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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 03564/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BISCARO Cristian e GJECI Astrit hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei loro confronti dal Tribunale di Rovigo, in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, loro ascritti ai capi H (quanto al BISCARO) e ai capi E1, E5 (quanto al GJECI); rilevato che le censure formulate dal BISCARO, in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, appaiono manifestamente infondate, dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il discostamento dal minimo edittale, valorizzando sia l'elevatissimo quantitativo di droga oggetto della intermediazione, sia l'intensità del dolo, desunta dal suo attivarsi per evitare che la transazione andasse in fumo, sia anche dalle plurime condanne specifiche a carico del predetto ricorrente: elementi che - anche a voler prescindere dall'ulteriore rilievo di omogeneità di trattamento rispetto ai correi - appaiono ampiamente idonei a soddisfare le esigenze motivazionali in termini incensurabili in questa sede (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata); ritenuto che il primo motivo dedotto dal GJECI, volto a prospettare una violazione del ne bis in idem, risulti reiterativo e comunque privo di ogni consistenza, avendo la Corte d'Appello chiarito (cfr. pag. 20 seg.) che l'odierno procedimento riguarda due episodi di cessione di cocaina risalenti al febbraio e al marzo 2017, mentre l'altra sentenza emessa in altro procedimento nei confronti del GJECI riguarda un episodio di illecita detenzione di stupefacente accertato molti mesi dopo (novembre 2017), all'esito di una perquisizione domiciliare e del conseguente arresto del ricorrente, giudicato con rito abbreviato.

Risultando del tutto irrilevante, ai fini specifici che qui rilevano, il fatto che la predetta perquisizione sia stata disposta nell'ambito del presente procedimento; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, risultando l'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. adeguatamente motivata con i riferimenti alla condanna definitiva per fatto specifico, alla cessione di droga pesante e ad ulteriori precedenti anche della stessa specie (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata) ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 novembre 2024 Il consigli e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BISCARO Cristian e GJECI Astrit hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei loro confronti dal Tribunale di Rovigo, in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, loro ascritti ai capi H (quanto al BISCARO) e ai capi E1, E5 (quanto al GJECI); rilevato che le censure formulate dal BISCARO, in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, appaiono manifestamente infondate, dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il discostamento dal minimo edittale, valorizzando sia l'elevatissimo quantitativo di droga oggetto della intermediazione, sia l'intensità del dolo, desunta dal suo attivarsi per evitare che la transazione andasse in fumo, sia anche dalle plurime condanne specifiche a carico del predetto ricorrente: elementi che - anche a voler prescindere dall'ulteriore rilievo di omogeneità di trattamento rispetto ai correi - appaiono ampiamente idonei a soddisfare le esigenze motivazionali in termini incensurabili in questa sede (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata); ritenuto che il primo motivo dedotto dal GJECI, volto a prospettare una violazione del ne bis in idem, risulti reiterativo e comunque privo di ogni consistenza, avendo la Corte d'Appello chiarito (cfr. pag. 20 seg.) che l'odierno procedimento riguarda due episodi di cessione di cocaina risalenti al febbraio e al marzo 2017, mentre l'altra sentenza emessa in altro procedimento nei confronti del GJECI riguarda un episodio di illecita detenzione di stupefacente accertato molti mesi dopo (novembre 2017), all'esito di una perquisizione domiciliare e del conseguente arresto del ricorrente, giudicato con rito abbreviato. Risultando del tutto irrilevante, ai fini specifici che qui rilevano, il fatto che la predetta perquisizione sia stata disposta nell'ambito del presente procedimento; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, risultando l'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. adeguatamente motivata con i riferimenti alla condanna definitiva per fatto specifico, alla cessione di droga pesante e ad ulteriori precedenti anche della stessa specie (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata) ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consigli e
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