CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 43303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la corte territoriale fatto applicazione nella misura massima delle attenuanti generiche che sono state riconosciute; il particolare il ricorrente rileva che il giudice ha attribuito rilevanza alla condotta di distruzione o di occultamento delle scritture contabili relative a tre mensilità di cui al capo A), per la quale l'imputato è stato assolto e che non era finalizzata alla commissione del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 di cui al capo B). Considerato che si tratta di un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferente al trattamento sanzionatorio, purchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, infatti, la Corte d'appello ha congruamente motivato la scelta di non applicare le attenuanti generiche nella misura massima di un terzo, non avendo il ricorrente offerto elementi di positiva valutazione. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente