CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 23915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11284-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; controricorrente- avverso la sentenza n. 1986/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. agi [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma, adita con appello principale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con impugnazione incidentale da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale e, in accoglimento di quello principale, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da reiterazione abusiva del contratto a tempo determinato, ed ha rigettato la domanda; 2. con l'appello incidentale la Graziani aveva riproposto la domanda volta ad ottenere il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata e la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'impugnazione sul rilievo che i motivi erano privi della specifica necessaria attinenza al decisum in quanto le argomentazioni spese non si confrontavano con la statuizione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso il MIUR; 4.1a proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. » e sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe meramente apparente ed insufficiente per comprendere l'iter logico giuridico seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento; 1.1. sostiene che nell'atto introduttivo di primo grado e nell'appello erano state ampiamente illustrate le ragioni per le quali agli assunti a tempo determinato deve essere riconosciuto il medesimo trattamento stipendiale riservato al personale di ruolo comparabile e richiama giurisprudenza della Corte di Giustizia e di questa Corte per sostenere la fondatezza della domanda proposta; Ric. 2021 n. 11284 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- 2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla sentenza gravata il vizio di violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] alla stessa allegato, dell'art. 25 del d.lgs. n. 81/2015, dell'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, del CCNL per il personale del comparto della scuola e, riprendendo argomenti già sviluppati nel primo motivo, ribadisce che il divieto di trattamenti discriminatori impone di riconoscere al personale scolastico assunto con contratti a tempo determinato la medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato; 3. il terzo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. e nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 4 » perché la Corte territoriale ha omesso ogni esame sulle doglianze sollevate dalla ricorrente, pur essendo le stesse chiaramente fondate tenuto conto della produzione documentale effettuata e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Giudice di legittimità; 4. infine con il quarto motivo la ricorrente denuncia, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ. e censura il regolamento delle spese di lite rilevando che le stesse dovevano essere compensate alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018; 5. il ricorso è inammissibile; la Corte territoriale non ha pronunciato sulla fondatezza della domanda, respinta in primo grado e reiterata in appello, perché, come evidenziato nello storico di lite, ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale della Graziani evidenziando che «la lavoratrice non si confronta con la statuizione del Tribunale che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti stipendiali, per carenza di interesse ad agire, e non muove alcuna specifica censura rispetto alla stessa, limitandosi a reiterare le affermazioni di diritto già contenute nel ricorso di primo grado»; 5.1. i primi tre motivi di ricorso, che denunciano la violazione dell'art. 132, comma 4, cod. proc. civ., della direttiva 1999/70/CE, dell'art. 25 del d.lgs. n. 81/2015, del CCNL comparto scuola, degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 24 Cost., pur trascrivendo il capo della Ric. 2021 n. 11284 sez. ML - ud. 13-04-2022 -3- sentenza (che ha ritenuto non infondato il ricorso incidentale bensì inammissibile per difetto della necessaria specificità) non individuano l'error in procedendo nel quale la Corte territoriale sarebbe incorsa, non denunciano la violazione dell'art. 434 cod. proc. civ., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, e, al pari della memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ., svolgono considerazioni tutte incentrate sulla fondatezza, nel merito, della domanda ma non indicano le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere violato il principio della necessaria specificità dei motivi di gravame; 5.2. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che l'oggetto del giudizio di legittimità è il controllo sulla legalità e logicità della decisione e quindi il giudizio deve svolgersi entro detti limiti, che non consentono di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa; 5.3. i motivi, pertanto, devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato; 5.4. se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); 6. parimenti inammissibile è il quarto motivo perché in tema di regolamento delle spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio di soccombenza (applicato nella fattispecie) con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi ( cfr. fra le tante Cass. n.19613/2017; Cass. n. 3830/2021); 7. all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; Ric. 2021 n. 11284 sez. ML - ud. 13-04-2022 -4- 8. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dei d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in C 2500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev