CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 luglio 2021
Cassazione n. 43323/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 28 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 16 giugno 2021, che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Acerra il 19 settembre del 2015. 1.1 In tale occasione la vittima veniva raggiunta da un colpo di arma da fuoco sparato a bruciapelo alla nuca, esploso da un individuo, secondo le dichiarazioni rese da due testimoni oculari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con il volto coperto e dileguatosi, subito dopo, a bordo di un motociclo con un complice alla guida. A seguito di sopralluogo e di perquisizione domiciliare presso l'abitazione della vittima, gli inquirenti procedevano a raccogliere le sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva, in particolare, la circostanza di un litigio avvenuto tra il padre e alcune donne del luogo. Queste verranno poi individuate in [OSCURATO:PERSONA] - convivente di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], referente della criminalità organizzata locale- e [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni delle stesse confermavano i motivi di contrasto tra le due famiglie, per avere l'Adalberto aggredito il padre delle sorelle Tortora ([OSCURATO:PERSONA]). La figlia della vittima, [OSCURATO:PERSONA], più in dettaglio, chiariva e ricostruiva in maniera dettagliata i fatti precedenti all'omicidio, forieri del suddetto contrasto, indicando puntuali episodi vessatori subiti dalla loro famiglia a seguito della banale pubblicazione, su un social network, di commenti provocatori. Determinante per la ricostruzione dell'omicidio, e per l'identificazione del mandante e degli esecutori materiali, è risultato, secondo le indagini, l'apporto collaborativo di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso le proprie responsabilità, con dichiarazioni auto ed etero accusatorie, in data 21 luglio 2016, alcune ore dopo il suo arresto avvenuto a seguito di una più ampia indagine relativa a condotte criminose della criminalità acerrana. Affiliato al gruppo camorristico facente capo a [OSCURATO:PERSONA], alias "[OSCURATO:PERSONA]", il Castaldo, oltre a riferire in ordine al ruolo svolto per anni all'interno del sodalizio, dichiarava di essere stato incaricato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] di commettere l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], per motivi principalmente attinenti alla divisione degli introiti legati alle attività estorsive.Aggiungeva, in particolare, di essersi recato, la sera dell'omicidio, a casa del mandante per prendere la pistola cal. 38 e poi, in sella allo scooter guidato dal Cannavacciuolo, di essere andato in piazza [OSCURATO:PERSONA] dove avrebbe eseguito il fatto delittuoso. [OSCURATO:PERSONA] indicava, altresí, il luogo ove era stato bruciato lo scooter insieme al bossolo sparato (in via Caruso, zona periferica di Caivano) e la somma ricevuta per aver commesso tale delitto . Sul fatto di sangue riferivano anche altri due collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] (in data 10 ottobre 2016) e [OSCURATO:PERSONA] (in data 30 marzo 2018), fornendo versioni ritenute coincidenti con le dichiarazioni del Castaldo. Il primo confermava il movente -che era da individuarsi nell'aggressione compiuta dal Caruso nei confronti delle sorelle Tortora- e il mandante -[OSCURATO:PERSONA], per averglielo quest'ultimo confidato-; il Priscitelli, pur errando nel nome della vittima, confermava il movente, il mandante e l'esecutore materiale (facendo riferimento a Gaetano il barbiere, persona che non sapeva in altro modo identificare). Nessuno dei due collaboratori, in ogni caso, faceva riferimento al ruolo attribuito da Castaldo all'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2. In motivazione il Tribunale del riesame rileva come possa ritenersi ampiamente positiva la verifica di attendibilità del Castaldo e condivisibili le argomentazioni del primo Giudice sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del suo racconto. 2.1 Passando alla valutazione degli elementi di riscontro di dette dichiarazioni, il Tribunale evidenzia come gli stessi siano costituiti dai rilievi eseguiti dalla Polizia giudiziaria, dall'autopsia svolta sul corpo della vittima, dalla ricostruzione dei fatti fornita dai testimoni oculari dell'agguato, dalle dichiarazioni di altri collaboratori e, inoltre, dall'intercettazione ambientale del 21 luglio 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] - soggetto particolarmente autorevole nell'ambito della criminalità acerrana- e altro interlocutore, in cui, rievocando l'episodio omicidiario, il primo indicava il Cannavacciuolo quale conducente del motorino (...."io penso che il motorino lo portava Sabatino O' CIUOTTO, non lo portava "MASANIELLO"..), in ciò fungendo, a parere del collegio, da riscontro individualizzante alla chiamata in correità del Castaldo. 2.2 In ordine alle aggravanti contestate, il Tribunale condivide le argomentazioni dell'ordinanza originaria, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della premeditazione -apprezzabile lasso temporale trascorso tra il momento della ideazione del delitto e l'attuazione dello stesso, precisa predisposizione di mezzi e modalità esecutive, programmazione delle attività post delictum-, dei futili motivi e dell'aggravante ex art. 416 bis 1 cod. pen. . In ultimo, i giudici del riesame hanno ritenuto la piena sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod.proc.pen., peraltro oggetto di presunzione relativa ex lege, anche in considerazione dei plurimi, gravi e recenti precedenti del ricorrente. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria . 3.1 La difesa, dopo avere premesso che la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene necessario utilizzare anche ai fini dell'applicabilità delle misure cautelari, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - in caso di presenza una chiamata in correità-, il canone normativo di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., passa ad esaminare le ritenute incongruenze del provvedimento impugnato, in primo luogo in punto di causale del mandato omicidiario. Su tale aspetto il difensore evidenzia che non vi è stata effettiva coincidenza tra le fonti, dato che, se da un lato il Castaldo ha riferito di una causale di ordine camorristico, finalizzata al predominio sul territorio, dall'altro ha legato l'episodio ad un litigio tra donne, coinvolgente la figlia di [OSCURATO:PERSONA], fidanzata con il figlio di [OSCURATO:PERSONA]. In entrambi i casi non si comprende e non è emerso a quale titolo dovesse farsi coinvolgere il ricorrente, il quale non ha mai avuto rapporti criminali col sodalizio facente capo al [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 In secondo luogo, la violazione del protocollo valutativo degli elementi di prova adottato nel provvedimento è dato, secondo il ricorrente, dalla assenza di un riscontro individualizzante alla chiamata in correità del Castaldo, dato che la intercettazione ambientale del Sena è stata travisata dal giudice di prima istanza e, comunque, era da ritenersi inidonea a riscontrare la chiamata in correità, poiché generica e scaturente da una mera presunzione del propalante (..io penso che..), non da una conoscenza personale dei fatti. Per questi motivi la difesa chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2. La fondatezza riguarda il punto di doglianza relativo alla validità dimostrativa dell'elemento di conoscenza elevato, dal GIP e dal Tribunale, a riscontro 'specifico' della partecipazione al delitto del Cannavacciuolo, per il resto basata sul contributo narrativo reso da [OSCURATO:PERSONA]. Non sono, di contro, fondate le doglianze relative alla attendibilità del dichiarante Castaldo, posto che le valutazioni espresse — su tale punto — nella decisione impugnata risultano del tutto logiche ed assistite da elementi esterni convalidanti. 2.1 Al fine di apprezzare i contenuti della doglianza ritenuta fondata, vanno tuttavia poste alcune premesse in diritto. Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va brevemente ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 2.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ;c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») . Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 2.3 Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 3. Nella ipotesi in cui la fonte di prova si identifichi con una dichiarazione proveniente dal soggetto coinvolto nella dinamica di realizzazione del fatto (chiamata in correità) è pertanto necessario, già in sede di applicazione o mantenimento della misura cautelare (v. art.273 co. 1 bis cod.proc.pen.), che la dichiarazione de qua oltre a trovare adeguata verifica sul piano della attendibilità soggettiva del dichiarante (nel caso in esame aspetto immune da vizi) risulti 'assistita' da elementi di riscontro idonei a fungere da completamento della informazione probatoria in riferimento alla 'persona' dell'incolpato. Ciò deriva, al di là della necessaria applicazione della previsione di legge tesa a rendere applicabili le particolari regole valutative di cui agli articoli 192 co.3 e co.4 cod.proc.pen., da considerazioni di tipo logico relative alla esatta perimetrazione concettuale della 'prognosi di elevata probabilità di condanna', posto che il giudizio prognostico richiede la consistenza 'attuale' del quadro dimostrativo, con proiezione del valore dimostrativo degli elementi di conoscenza sulla decisione finale, e non già I' auspicio di progressione del numero e della qualità degli elementi conoscitivi nelle successive (rispetto al momento di valutazione incidentale) fasi del procedimento. 3.1 Per tale ragione, già nel 2006, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U n. 36267 del 30.5.2006, rv 234598). 3.2 Di tale avvertita necessità probatoria si rende interprete, peraltro, lo stesso Tribunale di Napoli, che identifica la conoscenza idonea a riscontrare la chiamata in correità resa dal Castaldo (soggetto già ritenuto soggettivamente attendibile) nei confronti del Cannavacciuolo nello stralcio di captazione di una conversazione intrattenuta da [OSCURATO:PERSONA] (con altro soggetto rimasto non identificato) e relativa all'episodio in questione. In ciò il Tribunale del riesame riconosce che se tale dato di 'sostegno' alla dichiarazione principale non esistesse la misura cautelare, pure in presenza di un giudizio di affidabilità del collaborante Castaldo, non avrebbe potuto essere emessa per assenza nell'incarto processuale (allo stato degli atti) di altri elementi con portata convalidante specifica del 'punto' della narrazione del Castaldo relativo alla identità del soggetto co-autore dell'omicidio. 3.3 Il punto controverso della decisione - in diritto - è rappresentato, dunque, dalla nozione di riscontro, in ragione del particolare modo di essere - nella vicenda in esame - della informazione elevata a riscontro della chiamata in correità. Si tratta, come è stato precisato in parte narrativa, di una informazione espressa in forma dubitativa (.. io penso che..) dallo stesso loquens, nell'ambito di un colloquio oggetto di captazione . Sul punto, appare necessario precisare quanto segue. 3.4 In diritto il dato di partenza - che impone la esistenza di una informazione probatoria di sostegno ai contenuti narrativi - è rappresentato dalla ' non autosufficienza dimostrativa' delle dichiarazioni del soggetto 'coinvolto' nei fatti oggetto di ricostruzione (perchè si tratta del coimputato, in medesimo o separato procedimento, o dell imputato di reato connesso o collegato) . La ragione di tale 'cautela valutativa', di particolare incidenza, va cercata, come è noto, nel riconoscimento - a monte - della esistenza di un interesse (Sez. I, 30.1.'97, imp. Barcella), di cui il soggetto narrante (proprio in quanto coinvolto, sia pure in diversa misura, negli stessi fatti narrati) è in tutta evidenza portatore (interesse astrattamente identificabile in più possibili matrici, che vanno dalla eventuale scelta di accrescere le responsabilità altrui tendendo a ridimensionare le proprie, alla eventualità di utilizzo della sede processuale come strumento di 'regolamento di conflitti' maturati altrove, sino alla necessità di maturare l'accesso a benefici di carattere processuale e sostanziale) e che, pertanto, si pone come elemento tale da determinare un deficit parziale di attendibilità, colmabile solo mediante il rinvenimento di elementi autonomi, capaci di asseverare la veridicità del contenuto rappresentativo. Da qui l'esistenza di una necessaria valutazione congiunta con dati di conferma esterni alla dichiarazione (lì dove si sia affermata la responsabilità del chiamato) o la 'presa d'atto' dell'assenza di ulteriori elementi capaci di accrescere la qualità dimostrativa delle dichiarazioni e la loro portata cognitiva (con affermazione della mancata prova della responsabilità del chiamato).Va anche sottolineato che nella scelta semantica operata dal legislatore quanto alla identità dell'elemento convalidante ( gli altri elementi di prova ) si è voluto evidenziare : la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che gli stessi non possono consistere in meri sospetti (non basati su dati sensibili con capacità informativa, ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa; la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi dell'art. 187 cod.proc.pen.) tra detti elementi e l'imputazione contestata. Dunque il riscontro - seppure in via mediata - non può limitarsi ad accrescere l'attendibilità intrinseca del dichiarante, ma deve essere riferibile (sia pure solo sul piano logico-deduttivo) ai fatti delittuosi attribuiti nella specifica decisione all'indagato e deve consistere in un dato informativo, per quanto non predeterminato nella species, appartenente al genus dell'elemento di prova in senso proprio. Ovviamente, va ribadito che tale idoneità probatoria dell'elemento di riscontro non va intesa - a sua volta - in termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere da 'necessario completamento' della narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez. VI n. 5649 del 22.1.1997, ric. Dominante, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli 'altri elementi di prova' è semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata; altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice; nello stesso senso, tra le molte, Sez. VI n.4108 del 17.2.1996, ric. Cariboni, rv 204439. Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante già da Sez. VI, 6.3.2000 ric. Fortugno, il dato probatorio (della più diversa natura e provenienza) valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all'oggetto dell'accusa. Nel compiere l operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata la 'capacità dimostrativa' del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci di selezionare - sul piano logico - l'apporto fornito. 3.5 Nel caso in esame, pertanto, ad essere carente - sul piano ontologico - è la consistenza dimostrativa intrinseca dell'affermazione pronunziata - nel corso del colloquio captato - dal Sena.Per quanto costui sia definito - nel corpo della motivazione del provvedimento - come 'fonte qualificata' nell'ambito della criminalità acerrana, resta il fatto che la espressione oggetto di captazione è declinata : a) in forma dubitativa; b) in un contesto che, seppure riferito all'episodio in questione, pone una alternativa soggettiva alla presenza del Cannavacciuolo sul posto al momento del fatto delittuoso; c) senza alcuna altra specificazione che consenta di comprendere la ragione per cui il Sena 'pensava' che alla guida del ciclomotore vi fosse il Cannavacciuolo. Si tratta, pertanto, di una informazione che non raggiunge la soglia minima di chiarezza e consistenza tale da determinarne la qualificazione in termini di 'elemento di prova'. Ad essere violato, pertanto, è il disposto normativo di cui all'art.192 co.3 cod.proc. pen. nella parte in cui identifica gli elementi convalidanti alla chiamata in correità in termini di 'elementi di prova'. Ne deriva l'elisione di detto elemento dal quadro valutativo. L'annullamento va disposto senza rinvio, data la manifesta assenza (per quanto risulta dal testo della decisione impugnata) di ulteriori elementi di fatto valorizzabili in chiave di riscontro specifico sul tema della compartecipazione criminosa dal Cannavacciuolo al fatto per cui si procede e la conseguente superfluità del rinvio (secondo il principio di diritto espresso, tra le altre, da Sez. U n. 42756 del 30.10.2003, rv 226099). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e di