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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22887/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di appello, appare fondato, posto che il reato di truffa risulta commesso il 5 agosto 2014, e si è quindi estinto per prescrizione il 5 febbraio 2022, data precedente alla sentenza della Corte di appello; rilevato che, pur non avendo il ricorrente proposto in appello motivi relativi al reato di truffa, deve essere ribadito che "in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane "aperto" in punto pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione. (Fattispecie in cui il ricorso avverso la condanna per il reato più grave era stato ritenuto ammissibile in quanto questo si era prescritto prima della sentenza di appello, con la conseguenza che anche la prescrizione del reato satellite, intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, poteva essere rilevata in sede di legittimità)" (Sez.2, n. 16022 del 22/03/2023, Sili, Rv. 284524); P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di truffa è estinto per prescrizione.

Così deciso, il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di appello, appare fondato, posto che il reato di truffa risulta commesso il 5 agosto 2014, e si è quindi estinto per prescrizione il 5 febbraio 2022, data precedente alla sentenza della Corte di appello; rilevato che, pur non avendo il ricorrente proposto in appello motivi relativi al reato di truffa, deve essere ribadito che "in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane "aperto" in punto pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione. (Fattispecie in cui il ricorso avverso la condanna per il reato più grave era stato ritenuto ammissibile in quanto questo si era prescritto prima della sentenza di appello, con la conseguenza che anche la prescrizione del reato satellite, intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, poteva essere rilevata in sede di legittimità)" (Sez.2, n. 16022 del 22/03/2023, Sili, Rv. 284524); P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di truffa è estinto per prescrizione. Così deciso, il 28
Sentenza Cassazione n. 22887/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris