Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33094/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harigettato istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], qualeproprietario e avente diritto alla restituzione dei beni sottoposti a sequestroprobatorio, con decreto di convalida emesso dal pubblico ministero data 13 aprile2026 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di trasferimento dimateriale di armamento senza autorizzazione previsto dall’art. 25, comma 1, l.n. 185 del 1990, avente ad oggetto alcuni beni, tra cui la somma di denaro di6.830,00 euro, rinvenuti dalla polizia giudiziaria durante le operazioni diesecuzione del decreto di perquisizione personale e domiciliare e conseguentesequestro emesso in data 11 marzo 2026,A ragione della decisione, il Tribunale osserva che il decreto haesaustivamente motivato sia in ordine alla sussistenza delle esigenze probatoriesia in ordine alla relazione qualificata tra il reato ipotizzato ed il bene sottopostoa vincolo.

Ha, infatti, evidenziato che i beni di cui il ricorrente ha chiesto larestituzione sono stati rinvenuti in locali ad uso promiscuo della società di cui lostesso era amministratore e dell'indagato, il quale aveva accesso libero a tutti gliambienti e poteva conseguentemente disporre di tutti i beni ivi custoditi,compresi i dispositivi informatici e la somma di denaro.Dall ’esame comparato dell ’elaborato planimetrico al legato al ladocumentazione di polizia giudiziaria e delle fotografie scattate nel corso dellaperquisizione si evince chiaramente che tutte le stanze dove sono stati rinvenuti ibeni sequestrati sono comunicanti tra loro e che non esiste una separazione tral'area desinata a residenza privata di [OSCURATO:PERSONA] e gli ambienti riservati alla“LG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA].Ciò è tanto vero che anche nei locali di pertinenza della società di LeonardoGiorgi sono stati rinvenuti documenti e beni riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e alle suesocietà.Non risulta, più in radice, che i locali dove sono stati rinvenuti i beni insequestro, compresa la somma di denaro, si trovavano al momento delleperquisizione nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].Tra i documenti in sequestro vi è un contratto di comodato d'uso gratuito inforza del quale [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto a società diversa da quella di cui eraamministratore, la ELMET, per la quale all’epoca operava [OSCURATO:PERSONA], propriola porzione di immobile di in cui ricadono i locali, contrassegnati negli atti dipolizia giudiziaria da numeri 4 e 5, dove sono stati rinvenuti la somma di denarodi cui è stata chiesta la restituzione e di altri beni caduti in sequestro.Il libero accesso di [OSCURATO:PERSONA] a tutti i locali è confermato dallacircostanza che lo stesso si trovava già all'interno dei locali al momentodell’arrivo di [OSCURATO:PERSONA], sopraggiunto sul posto autonomamenteL’esito degli accertamenti sulle fonti di reddito di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato che lo stesso non era in grado negli anni precedenti al sequestro diaccumulare la somma sequestrata.2.

Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] articolandotre motivi.2.1.

Con il primo deduce violazione e falsa applicazione degli art. 192 e 125cod. proc. pen., con riferimento al tipo di sequestro operato a carico di soggettonon indagato ed eseguito presso locali ed in relazione a beni di sua esclusivapertinenza.Ad avviso del ricorrente, il Tribunale, pur formalmente attribuendo decisivarilevanza alla planimetria dell’immobile e alle fotografie dei locali perquisiti, hacomunque posto a sostegno della decisione osservazioni o fondate su elementi difatto erronei - quali la possibilità di accedere a tutti i locali dalle stanze diesclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], la presenza nei locali di esclusivadisponibilità di [OSCURATO:PERSONA] di materiale riconducibile all’indagato - ocomunque imprecise.A quest’ultimo proposito, evidenzia che dall’apparato giustificativo non sicomprende nemmeno in quale stanza era ubicata la cassaforte contenente lasomma oggetto della richiesta di restituzione stante la palese contraddizione traquanto riportato nel provvedimento impugnato e quanto descritto negli atti dipolizia giudiziaria.La tesi difensiva relativa al rinvenimento della somma di denaro nei locali aduso esclusivo dell'indagato non è smentita dal contenuto del contratto dicomodato d'uso gratuito in favore della società bulgara, che ha ad oggetto unastanza diversa da quella in cui era ubicata la cassaforte.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.192 e 125 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione del verbale redattodagli operatori di polizia giudiziaria nonché manifesta illogicità della motivazionenella parte in cui afferma che [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità delle chiavidella cassaforte nella quale è stata rinvenuta la somma oggetto della richiesta direstituzione.

Tale ultima circostanza è stata arbitrariamente desunta daltentativo di [OSCURATO:PERSONA] di occultare agli inquirenti un mazzo di chiavi, del tuttoignorando che tra le chiavi in questione non vi era quella della cassaforte ubicatanella stanza di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA], ma la chiave che consentival’apertura del cassetto di un mobile, ubicato in una delle stanze nella disponibilitàdi [OSCURATO:PERSONA], in cui è stata rinvenuta una somma di denaro diversa da quellariconducibile all’odierno ricorrente.

D’altra parte, è stato [OSCURATO:PERSONA] adaprire la cassaforte durante la perquisizione aderendo alla richiesta avanzataglidagli operatori di polizia giudiziaria.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 125cod. proc. pen nonché vizio di motivazione nella parte in cui afferma che lasocietà “LG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA] aveva mai presentato bilanci.L’ordinanza impugnata non ha considerato le risultanze della visuraestrapolata dalla Camera di commercio da cui risulta che la società di LeonardoGiorgi ha regolarmente depositato i bilanci per gli anni 2022, 2023 e 2024.Pertanto, al fine di accertare se l’odierno ricorrente poteva accantonare lasomma di denaro in sequestro, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se [OSCURATO:PERSONA],negli anni precedenti al 2024, in cui i aveva esercitato continuativamente attivitàimprenditoriale, aveva percepito redditi sufficienti a consentigli di risparmiare lasomma di denaro sottoposta a sequestro.2.4.

Con memoria tempestivamente depositata, la difesa del ricorrente haribadito la fondatezza delle censure dedotte contestando le argomentazionisviluppate dal Procuratore generale di questa Corte di cassazione nelleconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché proposto da soggettoprivo di legittimazione.1.

E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il soggetto diversodall’indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga unamisura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vantiun interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato inquello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 35015del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019,Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 5, Sentenza n. 6151 del 20/12/2004, Nita, Rv.230964 - 01).Quindi, l'interesse ad impugnare, dovendo corrispondere al risultatotipicizzato dall'ordinamento che va individuato nella restituzione del bene,postula che il ricorrente chieda la restituzione del bene sottoposto a vincolo realeallegando una pretesa giuridica in forza della quale egli ha diritto alla restituzionedi quanto sequestrato.Come di recente chiarito dalle Sezioni unite nel corpo della motivazione dellasentenza n. 7983 del 25.9.2025, Calvarese, la mera disponibilità di fatto, nonstrutturata e non qualificabile come autonoma, non potrebbe dare luogo ad alcuntipo di legittimazione, venendo in rilievo una situazione precaria del tutto priva dispecifica tutela.

E' avente diritto alla restituzione solo, colui al quale, in assenzadi contestazioni e comunque sulla base di un titolo prevalente, di cui possafruire, dovrebbe essere riconsegnato il bene, una volta venuto meno il vincolo.2.

L’odierno ricorrente, secondo la ricostruzione dei giudici del meritocautelare (pagg. da 14 a 18), non sindacabile in questa sede in ragione del limiteprevisto dall'art. 325 cod. proc. pen., che circoscrive il ricorso per cassazionesoltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nei procedimenti penaliavverso ai provvedimenti cautelari reali, non vanta alcuna pretesa allarestituzione della somma di denaro, trattandosi di bene rinvenuto in unaporzione dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] delle Mura 12- 14,contraddistinta dai dati catastali Foglio 169, particella 1420 sub 14 e negli atti dipolizia giudiziaria dal n. 5, che, secondo il contenuto del contratto di comodatogratuito esibito dallo stessi interessato, al momento dell’esecuzione dellaperquisizione era stata concessa in uso esclusivo alla società ELMET, in cuiLeonardo [OSCURATO:PERSONA] non riveste alcuna carica sociale o amministrativa.3.

Per ragioni di completezza espositiva va aggiunto che, nonostante leformali indicazioni in tal senso, nessuna delle censure dedotte denuncia violazionidi legge, unico vizio per il quale è ammesso il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.Nemmeno risultano denunciati "errores in iudicando" o "in procedendo,"ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneoa rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (da ultimo Sez. 2,n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01 ).4.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamentodelle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritienecongruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harigettato istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], qualeproprietario e avente diritto alla restituzione dei beni sottoposti a sequestroprobatorio, con decreto di convalida emesso dal pubblico ministero data 13 aprile2026 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di trasferimento dimateriale di armamento senza autorizzazione previsto dall’art. 25, comma 1, l.n. 185 del 1990, avente ad oggetto alcuni beni, tra cui la somma di denaro di6.830,00 euro, rinvenuti dalla polizia giudiziaria durante le operazioni diesecuzione del decreto di perquisizione personale e domiciliare e conseguentesequestro emesso in data 11 marzo 2026,A ragione della decisione, il Tribunale osserva che il decreto haesaustivamente motivato sia in ordine alla sussistenza delle esigenze probatoriesia in ordine alla relazione qualificata tra il reato ipotizzato ed il bene sottopostoa vincolo. Ha, infatti, evidenziato che i beni di cui il ricorrente ha chiesto larestituzione sono stati rinvenuti in locali ad uso promiscuo della società di cui lostesso era amministratore e dell'indagato, il quale aveva accesso libero a tutti gliambienti e poteva conseguentemente disporre di tutti i beni ivi custoditi,compresi i dispositivi informatici e la somma di denaro.Dall ’esame comparato dell ’elaborato planimetrico al legato al ladocumentazione di polizia giudiziaria e delle fotografie scattate nel corso dellaperquisizione si evince chiaramente che tutte le stanze dove sono stati rinvenuti ibeni sequestrati sono comunicanti tra loro e che non esiste una separazione tral'area desinata a residenza privata di [OSCURATO:PERSONA] e gli ambienti riservati alla“LG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA].Ciò è tanto vero che anche nei locali di pertinenza della società di LeonardoGiorgi sono stati rinvenuti documenti e beni riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e alle suesocietà.Non risulta, più in radice, che i locali dove sono stati rinvenuti i beni insequestro, compresa la somma di denaro, si trovavano al momento delleperquisizione nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].Tra i documenti in sequestro vi è un contratto di comodato d'uso gratuito inforza del quale [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto a società diversa da quella di cui eraamministratore, la ELMET, per la quale all’epoca operava [OSCURATO:PERSONA], propriola porzione di immobile di in cui ricadono i locali, contrassegnati negli atti dipolizia giudiziaria da numeri 4 e 5, dove sono stati rinvenuti la somma di denarodi cui è stata chiesta la restituzione e di altri beni caduti in sequestro.Il libero accesso di [OSCURATO:PERSONA] a tutti i locali è confermato dallacircostanza che lo stesso si trovava già all'interno dei locali al momentodell’arrivo di [OSCURATO:PERSONA], sopraggiunto sul posto autonomamenteL’esito degli accertamenti sulle fonti di reddito di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato che lo stesso non era in grado negli anni precedenti al sequestro diaccumulare la somma sequestrata.2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] articolandotre motivi.2.1. Con il primo deduce violazione e falsa applicazione degli art. 192 e 125cod. proc. pen., con riferimento al tipo di sequestro operato a carico di soggettonon indagato ed eseguito presso locali ed in relazione a beni di sua esclusivapertinenza.Ad avviso del ricorrente, il Tribunale, pur formalmente attribuendo decisivarilevanza alla planimetria dell’immobile e alle fotografie dei locali perquisiti, hacomunque posto a sostegno della decisione osservazioni o fondate su elementi difatto erronei - quali la possibilità di accedere a tutti i locali dalle stanze diesclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], la presenza nei locali di esclusivadisponibilità di [OSCURATO:PERSONA] di materiale riconducibile all’indagato - ocomunque imprecise.A quest’ultimo proposito, evidenzia che dall’apparato giustificativo non sicomprende nemmeno in quale stanza era ubicata la cassaforte contenente lasomma oggetto della richiesta di restituzione stante la palese contraddizione traquanto riportato nel provvedimento impugnato e quanto descritto negli atti dipolizia giudiziaria.La tesi difensiva relativa al rinvenimento della somma di denaro nei locali aduso esclusivo dell'indagato non è smentita dal contenuto del contratto dicomodato d'uso gratuito in favore della società bulgara, che ha ad oggetto unastanza diversa da quella in cui era ubicata la cassaforte.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.192 e 125 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione del verbale redattodagli operatori di polizia giudiziaria nonché manifesta illogicità della motivazionenella parte in cui afferma che [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità delle chiavidella cassaforte nella quale è stata rinvenuta la somma oggetto della richiesta direstituzione. Tale ultima circostanza è stata arbitrariamente desunta daltentativo di [OSCURATO:PERSONA] di occultare agli inquirenti un mazzo di chiavi, del tuttoignorando che tra le chiavi in questione non vi era quella della cassaforte ubicatanella stanza di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA], ma la chiave che consentival’apertura del cassetto di un mobile, ubicato in una delle stanze nella disponibilitàdi [OSCURATO:PERSONA], in cui è stata rinvenuta una somma di denaro diversa da quellariconducibile all’odierno ricorrente. D’altra parte, è stato [OSCURATO:PERSONA] adaprire la cassaforte durante la perquisizione aderendo alla richiesta avanzataglidagli operatori di polizia giudiziaria.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 125cod. proc. pen nonché vizio di motivazione nella parte in cui afferma che lasocietà “LG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA] aveva mai presentato bilanci.L’ordinanza impugnata non ha considerato le risultanze della visuraestrapolata dalla Camera di commercio da cui risulta che la società di LeonardoGiorgi ha regolarmente depositato i bilanci per gli anni 2022, 2023 e 2024.Pertanto, al fine di accertare se l’odierno ricorrente poteva accantonare lasomma di denaro in sequestro, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se [OSCURATO:PERSONA],negli anni precedenti al 2024, in cui i aveva esercitato continuativamente attivitàimprenditoriale, aveva percepito redditi sufficienti a consentigli di risparmiare lasomma di denaro sottoposta a sequestro.2.4. Con memoria tempestivamente depositata, la difesa del ricorrente haribadito la fondatezza delle censure dedotte contestando le argomentazionisviluppate dal Procuratore generale di questa Corte di cassazione nelleconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché proposto da soggettoprivo di legittimazione.1. E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il soggetto diversodall’indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga unamisura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vantiun interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato inquello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 35015del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019,Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 5, Sentenza n. 6151 del 20/12/2004, Nita, Rv.230964 - 01).Quindi, l'interesse ad impugnare, dovendo corrispondere al risultatotipicizzato dall'ordinamento che va individuato nella restituzione del bene,postula che il ricorrente chieda la restituzione del bene sottoposto a vincolo realeallegando una pretesa giuridica in forza della quale egli ha diritto alla restituzionedi quanto sequestrato.Come di recente chiarito dalle Sezioni unite nel corpo della motivazione dellasentenza n. 7983 del 25.9.2025, Calvarese, la mera disponibilità di fatto, nonstrutturata e non qualificabile come autonoma, non potrebbe dare luogo ad alcuntipo di legittimazione, venendo in rilievo una situazione precaria del tutto priva dispecifica tutela. E' avente diritto alla restituzione solo, colui al quale, in assenzadi contestazioni e comunque sulla base di un titolo prevalente, di cui possafruire, dovrebbe essere riconsegnato il bene, una volta venuto meno il vincolo.2. L’odierno ricorrente, secondo la ricostruzione dei giudici del meritocautelare (pagg. da 14 a 18), non sindacabile in questa sede in ragione del limiteprevisto dall'art. 325 cod. proc. pen., che circoscrive il ricorso per cassazionesoltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nei procedimenti penaliavverso ai provvedimenti cautelari reali, non vanta alcuna pretesa allarestituzione della somma di denaro, trattandosi di bene rinvenuto in unaporzione dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] delle Mura 12- 14,contraddistinta dai dati catastali Foglio 169, particella 1420 sub 14 e negli atti dipolizia giudiziaria dal n. 5, che, secondo il contenuto del contratto di comodatogratuito esibito dallo stessi interessato, al momento dell’esecuzione dellaperquisizione era stata concessa in uso esclusivo alla società ELMET, in cuiLeonardo [OSCURATO:PERSONA] non riveste alcuna carica sociale o amministrativa.3. Per ragioni di completezza espositiva va aggiunto che, nonostante leformali indicazioni in tal senso, nessuna delle censure dedotte denuncia violazionidi legge, unico vizio per il quale è ammesso il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.Nemmeno risultano denunciati "errores in iudicando" o "in procedendo,"ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneoa rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (da ultimo Sez. 2,n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01 ).4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamentodelle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritienecongruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente