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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 40830/2021

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seguente CC. 23/09/2021 ORDINANZA - sul ricorso 2138-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - con troricorrente - nonché CARE' BRUNO - intimato - avverso la sentenza n. 517/2015 del TRIBUNALE di ASTI depositata il 6.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Premesso che tra la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [relativamente al giudizio inter partes] è intervenuto accordo transattivo che lasciando impregiudicate le pronunce di primo grado (sentenza n. 517/15 r) 7)4 (' f Tribunale Asti) e di appello (ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. della Corte di Appello di Torino), contemplava la rinuncia da parte dei Pillitteri al ricorso per Cassazione; che in data 1 aprile 2019 gli ricorrenti notificavano rinuncia agli atti relativi al ricorso in oggetto a spese compensate; che in data 30 luglio 2019 è deceduto il signor [OSCURATO:PERSONA]; che per effetto di tale decesso e della conseguente successione con atto rep. 119 e rac. 93 del 22 gennaio 2020 notaio [OSCURATO:PERSONA] venivano modificati i patti sociali, mutata la denominazione sociale in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e conferita al socio [OSCURATO:PERSONA] la legale rappresentanza della società e la firma sociale di fronte a terzi; e in giudizio per tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; che con il presente atto la esponente intende accettare così come accetta la rinuncia agli atti del presente giudizio di Cassazione a spese compensate.

Ciò premesso, impregiudicate e ferme la sentenza di primo grado e di appello, la esponente dichiara di accettare la rinuncia al ricorso per cessazione a spese compensate.

RILEVATO che nel ribadire la rinuncia già espressa, parte ricorrente - che ha depositato copia di accettazione della rinuncia agli atti, interamente sottoscritto in parte qua dàle altre le parti - chiede la emissione dei provvedimenti consequenziali, con integrale compensazione delle spese di lite.

RITENUTO pertanto, che i ricorrenti non hanno più interesse alla prosecuzione del presente giudizio, come tra l'altro affermato nell'atto di rinuncia agli atti.

Tanto premesso, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]ai sensi dell'art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti rinunciano al ricorso per Cassazione, iscritto al R.G. n. 2138/2017], con compensazione totale delle spese.

RITENUTO Che tutte le parti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

Che non è luogo a provvedere sulle spese, avendo questi stessi richiesto la compensazione totale delle spese del presente giudizio.

Che, pertanto, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 cod. proc. civ., il processo va dichiarato estinto e che, stante le rispettive accettazioni delle rinunce, nulla va statuito sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23.0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente CC. 23/09/2021 ORDINANZA - sul ricorso 2138-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - con troricorrente - nonché CARE' BRUNO - intimato - avverso la sentenza n. 517/2015 del TRIBUNALE di ASTI depositata il 6.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Premesso che tra la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [relativamente al giudizio inter partes] è intervenuto accordo transattivo che lasciando impregiudicate le pronunce di primo grado (sentenza n. 517/15 r) 7)4 (' f Tribunale Asti) e di appello (ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. della Corte di Appello di Torino), contemplava la rinuncia da parte dei Pillitteri al ricorso per Cassazione; che in data 1 aprile 2019 gli ricorrenti notificavano rinuncia agli atti relativi al ricorso in oggetto a spese compensate; che in data 30 luglio 2019 è deceduto il signor [OSCURATO:PERSONA]; che per effetto di tale decesso e della conseguente successione con atto rep. 119 e rac. 93 del 22 gennaio 2020 notaio [OSCURATO:PERSONA] venivano modificati i patti sociali, mutata la denominazione sociale in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e conferita al socio [OSCURATO:PERSONA] la legale rappresentanza della società e la firma sociale di fronte a terzi; e in giudizio per tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; che con il presente atto la esponente intende accettare così come accetta la rinuncia agli atti del presente giudizio di Cassazione a spese compensate. Ciò premesso, impregiudicate e ferme la sentenza di primo grado e di appello, la esponente dichiara di accettare la rinuncia al ricorso per cessazione a spese compensate. RILEVATO che nel ribadire la rinuncia già espressa, parte ricorrente - che ha depositato copia di accettazione della rinuncia agli atti, interamente sottoscritto in parte qua dàle altre le parti - chiede la emissione dei provvedimenti consequenziali, con integrale compensazione delle spese di lite. RITENUTO pertanto, che i ricorrenti non hanno più interesse alla prosecuzione del presente giudizio, come tra l'altro affermato nell'atto di rinuncia agli atti. Tanto premesso, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]ai sensi dell'art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti rinunciano al ricorso per Cassazione, iscritto al R.G. n. 2138/2017], con compensazione totale delle spese. RITENUTO Che tutte le parti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. Che non è luogo a provvedere sulle spese, avendo questi stessi richiesto la compensazione totale delle spese del presente giudizio. Che, pertanto, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 cod. proc. civ., il processo va dichiarato estinto e che, stante le rispettive accettazioni delle rinunce, nulla va statuito sulle spese. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23.0
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