CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45429/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna a mesi otto di reclusione pronunciata dal GUP del Tribunale di Foggia il 13/9/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in cinque motivi, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione: 1) all'art. 17 R.D. 1775 del 1933, come modificato dall'art. 23 D.Lgs n. 152 del 1999; 2) all'art. 625, n. 2 cod. pen.; 3) all'art. 625, n. 7, cod. pen.; 4) all'art. 157 cod. pen.; 5) all'art. 157 cod. pen.; Rilevato che le doglianze si riferiscono a un reato diverso da quello oggetto del presente giudizio e non si confrontano con il provvedimento impugnato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. in quanto generico; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis