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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37331/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],DO; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che insistono nei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 29 gennaio 2020, la corte di appello di Messina, confermava la sentenza del G.U.P. del medesimo tribunale datata 7 febbraio 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuti colpevoli dei reati di estorsione aggravata loro rispettivamente ascritti. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i propri difensori; Spartà, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., deduceva: - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione aggravata non potendo ritenersi accertata la colpevolezza nel rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio; in particolare, lamentava come mai la persona offesa Pansino aveva riferito di avere subito pressioni o minacce di qualsiasi natura per l'assunzione di ("` Spartà ed errata doveva ritenersi l'interpretazione fornita dai giudici di merito i quali avevano sottolineato il contenuto di alcune dichiarazioni rese dalla persona offesa il 22 settembre quando aveva riferito che era stato insistentemente richiesto di procedere all'assunzione e che non aveva resistito a tali istanze.

Mancava però la coartazione della volontà della vittima e ciò risultava anche dalla circostanza che lo Spartà era stato regolarmente adibito alle mansioni di elettricista per lo svolgimento delle quali aveva anche il legittimo titolo; - violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta posto che l'assenza di un danno ingiusto nei confronti della vittima doveva escludere la sussistenza del delitto di cui all'articolo 629 cod.pein. ed al più configurare l'ipotesi di violenza privata di cui all'articolo 610 codice penale; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'articolo 416 bisl codice penale mancando l'individuazione del metodo mafioso nella ricostruzione della condotta; in ogni caso il Pansino era ben consapevole dell'estraneità dello Spartà all'associazione criminale del quartiere di [OSCURATO:PERSONA], non essendo mai stata elevata alcuna contestazione di 416 bis cod.pen. nei suoi confronti e non risultando che Spartà avesse formulato minacce tali da richiamare alla mente del soggetto passivo la concreta appartenenza al clan mafioso.

Mancava, anche, una forma di esteriorizzazione del metodo mafioso e doveva escludersi che l'aggravante potesse essere ravvisata per automatismo in difetto di qualsiasi elemento per ritenere la strumentalizzazione dell'azione delittuosa ad agevolare il gruppo criminale. 1.3 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione a mezzo dei difensori deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità richiamando gli argomenti già spesi nel ricorso Spartà; si sottolineava, in particolare, come dalle dichiarazioni del 22 settembre 2016 fosse stata ricavata la sussistenza dello schema tipico della minaccia silente senza però che i giudici di merito avessero offerto alcuna spiegazione sul profilo relativo alla idoneità della minaccia larvata posta in essere dall'imputato; invero le intrinseche modalità attraverso le quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato la richiesta di assunzione erano state spiegate dal Pansino nel corso dell'esame dibattimentale cui ero stato sottoposto in altro procedimento penale ove aveva riferito che l'imputato gli aveva chiesto di assumerlo per necessità e non effettuando una qualsiasi coartazione.

Doveva pertanto ritenersi effettuata una inammissibile ed illegittima interpretazione in malam partem dei contenuti dichiarativi e la ricostruzione del rapporto personale ed economico che intercorreva tra il Pansino ed il [OSCURATO:PERSONA] era illogica poiché, se questi fosse stato effettivamente minacciato, non avrebbe proceduto al licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] dopo essere stato convocato presso gli uffici della questura.

Gli altri elementi valorizzati dalla corte d'appello e dal giudice di primo grado per affermare la sussistenza di una condizione di soggezione della vittima nei confronti del ricorrente, ricavati da alcune intercettazioni, non erano significativi e, comunque, davano atto di una relazione assai fitta tra l'imprenditore ed alcuni soggetti esponenti della locale criminalità organizzata tale da dovergli attribuire una posizione diversa da quella ritenuta dai giudici di merito e riconducibile alla figura dell'imprenditore colluso.Con il secondo motivo deducevano violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo all'elemento psicologico del reato, specificamente dedotto con un motivo di appello, posto che non poteva ritenersi sussistere una volontà da parte dell'agente di usare violenza o minaccia nei confronti della vittima finalizzata alla realizzazione di un profitto ingiusto; era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'assunzione dopo la scarcerazione ed in un momento in cui aveva deciso di allontanarsi dalla compagine criminale.

Con il terzo motivo lamentavano violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nei termini della violenza privata mancando qualsiasi profitto ingiusto realizzato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che aveva regolarmente svolto l'attività lavorativa.

Il quarto motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver agito quale componente di un'associazione mafiosa posto che l'imputato era stato condannato con una sentenza divenuta irrevocabile oltre dieci anni addietro e non poteva essere affermata l'attualità della partecipazione.

Il quinto motivo lamentava violazione di legge ed insussistenza dell'aggravante dell'agevolazione del metodo mafioso posto che la richiesta mossa dall'imputato non era stata caratterizzata da un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente della vittima la concreta appartenenza dello stesso al clan mafioso.

Mancava anche le esteriorizzazione del metodo mafioso sicchè l'aggravante non poteva affermarsi sulla base di un supposto automatismo.

Con il sesto motivo lamentavano violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo alla sussistenza della recidiva reiterata affermata dalla Corte di appello in forza di una motivazione illogica e contraddittoria che aveva collegato fatti di reato commessi a distanza temporale di oltre trenta anni. 1.3 Con motivi aggiunti la difesa della Spartà denunciava: - violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova quanto alla valutazione delle diverse dichiarazioni del Pansino posto che non si era tenuto conto della deposizione resa nel diverso dibattimento e delle funzioni di elettricista svolte dallo Spartà; - violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova quanto alla valutazione della sussistenza dell'aggravante mafiosa avuto riguardo all'estraneità di Spartà all'associazione ed ai pessimi rapporti con il fratello detenuto; - violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova quanto alla determinazione della pena anche in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere respinti.

Quanto al primo motivo di entrambe le impugnazioni„ riproposto anche nei motivi aggiunti della difesa Spartà, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155).

Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).

Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa degli imputati che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA] e dello Spartà è costituito dall'analisi delle plurime dichiarazioni rese dal Pansino all'autorità di Polizia ed all'autorità giudiziaria, dal contenuto di alcune conversazioni intercettate tra Pansino ed altri interlocutori, da altre conversazioni intercettate nei confronti del detenuto [OSCURATO:PERSONA], fratello di Antonio, dalle quali i giudici di merito ricavavano la sussistenza di una condizione di profondo assoggettamento del Pansino nei confronti dei componenti del gruppo criminale operante nel territorio della contrada [OSCURATO:PERSONA].

E tale condizione di soggezione veniva sottolineata in entrambe le sentenze di merito essere palese anche alla luce degli importi liquidati a titolo di stipendio ad entrambi i ricorrenti pur in presenza di attività degli stessi assai ridotte e, comunque, mai pari agli importi liquidati così che si riteneva sussistere sia il danno ingiusto che il parallelo profitto illecito a vantaggio di entrambi.

In sostanza i giudici di merito hanno proceduto all'analisi dell'intero materiale dichiarativo e scaturito dalle intercettazioni giungendo alla conclusione della sussistenza di una palese minaccia silente che aveva determinato il Pansino alle assunzioni.

Pertanto, le censure riproposte con i ricorsi, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta SU una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. 2.2 Le predette considerazioni escludono ogni fondatezza anche al secondo motivo del ricorso Spartà ed ai motivi secondo e terzo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; l'elemento psicologico dell'estorsione viene ricavata dai giudici di merito dalla ricostruzione dei fatti nei termini della imposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della propria assunzione al Pansino e risulta a parere dei giudici comprovata altresì dalla mancata effettuazione di regolare attività lavorativa pur a fronte del pagamento di uno stipendio superiore a quello base.

Tali circostanze sostanzialmente valide anche per la posizione Spartà, escludono la possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 610 cod.pen. posto che l'assunzione determinava per la persona offesa la corresponsione di stipendi per importi assai superiori le attività lavorative effettivamente svolte e ciò dimostrava la sussistenza del danno e parallelamente del profitto ingiusto. 2.3 Quanto alla doglianza in punto riconoscimento dell'aggravante di mafia, riproposta anche nei motivi aggiunti Spartà, la corte di appello di Messina non appare essere incorsa in alcuno dei vizi denunciati poiché con le osservazioni espresse a pagina 21 ha spiegato come il metodo mafioso fosse ravvisabile alla luce della caratura criminale dei ricorrenti che era ben nota proprio al Pansino per essere stato in passato anche questi coimputato in altri procedimenti per fatti di criminalità organizzata.

Il metodo mafioso viene quindi ravvisato dai giudici di merito nella modalità della minaccia silente e nella chiara appartenenza di entrambi a quel contesto criminale; i giudici di merito pertanto appaiono avere fatto corretta applicazione dell'orientamento più recente di questa Corte di cassazione secondo cui ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 - bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222).

Quanto alle ulteriori doglianze avanzate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], correttamente la corte di appello ha desunto la sussistenza dell'aggravante di cui al capoverso dell'art. 629 cod.pen. dalla già intervenuta condanna dello stesso per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.,pen. e dalla successiva applicazione di misura cautelare per il medesimo delitto trattandosi di elementi liberamente valutabili dal giudice che procede al fine di provare l'attualità dell'inserimento o comunque l'assenza di qualsiasi recesso dalla compagine criminale.

Inoltre, la recidiva viene motivata sulla base dell'analisi delle specifiche condanne riportate e della maggiore pericolosità manifestata dalla ulteriore ricaduta nel delitto con osservazioni non censurabili nella sede di legittimità e congruamente espresse a pagina 24 della motivazione di appello.

Infine la doglianza sulla pena avanzata nei motivi aggiunti Spartà appare priva di connessione con i motivi principali e pertanto è inammissibile; in ogni caso appare appena il caso di rilevare non sussistere un diritto al medesimo trattamento della posizione del coimputato, né paiono sussistere i lamentati vizi avendo la corte giustificato la sanzione irrogata sulla base di corretti e non censurabili argomenti.

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.P.Q.IM.

Rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],DO; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che insistono nei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 29 gennaio 2020, la corte di appello di Messina, confermava la sentenza del G.U.P. del medesimo tribunale datata 7 febbraio 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuti colpevoli dei reati di estorsione aggravata loro rispettivamente ascritti. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i propri difensori; Spartà, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., deduceva: - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione aggravata non potendo ritenersi accertata la colpevolezza nel rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio; in particolare, lamentava come mai la persona offesa Pansino aveva riferito di avere subito pressioni o minacce di qualsiasi natura per l'assunzione di ("` Spartà ed errata doveva ritenersi l'interpretazione fornita dai giudici di merito i quali avevano sottolineato il contenuto di alcune dichiarazioni rese dalla persona offesa il 22 settembre quando aveva riferito che era stato insistentemente richiesto di procedere all'assunzione e che non aveva resistito a tali istanze. Mancava però la coartazione della volontà della vittima e ciò risultava anche dalla circostanza che lo Spartà era stato regolarmente adibito alle mansioni di elettricista per lo svolgimento delle quali aveva anche il legittimo titolo; - violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta posto che l'assenza di un danno ingiusto nei confronti della vittima doveva escludere la sussistenza del delitto di cui all'articolo 629 cod.pein. ed al più configurare l'ipotesi di violenza privata di cui all'articolo 610 codice penale; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'articolo 416 bisl codice penale mancando l'individuazione del metodo mafioso nella ricostruzione della condotta; in ogni caso il Pansino era ben consapevole dell'estraneità dello Spartà all'associazione criminale del quartiere di [OSCURATO:PERSONA], non essendo mai stata elevata alcuna contestazione di 416 bis cod.pen. nei suoi confronti e non risultando che Spartà avesse formulato minacce tali da richiamare alla mente del soggetto passivo la concreta appartenenza al clan mafioso. Mancava, anche, una forma di esteriorizzazione del metodo mafioso e doveva escludersi che l'aggravante potesse essere ravvisata per automatismo in difetto di qualsiasi elemento per ritenere la strumentalizzazione dell'azione delittuosa ad agevolare il gruppo criminale. 1.3 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione a mezzo dei difensori deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità richiamando gli argomenti già spesi nel ricorso Spartà; si sottolineava, in particolare, come dalle dichiarazioni del 22 settembre 2016 fosse stata ricavata la sussistenza dello schema tipico della minaccia silente senza però che i giudici di merito avessero offerto alcuna spiegazione sul profilo relativo alla idoneità della minaccia larvata posta in essere dall'imputato; invero le intrinseche modalità attraverso le quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato la richiesta di assunzione erano state spiegate dal Pansino nel corso dell'esame dibattimentale cui ero stato sottoposto in altro procedimento penale ove aveva riferito che l'imputato gli aveva chiesto di assumerlo per necessità e non effettuando una qualsiasi coartazione. Doveva pertanto ritenersi effettuata una inammissibile ed illegittima interpretazione in malam partem dei contenuti dichiarativi e la ricostruzione del rapporto personale ed economico che intercorreva tra il Pansino ed il [OSCURATO:PERSONA] era illogica poiché, se questi fosse stato effettivamente minacciato, non avrebbe proceduto al licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] dopo essere stato convocato presso gli uffici della questura. Gli altri elementi valorizzati dalla corte d'appello e dal giudice di primo grado per affermare la sussistenza di una condizione di soggezione della vittima nei confronti del ricorrente, ricavati da alcune intercettazioni, non erano significativi e, comunque, davano atto di una relazione assai fitta tra l'imprenditore ed alcuni soggetti esponenti della locale criminalità organizzata tale da dovergli attribuire una posizione diversa da quella ritenuta dai giudici di merito e riconducibile alla figura dell'imprenditore colluso.Con il secondo motivo deducevano violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo all'elemento psicologico del reato, specificamente dedotto con un motivo di appello, posto che non poteva ritenersi sussistere una volontà da parte dell'agente di usare violenza o minaccia nei confronti della vittima finalizzata alla realizzazione di un profitto ingiusto; era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'assunzione dopo la scarcerazione ed in un momento in cui aveva deciso di allontanarsi dalla compagine criminale. Con il terzo motivo lamentavano violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nei termini della violenza privata mancando qualsiasi profitto ingiusto realizzato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che aveva regolarmente svolto l'attività lavorativa. Il quarto motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver agito quale componente di un'associazione mafiosa posto che l'imputato era stato condannato con una sentenza divenuta irrevocabile oltre dieci anni addietro e non poteva essere affermata l'attualità della partecipazione. Il quinto motivo lamentava violazione di legge ed insussistenza dell'aggravante dell'agevolazione del metodo mafioso posto che la richiesta mossa dall'imputato non era stata caratterizzata da un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente della vittima la concreta appartenenza dello stesso al clan mafioso. Mancava anche le esteriorizzazione del metodo mafioso sicchè l'aggravante non poteva affermarsi sulla base di un supposto automatismo. Con il sesto motivo lamentavano violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo alla sussistenza della recidiva reiterata affermata dalla Corte di appello in forza di una motivazione illogica e contraddittoria che aveva collegato fatti di reato commessi a distanza temporale di oltre trenta anni. 1.3 Con motivi aggiunti la difesa della Spartà denunciava: - violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova quanto alla valutazione delle diverse dichiarazioni del Pansino posto che non si era tenuto conto della deposizione resa nel diverso dibattimento e delle funzioni di elettricista svolte dallo Spartà; - violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova quanto alla valutazione della sussistenza dell'aggravante mafiosa avuto riguardo all'estraneità di Spartà all'associazione ed ai pessimi rapporti con il fratello detenuto; - violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova quanto alla determinazione della pena anche in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere respinti. Quanto al primo motivo di entrambe le impugnazioni„ riproposto anche nei motivi aggiunti della difesa Spartà, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa degli imputati che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA] e dello Spartà è costituito dall'analisi delle plurime dichiarazioni rese dal Pansino all'autorità di Polizia ed all'autorità giudiziaria, dal contenuto di alcune conversazioni intercettate tra Pansino ed altri interlocutori, da altre conversazioni intercettate nei confronti del detenuto [OSCURATO:PERSONA], fratello di Antonio, dalle quali i giudici di merito ricavavano la sussistenza di una condizione di profondo assoggettamento del Pansino nei confronti dei componenti del gruppo criminale operante nel territorio della contrada [OSCURATO:PERSONA]. E tale condizione di soggezione veniva sottolineata in entrambe le sentenze di merito essere palese anche alla luce degli importi liquidati a titolo di stipendio ad entrambi i ricorrenti pur in presenza di attività degli stessi assai ridotte e, comunque, mai pari agli importi liquidati così che si riteneva sussistere sia il danno ingiusto che il parallelo profitto illecito a vantaggio di entrambi. In sostanza i giudici di merito hanno proceduto all'analisi dell'intero materiale dichiarativo e scaturito dalle intercettazioni giungendo alla conclusione della sussistenza di una palese minaccia silente che aveva determinato il Pansino alle assunzioni. Pertanto, le censure riproposte con i ricorsi, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta SU una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. 2.2 Le predette considerazioni escludono ogni fondatezza anche al secondo motivo del ricorso Spartà ed ai motivi secondo e terzo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; l'elemento psicologico dell'estorsione viene ricavata dai giudici di merito dalla ricostruzione dei fatti nei termini della imposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della propria assunzione al Pansino e risulta a parere dei giudici comprovata altresì dalla mancata effettuazione di regolare attività lavorativa pur a fronte del pagamento di uno stipendio superiore a quello base. Tali circostanze sostanzialmente valide anche per la posizione Spartà, escludono la possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 610 cod.pen. posto che l'assunzione determinava per la persona offesa la corresponsione di stipendi per importi assai superiori le attività lavorative effettivamente svolte e ciò dimostrava la sussistenza del danno e parallelamente del profitto ingiusto. 2.3 Quanto alla doglianza in punto riconoscimento dell'aggravante di mafia, riproposta anche nei motivi aggiunti Spartà, la corte di appello di Messina non appare essere incorsa in alcuno dei vizi denunciati poiché con le osservazioni espresse a pagina 21 ha spiegato come il metodo mafioso fosse ravvisabile alla luce della caratura criminale dei ricorrenti che era ben nota proprio al Pansino per essere stato in passato anche questi coimputato in altri procedimenti per fatti di criminalità organizzata. Il metodo mafioso viene quindi ravvisato dai giudici di merito nella modalità della minaccia silente e nella chiara appartenenza di entrambi a quel contesto criminale; i giudici di merito pertanto appaiono avere fatto corretta applicazione dell'orientamento più recente di questa Corte di cassazione secondo cui ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 - bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222). Quanto alle ulteriori doglianze avanzate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], correttamente la corte di appello ha desunto la sussistenza dell'aggravante di cui al capoverso dell'art. 629 cod.pen. dalla già intervenuta condanna dello stesso per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.,pen. e dalla successiva applicazione di misura cautelare per il medesimo delitto trattandosi di elementi liberamente valutabili dal giudice che procede al fine di provare l'attualità dell'inserimento o comunque l'assenza di qualsiasi recesso dalla compagine criminale. Inoltre, la recidiva viene motivata sulla base dell'analisi delle specifiche condanne riportate e della maggiore pericolosità manifestata dalla ulteriore ricaduta nel delitto con osservazioni non censurabili nella sede di legittimità e congruamente espresse a pagina 24 della motivazione di appello. Infine la doglianza sulla pena avanzata nei motivi aggiunti Spartà appare priva di connessione con i motivi principali e pertanto è inammissibile; in ogni caso appare appena il caso di rilevare non sussistere un diritto al medesimo trattamento della posizione del coimputato, né paiono sussistere i lamentati vizi avendo la corte giustificato la sanzione irrogata sulla base di corretti e non censurabili argomenti. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.P.Q.IM. Rigett
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