CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10783/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'illegalità della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per essere stata la stessa commisurata in misura inferiore al minimo edittale, non è deducibile dall'imputato per mancanza d'interesse; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è formulato in via generica ed è, comunque, manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 in punto di valorizzazione delle modalità del fatto, analiticamente riportate e reputate, non irragionevolmente, espressive di gravità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione al rilievo della prescrizione, maturata successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]