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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28720/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //_\/, /(Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo alla affermazione di colpevolezza, osservando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato; Considerato che l'atto di impugnazione è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione al momento della proposizione del ricorso per cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.Mc .3 29 LU 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa len nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //_\/, /(Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo alla affermazione di colpevolezza, osservando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato; Considerato che l'atto di impugnazione è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione al momento della proposizione del ricorso per cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.Mc .3 29 LU 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa len nte
Sentenza Cassazione n. 28720/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris