivi nel loro accadimento e, cioè, le asseriteazioni ingiuriose nella loro soglia di gravità: dalla norma, infatti, èstabilita soltanto la misura del decorso del tempo rilevante, così comel’astratta configurazione del termine iniziale (il raggiungimento dellasoglia di intollerabilità secondo un criterio di ragionevolezza, ex art.801 e 802 cod. civ.); l’individuazione in concreto di questo termineiniziale, invece, è rimessa, volta a volta, all’accertamento del giudice.Proprio nella pronuncia invocata a precedente nella sentenza delTribunale (n. 21010/16), è sottolineata la spettanza al Giudice delmerito dell’apprezzamento «secondo una valutazione di normalità» deldies a quo, cioè del momento in cui l’ultimo della sequenza degli attioffensivi fra loro strettamente connessi ha raggiunto un livello tale digravità da non potere essere più ragionevolmente tollerato: questaCorte ha, sul punto, stabilito che l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di unadonazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la suaRic. 2024 n. 8399 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -7-Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/2026natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza perla manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante ilcomportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistimadelle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante,contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienzacomune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero inveceimprontarne l'atteggiamento (Cass. Sez. 2, n. 20722 del 13/08/2018,con indicazione dei precedenti rilevanti; Cass. Sez. 2, n. 7487 del31/03/2011).È evidente, allora, che per statuire sulla decadenza eccepita exart. 802 cod. civ., avrebbe dovuto essere accertato, prima ancora,quando gli atti sopra descritti avessero raggiunto un livello tale da nonpoter essere più ragionevolmente tollerati, secondo una valutazione dinormalità.2.1.

A ciò si aggiunga, infine, che nel caso di pronunciadi sentenza non definitiva, qual è stata quella adottata in primo gradonella fattispecie, il giudice si spoglia della potestas iudicandi relativaalle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia inordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti- salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passatain giudicato, a seguito di impugnazione immediata; ne consegue chetale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diversocon la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anchedi legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del divieto di riesame(Cass. Sez. 3, n. 18898 del 31/08/2009; Sez.

L, n. 18834 del28/07/2017; Sez. 2, n. 21258 del 05/10/2020; Sez., n. 19145 del11/07/2024): era pertanto precluso un nuovo scrutinio della medesimaeccezione, come invece previsto nella sentenza impugnata, «alla lucedell’esito probatorio», con la sentenza definitiva.Ric. 2024 n. 8399 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -8-Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/20263.

Con la sua motivazione, la Corte d’appello non hacorrettamente applicato questi principi.In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnatadeve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversacomposizione perché provveda al riesame dell’eccezione di decadenzain applicazione dei principi suesposti.Decidendo in rinvio, la Corte statuirà anche sulle spese dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per lespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 27 novembre2025.Il PresidenteRic. 2024 n. 8399 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -9-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Cristofaro, dai quali è rappresentato e difesogiusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal coamministratore disostegno, Avv. [OSCURATO:PERSONA];- intimata –e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] ved.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/2026Peressutti dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegataall’atto di intervento, con indicazione degli indirizzi pec;- intervenuto -avverso la sentenza n. 1975/2023 della CORTE D’APPELLO DIVENEZIA, pubblicata il 10/10/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.1 Con citazione notificata il 24/2/2020, [OSCURATO:PERSONA] haconvenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Belluno, il figlio NicolaPremuda per far dichiarare la revoca per ingratitudine ex art. 801 cod.civ., per la quota di sua spettanza, di alcune donazioni di immobili dalei disposte in suo favore, con il marito, tra il 2006 e il 2015; ha dedottodi essere stata oggetto di condotte vessatorie e ingiuriose, così gravida indurla a chiedere la revocazione delle donazioni degli immobili edel denaro; ha chiesto pure che il convenuto fosse condannato aconsegnarle la somma di euro 245.000,00, asseritamente da luiricevuta nella qualità di suo procuratore speciale nella vendita di unsuo immobile sito in Padova.Costituitosi in giudizio, per quel che qui rileva, [OSCURATO:PERSONA] eccepito l’intervenuta decadenza dell’attrice dall’azione direvocazione, ai sensi dell’art. 802 cod. civ.2. Con sentenza non definitiva n. 145/2022, il Tribunale diBelluno ha rigettato l’eccezione di decadenza sollevata da parteconvenuta, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione delgiudizio.Ric. 2024 n. 8399 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -2-Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/20263. Con sentenza n. 1975/2023, la Corte d’appello di Venezia harigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso questa sentenza nondefinitiva.In particolare, per quanto qui controverso, la Corte d’appello haritenuto che il Giudice di primo grado avesse correttamente rigettatol’eccezione di decadenza, valutando la decorrenza del termine inizialein riferimento alle sole prospettazioni di parte attrice, non risultandonecessario un approfondimento istruttorio, rinviato all’accertamentodel carattere grave delle ingiurie; ha ritenuto, sul punto, che la «gravitàoggettiva» dei fatti debba essere valutata sulla base delle prove ma, aifini della valutazione della fondatezza dell’eccezione di decadenzadell’azione, sia necessario e sufficiente riferirsi al solo «contenuto degli4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi, notificandolo a [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo a.d.s. avv. [OSCURATO:PERSONA].È intervenuto [OSCURATO:PERSONA], quale erede dell’intimataPaludetti, rappresentando che ella è deceduta in data 23/8/2023, dopola precisazione delle conclusioni e prima della pubblicazione dellasentenza d’appello.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, non ricorre alcuna inammissibilità del ricorsocome eccepita da [OSCURATO:PERSONA], atteso che nella specie ilprocuratore di [OSCURATO:PERSONA] non ne ha dichiarato la morte,avvenuta dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio diappello e ha provveduto, dopo tale evento, anche al deposito dellememorie conclusionali. Come chiarito da questa Corte, la morte o laperdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallostesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti,Ric. 2024 n. 8399 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -3-Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/2026comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite,l’ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso il difensore,ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi laconoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc.civ. da parte del notificante (S.U. n. 15295 del 04/07/2014, Sez. 6-1,n. 21287 del 20/10/2015; Sez. 2 n. 20964 del 22/08/2018, Sez. 3, n.11193 del 06/04/2022). Come, infatti, già chiarito dalle Sezioni unite,il principio di ultrattività del mandato alle liti trova corrispondenza nellaprevisione normativa della negotiorum gestio da parte dell'avvocato,assicurando un «ponte» tra i diversi gradi di giudizio, sicché l'omessadichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera del difensorecomporta la stabilizzazione della posizione giuridica della parterappresentata rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva delrapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive disua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizionedell'impugnazione.Il ricorso è, perciò, ammissibile.1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, inriferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazionedegli artt. 187, co. 2, 310, co. 2, e 10 cod. proc. civ., per avere la Corted’appello ritenuto che un’eccezione di merito, qual è quella didecadenza ex art. 802 cod. civ., possa essere decisa sulla sola basedella prospettazione dei fatti dell’attore, anziché dopo una completaistruttoria concernente, prima ancora, la veridicità dei fatti posti afondamento dell’azione di revocazione per ingratitudine.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato, pure inriferimento al n. 4, la violazione degli artt. 187, co. 2, 177, 277, co. 1,279, co. 1 e n. 4 e 310, co. 2, cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere laCorte d’appello previsto su un’eccezione di merito una decisioneRic. 2024 n. 8399 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -4-Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/2026«duplicata» e resa in due tempi, dapprima in via provvisoria iuxtaalligata e quindi in via definitiva all’esito dell’approfondimentoistruttorio, sì da legittimare una nuova e difforme pronuncia delGiudicante sulla medesima questione già oggetto di sentenza nondefinitiva.2. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente percontinuità di argomentazione, sono fondati.Rigettando il motivo di impugnazione sul punto, la Corte d’appelloha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale che, nel ritenereinfondata l’eccezione di decadenza, ha richiamato la pronuncia diquesta Corte n. 21010/16, secondo cui ai fini della revocazione peringratitudine prevista dall'art. 801 cod. civ., in presenza di una pluralitàdi atti offensivi tra loro strettamente connessi, perché possa iniziare adecorrere il termine decadenziale di cui all'art. 802 cod. civ. deveguardarsi al momento in cui questi atti raggiungono un livello tale danon poter essere più ragionevolmente tollerati, secondo unavalutazione di normalità; ha, quindi, puntualizzato che «con lasentenza non definitiva in esame, il Tribunale di Belluno non ha,evidentemente, affermato la veridicità di quanto allegato dall’attrice inordine ai fatti che fonderebbero l’addebito di ingratitudine a carico delconvenuto, né in ordine alla loro collocazione temporale, […] ma hasemmai rilevato […] come l’eccezione sia priva di pregio se riferita allededuzioni della parte attrice, cosicché essa dovrà essere nuovamentescrutinata alla luce dell’esito probatorio che consentirà di verificare lacorrispondenza al vero delle allegazioni di parte».In altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto che l’eccezione didecadenza fosse immediatamente decidibile sulla prospettazione delladomanda, salva la rivedibilità della decisione con la pronunciadefinitiva, all’esito dell’istruttoria.Ric. 2024 n. 8399 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -5-Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/2026Così decidendo, innanzitutto ha sovrapposto l’eccezione didecadenza alle eccezioni di mero rito, quali la legittimazione ad agire ol’eccezione di incompetenza, che possono essere decise sulla base dellamera prospettazione della parte e delle cosiddette prove precostituite,senza bisogno di istruttoria. Questa Corte ha chiarito che lalegittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto adagire in giudizio: ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale«fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può farvalere nel processo in nome proprio un diritto altrui», essa spetta achiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di essernetitolare, sicché mancherà tutte le volte in cui dalla stessaprospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizionon appartiene all'attore (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 2016).Ugualmente, le questioni di competenza sono decise dal giudice delmerito, chiamato a risolverle, soltanto sulle prove precostituite, ossiaentrate in causa «senza un'apposita istruzione», secondo la regolastabilita dall'art. 14 cod. proc. civ. limitatamente alla competenza pervalore nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, maestensibile a tutte le ipotesi in quanto insita nel sistema e, cioè, nellapreesistenza di una norma processuale esclusivamente correlata allaprospettazione della domanda (Sez. 3, Sentenza n. 11609 del31/05/2005).La decisione deve essere riformata, atteso che l’eccezione didecadenza da un’azione costituiva ex art. 2908 cod. civ., quale è quellain esame, necessita invece di uno scrutinio in merito dei fatti e delleloro prove, diversamente dalle eccezioni in rito.L’azione costitutiva si caratterizza, rispetto alle azioni di meroaccertamento e di condanna, per essere diretta all’emanazione di unprovvedimento giurisdizionale, che innova la realtà giuridicapreesistente; la statuizione produce un nuovo effetto giuridico perchéRic. 2024 n. 8399 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -6-Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/2026costituisce, modifica o estingue preesistenti situazioni giuridiche e chiha agito per ottenerla ha pertanto l’onere di dimostrare ogni suopresupposto e cioè, nella specie, sia la sussistenza dei fatti ingiuriosi,sia la loro compiuta manifestazione nel tempo, al fine di dimostrarepure la tempestività della sua domanda; al convenuto che abbiaeccepito la decadenza dall’azione spetta, invece, l’onere di dimostrarela collocazione in un tempo anteriore del termine iniziale per laproposizione dell’azione. È evidente che questa contrapposizione dioneri necessita di una operazione di piena istruzione prima dellavalutazione dei fatti.L'eccezione di decadenza, quindi, in quanto mira a precluderel’esercizio dell’azione, si risolve proprio in una decisione di meritoperché implica la deduzione di un fatto estintivo - e, cioè, il decorso deltempo - che necessita di accertamento giudiziale come lo necessitano,puntualmente, i fatti costitutivi nel loro accadimento e, cioè, le asseriteazioni ingiuriose nella loro soglia di gravità: dalla norma, infatti, èstabilita soltanto la misura del decorso del tempo rilevante, così comel’astratta configurazione del termine iniziale (il raggiungimento dellasoglia di intollerabilità secondo un criterio di ragionevolezza, ex art.801 e 802 cod. civ.); l’individuazione in concreto di questo termineiniziale, invece, è rimessa, volta a volta, all’accertamento del giudice.Proprio nella pronuncia invocata a precedente nella sentenza delTribunale (n. 21010/16), è sottolineata la spettanza al Giudice delmerito dell’apprezzamento «secondo una valutazione di normalità» deldies a quo, cioè del momento in cui l’ultimo della sequenza degli attioffensivi fra loro strettamente connessi ha raggiunto un livello tale digravità da non potere essere più ragionevolmente tollerato: questaCorte ha, sul punto, stabilito che l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di unadonazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la suaRic. 2024 n. 8399 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -7-Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/2026natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza perla manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante ilcomportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistimadelle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante,contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienzacomune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero inveceimprontarne l'atteggiamento (Cass. Sez. 2, n. 20722 del 13/08/2018,con indicazione dei precedenti rilevanti; Cass. Sez. 2, n. 7487 del31/03/2011).È evidente, allora, che per statuire sulla decadenza eccepita exart. 802 cod. civ., avrebbe dovuto essere accertato, prima ancora,quando gli atti sopra descritti avessero raggiunto un livello tale da nonpoter essere più ragionevolmente tollerati, secondo una valutazione dinormalità.2.1. A ciò si aggiunga, infine, che nel caso di pronunciadi sentenza non definitiva, qual è stata quella adottata in primo gradonella fattispecie, il giudice si spoglia della potestas iudicandi relativaalle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia inordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti- salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passatain giudicato, a seguito di impugnazione immediata; ne consegue chetale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diversocon la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anchedi legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del divieto di riesame(Cass. Sez. 3, n. 18898 del 31/08/2009; Sez. L, n. 18834 del28/07/2017; Sez. 2, n. 21258 del 05/10/2020; Sez., n. 19145 del11/07/2024): era pertanto precluso un nuovo scrutinio della medesimaeccezione, come invece previsto nella sentenza impugnata, «alla lucedell’esito probatorio», con la sentenza definitiva.Ric. 2024 n. 8399 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -8-Numero registro generale 8399/2024Numero sezionale 2895/2025Numero di raccolta generale 9332/2026Data pubblicazione 13/04/20263. Con la sua motivazione, la Corte d’appello non hacorrettamente applicato questi principi.In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnatadeve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversacomposizione perché provveda al riesame dell’eccezione di decadenzain applicazione dei principi suesposti.Decidendo in rinvio, la Corte statuirà anche sulle spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per lespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 27 novembre2025.Il PresidenteRic. 2024 n. 8399 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -9-
Sentenza Cassazione n. 09332/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris