CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -controDe [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura specialeallegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara,che ha indicato recapito Pec;- controricorrente –e nei confronti diAgenzia delle Entrate Riscossione, quale successore di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimata -avversoNumero registro generale 1524/2018Numero sezionale 5322/2026Numero di raccolta generale 23225/2026Data pubblicazione 14/07/2026la sentenza n. 1341, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Calabria il 5.12.2016, e pubblicata il 23.5.2017;ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal ConsiglierePaolo [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. L’Amministrazione finanziaria, a seguito di verifiche svolte anchemediante indagine sui conti correnti bancari a lui riconducibili, notificaval’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ric., p. III) a [OSCURATO:PERSONA], libero professionistasvolgente attività di studio legale, l’avviso di accertamento n.TD5010200586/2011, contestando il maggior reddito non dichiaratonell’anno 2005, con riferimento ai tributi dell’Irpef, dell’Irap e dell’Iva.Il contribuente promuoveva procedura di accertamento con adesione,conclusasi positivamente in data 5.4.2011. Procedeva quindi alversamento della prima rata ed alla consegna della prescritta polizzafideiussoria. Tuttavia l’Amministrazione finanziaria gli notificava il9.5.2011 atto di diniego di adesione n. 10480/2011 (sent. CTR, p. 1) acausa dell’omessa prestazione di valida polizza fideiussoria, perché quellafornita dal contribuente non era stata rilasciata da Consorzio abilitato neitermini di legge, non essendo iscritto all’albo di cui all’art. 106 del TUB.[OSCURATO:PERSONA] impugnava il diniego innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Crotone.1.1. Quindi l’Amministrazione finanziaria iscriveva a ruolo l’originariapretesa creditoria, e notificava al contribuente il 27.10.2011 la cartella dipagamento n. 020 2011 0078240015. [OSCURATO:PERSONA] impugnavaanche la cartella di pagamento innanzi alla stessa Commissione TributariaProvinciale di Crotone, sostenendone la radicale invalidità in quanto, aseguito dell’accordo di adesione, la pretesa tributaria risultava comunquemodificata e ridotta nell’ammontare.Numero registro generale 1524/2018Numero sezionale 5322/2026Numero di raccolta generale 23225/2026Data pubblicazione 14/07/20262. La CTP riuniva i due ricorsi e li accoglieva parzialmente, ritendo chedovessero considerarsi dovute le somme come concordate con l’atto diadesione.3. Avverso la decisione parzialmente sfavorevole conseguita nel primogrado del giudizio spiegava appello il contribuente, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Calabria, e si costituiva anchel’Incaricato per l’esazione che aveva notificato la cartella di pagamento,[OSCURATO:PERSONA] (cui è poi succeduta Agenzia delle EntrateRiscossione). La CTR, che decideva contestualmente, ma in separatogiudizio, anche l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lamedesima decisione, respingeva l’impugnazione del contribuente econfermava la decisione di primo grado.4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi diimpugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso. L’[OSCURATO:PERSONA], successore di [OSCURATO:PERSONA], ha ricevutola notificazione del ricorso il 3.1.2018, ma non ha svolto difese nel giudiziodi legittimità.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità dellasentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, edell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice dell’appelloespone una motivazione priva di ogni valutazione propria sui fatti dicausa, che si risolve in una motivazione meramente apparente.2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto in viasubordinata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’Enteimpositore censura ancora la nullità della pronuncia del giudicedell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., per nonNumero registro generale 1524/2018Numero sezionale 5322/2026Numero di raccolta generale 23225/2026Data pubblicazione 14/07/2026essersi la CTR pronunciata sulla contestazione di inammissibilità dei ricorsidel contribuente avverso entrambi gli atti impugnati, il diniego di adesionee la cartella di pagamento.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata ai sensidell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziariacritica la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 4, 8 e 9 delD.Lgs. n. 218 del 1997, per non avere il giudice del gravame rilevato latotale invalidità ed irrilevanza dell’atto di adesione stipulato dalle parti pernon essersi la procedura perfezionata, non avendo il contribuentepresentato una polizza fideiussoria emessa da uno dei soggetti abilitati anorma di legge, come richiesto all’art. 8 del Tuir, nella versione rationetemporis applicabile.4. Non sussistono le condizioni perché siano esaminate nel merito lecensure proposte dall’Ente impositore.Occorre infatti rilevare che, in questo giudizio, la CTR ha pronunciatosull’appello proposto dal contribuente il quale, tra l’altro, domandaval’integrale annullamento della cartella esattoriale per essere statal’originaria pretesa fiscale comunque sostituita dall’accordo raggiunto dalleparti in sede di procedimento di accertamento con adesione. Scrive ilgiudice dell’appello che “la decisione emessa dalla Commissione TributariaProvinciale di Crotone appare favorevole all'odierno appellante, mentre lecensure dallo stesso mosse con l'atto di appello appaiono, alla luce diquanto correttamente sostenuto nella motivazione della sentenzaimpugnata, del tutto infondate.Infatti, nella sentenza appellata, non si riscontra l'asserito "error inprocedendo" lamentato dall'appellante” (sent. CTR, p. 2). Nulla dice ilgiudice del gravame in ordine alle censure proposte dall’Amministrazionefinanziaria, che però neppure riporta di avere proposto un appelloincidentale in questo giudizio.Numero registro generale 1524/2018Numero sezionale 5322/2026Numero di raccolta generale 23225/2026Data pubblicazione 14/07/2026Ne discende che il giudice dell’appello non era tenuto a pronunciare suun’impugnativa che l’Agenzia delle Entrate non aveva proposto, el’Amministrazione finanziaria non è legittimata a dolersi di quanto la CTRha disposto, rigettando integralmente il ricorso introdotto dalcontribuente.Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve perciò esseredichiarato inammissibile.4.1. Completezza impone peraltro di ricordare che, con riferimento allemedesime questioni tra le stesse parti, in relazione al medesimo annod’imposta ed agli stessi atti tributari, risulta iscritto il ricorso percassazione RGN 1555 del 2018, conseguente all’impugnazione dellasentenza della stessa [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n.1340 dep. 23.5.2017, pertanto diversa da quella impugnata nel presentegiudizio ma contestuale, e pronunciata sull’impugnazione proposta (nondal contribuente, bensì) dall’Amministrazione finanziaria. Si è assicurata latrattazione contestuale dei due processi in sede di giudizio di legittimità.5. Le spese di lite, nei rapporti tra le parti costituite, seguonol’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, inconsiderazione della natura delle questioni affrontate e del valore dellacontroversia. Nulla deve provvedersi sulle spese processuali nei rapportitra la ricorrente e l’Incaricato per la riscossione non avendo quest’ultimosvolto difese nel giudizio di legittimità.5.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazionepubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate,che condanna al pagamento delle spese processuali in favore del costituitoNumero registro generale 1524/2018Numero sezionale 5322/2026Numero di raccolta generale 23225/2026Data pubblicazione 14/07/2026controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5,500,00 per compensi,oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessoricome per legge.Così deciso in Roma, il 3.7.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]