CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22656/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Roma, a seguito di rinvio disposto dalla sentenza n. 5444 del 2022 della Prima Sezione Penale di questa Corte, condannava il ricorrente, per il delitto di cui all'art. 14, commi 5- bis e ter del d.lgs. n. 286 del 1998, alla pena di euro 7.000,00 di multa. 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., violazione degli artt. 627, comma 2, e 525, comma 2, del medesimo codice per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. A fondamento della doglianza è evidenziata l'illegittimità del diniego del giudice del rinvio di rinnovazione delle prove orali già espletate prima della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, rinnovazione che dovrebbe essere in ogni caso disposta, salvo diverso accordo delle parti, in omaggio ai canoni di oralità ed immediatezza sui quali si fonda il giusto processo. Lamenta, inoltre, con il medesimo motivo, che la decisione impugnata aveva immotivatamente disatteso la richiesta di sentire un teste formulata ex art. 507 cod.proc.pen. per dimostrare la sussistenza di un giustificato motivo per il mancato allontanamento dal territorio dello Stato a seguito dell'ordine di espulsione. 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] assume, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., nullità dell'ordinanza di rigetto delle richieste di prova per violazione degli artt. 190, comma 1, e 495, comma 1, cod.proc.pen. e conseguente invalidità della sentenza: invero, in base alla prospettazione del ricorrente, la prova richiesta era stata immotivatamente ritenuta irrilevante per la decisione, pur essendo la stessa volta a dimostrare le circostanze, concretanti quel giustificato motivo, che lo avevano indotto a permanere sul territorio dello Stato nonostante l'ordine di espulsione. 2.3. Il ricorrente deduce, infine, con il terzo motivo, carente motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., rispetto alla richiesta di applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, sulla quale la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi, pur trattandosi di richiesta ritualmente formulata in giudizio rispetto alla quale la sentenza rescindente di questa Corte aveva affermato che la stessa «verrà affrontata dal giudice del rinvio in caso di affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato». [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui lo stesso assume che vi era un dovere del giudice di pace, a seguito del rinvio, di rinnovare le prove orali espletate nel giudizio che aveva dato luogo alla pronuncia della sentenza poi cassata da questa Corte. Invero, quella annullata era una pronuncia di condanna, dacché non vi era alcuna necessità di rinnovare l'esame delle prove dichiarative decisive ciò che deve avvenire, ex art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen., solo in caso di ribaltamento di una pronuncia assolutoria. 2 Q 2. La seconda parte del medesimo primo motivo e il secondo motivo di ricorso, suscettibili di esame unitario, sono invece fondati. Quanto alla richiesta di esaminare il nuovo testimone indicato dalla difesa del ricorrente, anche ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen., la relativa prova è stata ritenuta irrilevante dal Giudice di pace poiché aveva ad oggetto la circostanza costituita dall'impossibilità economica dell'imputato di lasciare il territorio dello Stato. In ciò la statuizione è intrinsecamente contraddittoria rispetto ai principi giurisprudenziali richiamati dalla stessa pronuncia impugnata laddove riconoscono rilievo a circostanze che rendano oggettivamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato quali giustificati motivi per escludere il fatto di reato, andando poi a rigettare, ritenuta superflua la prova, il ricorso per assenza di dimostrazione sulla sussistenza degli stessi. 3. Il terzo motivo è assorbito, fermo restando che, come questa Corte ha ripetutamente chiarito, in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (ex plurimis, Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438 - 01). Alla dichiarazione di assorbimento del motivo deve, infatti, attribuirsi il significato che la questione che forma oggetto del motivo non è stata decisa ma demandata, senza alcun vincolo, all'esame del giudice di rinvio, il quale è tenuto a pronunciarsi sulla stessa. 4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace d