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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27529/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 12392 /20 22 proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa come per legge ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.9916/07/21 depositata i n data 08/11 /20 21 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 6 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: estinzione giudizio – cessazione materiacontendere Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava l'avviso di accertamento notificatole dall' U fficio con il quale , a seguito di PVC redatto al terminedi verifica , era rettificat a la dichiarazione modello unico 2009 disconoscendosi i costi afferenti a operazioni soggettivamenteoggettivamente e inesistenti oltre che costi non inerenti, con conseguente rideterminazione dell'imposizione redditualee IVA ; - la CTP di Caltanissetta accoglieva il ricorso; - appellava l’Amministrazione finanziaria; - con la pronuncia qui gravata il giudice dell'appello ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate è dichiarato legittimo l'avvisodi accertamento; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto aff idato ha un solo motivo di doglianza; l' A genzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche: - è in atti istanza congiunta di cessazione della materia del contendereex l. 130 del 2022; - inoltre, il fatto che l’atto impositivo oggetto di impugnaz ione sia contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4 del d.l. n. 13 del 2023 espressamentediretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, documenta la reg olare definizionedella controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; - che, pertanto, il processo va estinto; - ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 de ll’art. 5 cit., lespese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; p.q.m. dichiara l’estinzione del processo.

Spese a car

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 12392 /20 22 proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa come per legge ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.9916/07/21 depositata i n data 08/11 /20 21 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 6 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: estinzione giudizio – cessazione materiacontendere Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava l'avviso di accertamento notificatole dall' U fficio con il quale , a seguito di PVC redatto al terminedi verifica , era rettificat a la dichiarazione modello unico 2009 disconoscendosi i costi afferenti a operazioni soggettivamenteoggettivamente e inesistenti oltre che costi non inerenti, con conseguente rideterminazione dell'imposizione redditualee IVA ; - la CTP di Caltanissetta accoglieva il ricorso; - appellava l’Amministrazione finanziaria; - con la pronuncia qui gravata il giudice dell'appello ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate è dichiarato legittimo l'avvisodi accertamento; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto aff idato ha un solo motivo di doglianza; l' A genzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche: - è in atti istanza congiunta di cessazione della materia del contendereex l. 130 del 2022; - inoltre, il fatto che l’atto impositivo oggetto di impugnaz ione sia contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4 del d.l. n. 13 del 2023 espressamentediretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, documenta la reg olare definizionedella controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; - che, pertanto, il processo va estinto; - ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 de ll’art. 5 cit., lespese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; p.q.m. dichiara l’estinzione del processo. Spese a car
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