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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15534/2026

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one svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all' art. 95 comma 5 d.P.R. n. 115/2002 perché aveva dichiarato, contrariamente al vero, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, presentato presso la Cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al P.P. n. 174/17 R.G.

ESEC.G.P.N. 789/17, di aver percepito nell'anno 2016 un reddito familiare di euro 4.000 anziché di 16.575,38.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo all'elemento psicologico, nonché in riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi, in modo congruo, dalla Corte territoriale, oltre che inerire al trattamento punitivo che risulta, invece, essere sorretto da motivazione congrua e non illogica. 3.1.Invero, l'odierno ricorrente, con il primo motivo di ricorso censura la sentenza di II grado nella parte in cui ritiene provato anche l'elemento soggettivo del reato, in via presuntiva.

La Corte d'appello, con motivazione priva di contraddizioni e di logicità evidenti ha peraltro rimarcato che l'elemento soggettivo risiedeva nel fatto che la falsa dichiarazione non aveva investito esclusivamente i redditi prodotti dai familiari conviventi, ma buona parte delle proprie entrate reddituali, consistenti in oltre euro diecimila a fronte di circa 16 mila euro di reddito totale.

3.2. Quanto alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., il giudice distrettuale ha escluso il fatto di lieve entità con motivazione congrua, evidenziando la gravità della violazione, la pluralità degli elementi reddituali omessi e il fatto che la condotta fraudolenta avrebbe consentito di accedere a un beneficio ingiustificato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all' art. 95 comma 5 d.P.R. n. 115/2002 perché aveva dichiarato, contrariamente al vero, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, presentato presso la Cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al P.P. n. 174/17 R.G. ESEC.G.P.N. 789/17, di aver percepito nell'anno 2016 un reddito familiare di euro 4.000 anziché di 16.575,38. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo all'elemento psicologico, nonché in riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi, in modo congruo, dalla Corte territoriale, oltre che inerire al trattamento punitivo che risulta, invece, essere sorretto da motivazione congrua e non illogica. 3.1.Invero, l'odierno ricorrente, con il primo motivo di ricorso censura la sentenza di II grado nella parte in cui ritiene provato anche l'elemento soggettivo del reato, in via presuntiva. La Corte d'appello, con motivazione priva di contraddizioni e di logicità evidenti ha peraltro rimarcato che l'elemento soggettivo risiedeva nel fatto che la falsa dichiarazione non aveva investito esclusivamente i redditi prodotti dai familiari conviventi, ma buona parte delle proprie entrate reddituali, consistenti in oltre euro diecimila a fronte di circa 16 mila euro di reddito totale. 3.2. Quanto alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., il giudice distrettuale ha escluso il fatto di lieve entità con motivazione congrua, evidenziando la gravità della violazione, la pluralità degli elementi reddituali omessi e il fatto che la condotta fraudolenta avrebbe consentito di accedere a un beneficio ingiustificato. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q. P.Q.M
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