CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27752/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];f n. 41781/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo, con cui si contesta la responsabilità per il reato di evasione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; il secondo motivo, con cui si contesta l'omessa motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, alla luce della complessiva struttura argomentativa della sentenza, che ha messo in luce la gravità dei plurimi precedenti e la circostanza che la pena inflitta in primo grado sia "fin troppo mite", così da non poter essere ulteriormente ridotta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M