CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Brescia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena sospesa di anni due di reclusione, in relazione agli artt. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, fatto commesso il 29/09/2016, 29/09/2017 (capo a) e art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, fatto commesso il 18/05/2015 (capo b). Con la medesima sentenza aveva confermato l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 tra cui, ai sensi dell'art. 36 cod.pen., la pubblicazione della sentenza, per una sola volta, sul "Giornale di Brescia". 2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 36 cod.pen., applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza, per una sola volta, sul Giornale di Brescia, pena accessoria soppressa dall'art. 37 comma 18 lett. a) n. 1) del di. 6 luglio 2011, conv. con la legge n. 111 del 2011. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in capo al ricorrente. Va preliminarmente rilevato che, contrariamente all'assunto difensivo, le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", che ha rafforzato il carattere afflittivo di detta pena, sicchè, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., la nuova disciplina non è applicabile ai fatti pregressi (Sez. 2, n. 14768 del 21/03/2017, Seck, Rv. 269723 - 01). Consegue che il ricorrente, che invoca l'applicazione di una pena accessoria con modalità più gravose, non ha alcun interesse ad impugnare. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa dell