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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26043/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seRt-ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i elm tua_ ,....„,Alc_co.0 f4s- Otec.0133e.Q_T-oxic.... ote 1,0.194/,<Le, (4.4 ckZe D( at )etc.1/43>v1.2 udito>kfTnsore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 8 novembre 2022 il Tribunale di Caltanissetta - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP Trib.Gela del 24 ottobre 2022 (in regime di arresti domiciliari). 1.1 La contestazione riguarda i reati di incendio doloso e di illecita concorrenza realizzati nel giugno del 2022 (il titolo cautelare risulta tuttavia applicato per il solo delitto di incendio doloso). 1.2 Le fonti dimostrative utilizzate per sostenere la gravità indiziaria risultano essere, principalmente, le immagini registrate da più sistemi di videosorveglianza e il report dei tragitti effettuati - in corrispondenza con la consumazione del reato - dalla autovettura in uso al Barone.

Quanto ali profili di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura in atto il Tribunale evidenzia la negativa personalità dell'indagato, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di armi.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di gravità indiziaria.

Si reputa meramente congetturale la motivazione in punto di ascrivibilità del fatto al Barone, posto che le immagini del soggetto che si è avvicinato al luogo dell'incendio non consentono di raggiungere alcuna certezza sulla identità.

Si rappresenta inoltre che la stessa natura dolosa dell'incendio non risulta accertata, non essendo stato reperito materiale idoneo a raffigurare simile eventualità. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di esigenze cautelari e scelta della misura.

Si rappresenta che i precedenti - evidenziati dal Tribunale - risalgono al 2011 e non sono relativi a fatti di particolare gravità.

Non vi sarebbe, pertanto, una argomentazione effettiva circa il ravvisato pericolo di reiterazione.

Si deduce apparenza di motivazione anche in riferimento alla adeguatezza della misura in atto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare nuove valutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità. 3.1 Va premesso, quanto al giudizio di gravità indiziaria che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.

In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - sano essi di natura 12>r storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.

La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 3.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez.

IV n.40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi Oi prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 3.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma dí certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez.

I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerai:e dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquísizioni e all'esito del contraddittorio..») . 3.4 Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decísione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica.

4. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo nna si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez.

U ric.

Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 4.1 Ciò premesso, va rilevato che il Tribunale motiva in maniera congrua su tutti i segmenti del giudizio cautelare, il che esclude di ravvisare illogicità interne alle argomentazioni o 'disallineamenti' dalla regola di giudizio cautelare.

In particolare, va rilevato che le doglianze non si confrontano con il complesso delle argomentazioni esposte nella decisione impugnata, sia sulla qualificazione giuridica del fatto che sull'insieme dei dati indizianti posti a carico.

La natura dolosa è stata argomentata in ragione della particolare diffusività delle fiamme ed in ragione del fatto che proprio il Barone (raggiunto da plurime evidenze indizianti, relative agli avvistamenti, in orario notturno, della vettura) si era poco prima rifornito, in una tanica, di 7 litri di benzina.

Inoltre, la coincidenza tra i percorsi della vettura del Barone (in orario notturno) e il luogo ove è poi avvenuto l'incendio nonché l'interesse commerciale che vedeva il Barone contrapposto al proprietario del mezzo dato alle fiamme sono aspetti congruamente valorizzati in sede di merito in modo del tutto logico.

Va pertanto dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso.

5. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. 5.1 Le modalità del fatto - con rischio per la pubblica incolumità - sono state ritenute indicative, in modo non illogico, del pericolo di reiterazione ed il giudizio negativo sulla personalità risulta ancorato congruamente ,alla esistenza dei richiamati precedenti.

Non vi è pertanto alcuna apparenza di motivazione e la misura applicata (arresti domiciliari) tiene conto del principio di proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 275 cod.proc.pen. .Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 615 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seRt-ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i elm tua_ ,....„,Alc_co.0 f4s- Otec.0133e.Q_T-oxic.... ote 1,0.194/,<Le, (4.4 ckZe D( at )etc.1/43>v1.2 udito>kfTnsore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 8 novembre 2022 il Tribunale di Caltanissetta - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP Trib.Gela del 24 ottobre 2022 (in regime di arresti domiciliari). 1.1 La contestazione riguarda i reati di incendio doloso e di illecita concorrenza realizzati nel giugno del 2022 (il titolo cautelare risulta tuttavia applicato per il solo delitto di incendio doloso). 1.2 Le fonti dimostrative utilizzate per sostenere la gravità indiziaria risultano essere, principalmente, le immagini registrate da più sistemi di videosorveglianza e il report dei tragitti effettuati - in corrispondenza con la consumazione del reato - dalla autovettura in uso al Barone. Quanto ali profili di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura in atto il Tribunale evidenzia la negativa personalità dell'indagato, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di armi. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di gravità indiziaria. Si reputa meramente congetturale la motivazione in punto di ascrivibilità del fatto al Barone, posto che le immagini del soggetto che si è avvicinato al luogo dell'incendio non consentono di raggiungere alcuna certezza sulla identità. Si rappresenta inoltre che la stessa natura dolosa dell'incendio non risulta accertata, non essendo stato reperito materiale idoneo a raffigurare simile eventualità. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di esigenze cautelari e scelta della misura. Si rappresenta che i precedenti - evidenziati dal Tribunale - risalgono al 2011 e non sono relativi a fatti di particolare gravità. Non vi sarebbe, pertanto, una argomentazione effettiva circa il ravvisato pericolo di reiterazione. Si deduce apparenza di motivazione anche in riferimento alla adeguatezza della misura in atto. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare nuove valutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità. 3.1 Va premesso, quanto al giudizio di gravità indiziaria che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - sano essi di natura 12>r storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 3.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n.40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi Oi prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 3.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma dí certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerai:e dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquísizioni e all'esito del contraddittorio..») . 3.4 Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decísione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 4. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo nna si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 4.1 Ciò premesso, va rilevato che il Tribunale motiva in maniera congrua su tutti i segmenti del giudizio cautelare, il che esclude di ravvisare illogicità interne alle argomentazioni o 'disallineamenti' dalla regola di giudizio cautelare. In particolare, va rilevato che le doglianze non si confrontano con il complesso delle argomentazioni esposte nella decisione impugnata, sia sulla qualificazione giuridica del fatto che sull'insieme dei dati indizianti posti a carico. La natura dolosa è stata argomentata in ragione della particolare diffusività delle fiamme ed in ragione del fatto che proprio il Barone (raggiunto da plurime evidenze indizianti, relative agli avvistamenti, in orario notturno, della vettura) si era poco prima rifornito, in una tanica, di 7 litri di benzina. Inoltre, la coincidenza tra i percorsi della vettura del Barone (in orario notturno) e il luogo ove è poi avvenuto l'incendio nonché l'interesse commerciale che vedeva il Barone contrapposto al proprietario del mezzo dato alle fiamme sono aspetti congruamente valorizzati in sede di merito in modo del tutto logico. Va pertanto dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. 5. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. 5.1 Le modalità del fatto - con rischio per la pubblica incolumità - sono state ritenute indicative, in modo non illogico, del pericolo di reiterazione ed il giudizio negativo sulla personalità risulta ancorato congruamente ,alla esistenza dei richiamati precedenti. Non vi è pertanto alcuna apparenza di motivazione e la misura applicata (arresti domiciliari) tiene conto del principio di proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 275 cod.proc.pen. .Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 615 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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