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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07245/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso in primo grado dal tribunale di Sondrio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tre delitti di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. in relazione a tre sinistri stradali ritenuti non essere mai accaduti, con la conseguente pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale sentenza il Varisto ha presentato ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di impugnazione:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa valutazione delle censure di cui al secondo motivo del ricorso in appello, con il quale si contestava la genericità delle imputazioni, contenenti anche errori di intestazione.

2.2. Vizio di motivazione in relazione agli episodi specifici contestati con il terzo motivo di appello;

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dedotta tardività della querela, avendo la società ITAS presentato querela in relazione al sinistro di cui al capo cc), soltanto il 24/12/2016, pur essendo stato indicato tale sinistro nell'ordine di esibizione della Procura del giorno 8/8/2016.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente con argomentazione fondata sulle plurime condotte truffaldine imputate al Varisto, diverse da quelle oggetto del giudizio di penale responsabilità.

3. Con memoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto, sebbene i primi tre motivi di impugnazione siano inammissibili, deve ritenersi fondato il quarto motivo. 2.11 primo motivo di ricorso, con il quale il Varisto si duole dell'omessa motivazione, da parte della Corte territoriale, in ordine al mancato accoglimento del secondo motivo di appello, con il quale era stata contestata la genericità delle imputazioni, contenenti anche errori di intestazione, è inammissibile per la manifesta infondatezza del corrispondente motivo di appello, attesa la dettagliata descrizione delle condotte contestate nei capi cc), tt) e vv) dell'imputazione, in relazione a sinistri ritenuti mai verificatisi, sicché tali imputazioni non difettano in alcun modo di chiarezza.

Conseguentemente, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale si deve dare seguito, deve ricordarsi che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Fattispecie, in cui la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza della censura relativa alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, devoluta con l'impugnazione e non esaminata dal giudice di appello). (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 26315701).

2. E' infondato, invece, il secondo motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle censure che il terzo motivo del ricorso in appello aveva rivolto alla sentenza di primo grado, assumendo che avrebbe descritto episodi diversi da quelli contestati: la sentenza della Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che quella di primo grado aveva erroneamente riprodotto nell'epigrafe anche imputazioni oggetto di separato giudizio ed aveva operato anche un riferimento numerico errato alle imputazioni per le quali si procedeva, poi però esaminandole in modo inequivoco, con riferimenti alle singole fattispecie tali da consentire agevolmente la riferibilità alle imputazioni oggetto del procedimento, sia pure erroneamente denominando con il n.1) l'imputazione sub cc), con il n. 2) l'imputazione sub tt) e con il n. 3) l'imputazione sub ww).

3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081), sicché con riferimento al capo cc) dell'imputazione correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la mera conoscenza dell'esistenza di un'indagine in corso non poteva offrire alla persona offesa quella conoscenza piena e completa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.

4. Fondato è, invece, il quarto motivo di ricorso, atteso che nella sentenza impugnata viene dato atto che le autovetture coinvolte nei sinistri di cui ai capi di imputazione erano di proprietà della società Proteus, di cui il ricorrente era amministratore e che, tuttavia, tutti i soggetti coinvolti negli illeciti di cui si tratta hanno riferito di aver trattato con [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, e non con quest'ultimo, così come dalle indagini bancarie è emerso che, ricevuto l'indennizzo dalle compagnie assicurative, i soggetti apparentemente coinvolti nei sinistri lo hanno poi rigirato, tra gli altri, al padre del ricorrente.

Dalla mera qualità di amministratore della società proprietaria dei veicoli non può desumersi, pertanto, la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio del consapevole apporto causale di [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione delle frodi oggetto delle imputazioni, né può ritenersi sufficiente ad integrare tale elemento la mera considerazione del coinvolgimento del ricorrente in altri falsi sinistri non oggetto di imputazione in questa sede.

A fronte della partecipazione del predetto ad altri illeciti non contestati in questa sede, pertanto, in mancanza di ulteriori specificazioni debbono ritenersi troppo vaghi gli ulteriori elementi richiamati dalla Corte territoriale a conforto della consapevole partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli specifici episodi oggetto di imputazione (quali, ad esempio, lo scambio di messaggi con il padre in relazione alla spartizione di non meglio precisati indennizzi).

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio che valuti la fondatezza o meno delle accuse rivolte al ricorrente sulla base di elementi che si riferiscano alla sua ipotizzata partecipazione agli episodi di cui si tratta in questa sede.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso in primo grado dal tribunale di Sondrio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tre delitti di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. in relazione a tre sinistri stradali ritenuti non essere mai accaduti, con la conseguente pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza il Varisto ha presentato ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa valutazione delle censure di cui al secondo motivo del ricorso in appello, con il quale si contestava la genericità delle imputazioni, contenenti anche errori di intestazione. 2.2. Vizio di motivazione in relazione agli episodi specifici contestati con il terzo motivo di appello; 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dedotta tardività della querela, avendo la società ITAS presentato querela in relazione al sinistro di cui al capo cc), soltanto il 24/12/2016, pur essendo stato indicato tale sinistro nell'ordine di esibizione della Procura del giorno 8/8/2016. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente con argomentazione fondata sulle plurime condotte truffaldine imputate al Varisto, diverse da quelle oggetto del giudizio di penale responsabilità. 3. Con memoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto, sebbene i primi tre motivi di impugnazione siano inammissibili, deve ritenersi fondato il quarto motivo. 2.11 primo motivo di ricorso, con il quale il Varisto si duole dell'omessa motivazione, da parte della Corte territoriale, in ordine al mancato accoglimento del secondo motivo di appello, con il quale era stata contestata la genericità delle imputazioni, contenenti anche errori di intestazione, è inammissibile per la manifesta infondatezza del corrispondente motivo di appello, attesa la dettagliata descrizione delle condotte contestate nei capi cc), tt) e vv) dell'imputazione, in relazione a sinistri ritenuti mai verificatisi, sicché tali imputazioni non difettano in alcun modo di chiarezza. Conseguentemente, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale si deve dare seguito, deve ricordarsi che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Fattispecie, in cui la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza della censura relativa alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, devoluta con l'impugnazione e non esaminata dal giudice di appello). (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 26315701). 2. E' infondato, invece, il secondo motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle censure che il terzo motivo del ricorso in appello aveva rivolto alla sentenza di primo grado, assumendo che avrebbe descritto episodi diversi da quelli contestati: la sentenza della Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che quella di primo grado aveva erroneamente riprodotto nell'epigrafe anche imputazioni oggetto di separato giudizio ed aveva operato anche un riferimento numerico errato alle imputazioni per le quali si procedeva, poi però esaminandole in modo inequivoco, con riferimenti alle singole fattispecie tali da consentire agevolmente la riferibilità alle imputazioni oggetto del procedimento, sia pure erroneamente denominando con il n.1) l'imputazione sub cc), con il n. 2) l'imputazione sub tt) e con il n. 3) l'imputazione sub ww). 3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081), sicché con riferimento al capo cc) dell'imputazione correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la mera conoscenza dell'esistenza di un'indagine in corso non poteva offrire alla persona offesa quella conoscenza piena e completa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. 4. Fondato è, invece, il quarto motivo di ricorso, atteso che nella sentenza impugnata viene dato atto che le autovetture coinvolte nei sinistri di cui ai capi di imputazione erano di proprietà della società Proteus, di cui il ricorrente era amministratore e che, tuttavia, tutti i soggetti coinvolti negli illeciti di cui si tratta hanno riferito di aver trattato con [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, e non con quest'ultimo, così come dalle indagini bancarie è emerso che, ricevuto l'indennizzo dalle compagnie assicurative, i soggetti apparentemente coinvolti nei sinistri lo hanno poi rigirato, tra gli altri, al padre del ricorrente. Dalla mera qualità di amministratore della società proprietaria dei veicoli non può desumersi, pertanto, la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio del consapevole apporto causale di [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione delle frodi oggetto delle imputazioni, né può ritenersi sufficiente ad integrare tale elemento la mera considerazione del coinvolgimento del ricorrente in altri falsi sinistri non oggetto di imputazione in questa sede. A fronte della partecipazione del predetto ad altri illeciti non contestati in questa sede, pertanto, in mancanza di ulteriori specificazioni debbono ritenersi troppo vaghi gli ulteriori elementi richiamati dalla Corte territoriale a conforto della consapevole partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli specifici episodi oggetto di imputazione (quali, ad esempio, lo scambio di messaggi con il padre in relazione alla spartizione di non meglio precisati indennizzi). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio che valuti la fondatezza o meno delle accuse rivolte al ricorrente sulla base di elementi che si riferiscano alla sua ipotizzata partecipazione agli episodi di cui si tratta in questa sede. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.
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