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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 50994/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27951/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 5 ottobre 2023 con la quale si ribadiscono entrambe le doglianze proposte; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale e che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 4); Ritenuto inoltre che la censura relativa alla denegata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, i quali hanno dato atto della assenza di effetto deterrente delle precedenti condanne e quindi del giudizio prognostico sfavorevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27951/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 5 ottobre 2023 con la quale si ribadiscono entrambe le doglianze proposte; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale e che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 4); Ritenuto inoltre che la censura relativa alla denegata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, i quali hanno dato atto della assenza di effetto deterrente delle precedenti condanne e quindi del giudizio prognostico sfavorevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 50994/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris