CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 16224/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato1526ANTONIO GALLICCHIO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2665/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 27/06/2023 R.G.N. 353/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16719/2023Numero sezionale 1526/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 16224/2026Data pubblicazione 25/05/2026OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Napoli accoglieva parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di TorreAnnunziata n. 49/2023 e, in parziale riforma del capo 1) deldispositivo di detta sentenza, che confermava nel resto,condannava detta società a corrispondere a D’[OSCURATO:PERSONA] pari a 12 mensilità della retribuzione globale difatto percepita, oltre accessori.2. Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva, tra l’altro, che la sentenza di primo grado avevarigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanzadello stesso Tribunale, la quale, nella fase sommaria delprocedimento ex lege n. 92/2012, aveva annullato duelicenziamenti intimati al suddetto lavoratore, il primo, in data10.4.2019 per giusta causa e, il secondo, in data 17.5.2019, pergiustificato motivo oggettivo, ed aveva condannato la società areintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a corrispondergliun’indennità pari a 24 mensilità della retribuzione percepita.3. Dopo aver dato ampiamente conto dei motivi di reclamodi [OSCURATO:PERSONA] e della posizione assunta in secondo grado dallavoratore, la Corte evidenziava dati che riteneva pacifici incausa; e riteneva che l’istruttoria condotta nella fase sommariadel giudizio aveva consentito di accertare che già in fase diesecuzione della sentenza della stessa Corte territoriale n.Numero registro generale 16719/2023Numero sezionale 1526/20264194/2011 (in forza della quale il D’Alessio aveva ripresoNu lmae ros udi ara ccolta generale 16224/2026Data pubblicazione 25/05/2026certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.Considerava, inoltre, che senza ombra di dubbio i suddettidocumenti pervennero a conoscenza (o comunque nella sfera diconoscibilità) degli organi preposti all’assunzione del D’Alessio,per cui la società venne a sapere delle condanne penali riportatedal reclamato, che sicuramente già risultavano dal certificato delcasellario giudiziale, trattandosi di condanne notevolmenterisalenti nel tempo.3.1. Si trattava, in particolare, come indicato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei provvedimenti di licenziamento per giustacausa e per giustificato motivo oggettivo, rispettivamente, del10.4.2019 e del 16.5.2019, delle tre sentenze e delprovvedimento di cumulo di pene inflitte, che la Corte riportavain dettaglio nella sua sentenza.4. Tanto considerato, riteneva la Corte che noncorrispondeva al vero che la società reclamante avesse avutoconoscenza delle condanne penali riportate dal D’Alessio solo indata 12.3.2019, allorquando la [OSCURATO:PERSONA] UmaneMacroarea Sud aveva acquisito un certificato aggiornato delCasellario giudiziale datato 13.2.2019.4.1. Riteneva, quindi, la Corte che la società era aconoscenza delle condanne penali riportate dal D’Alessio fin dalsettembre 2011, e ciò nonostante lo riammise in servizio e poilo stabilizzò con la stipula del verbale di conciliazione del19.7.2012; e tale condotta per la Corte dimostrava la volontàdella reclamante di non attribuire alcun rilievo alle condannepenali riportate dal D’Alessio, reputate non ostative allaNumero registro generale 16719/2023Numero sezionale 1526/2026riammissione in servizio dello stesso, sicché correttamNeumnetroe d i iral ccolta generale 16224/2026Data pubblicazione 25/05/2026primo giudice aveva ritenuto, in relazione al licenziamento pergiusta causa irrogato al D’Alessio in data 10.4.2019,l’insussistenza del fatto ex art. 18 c. 4 L. n. 300/1970,intendendo per tale la mancanza di illiceità del fatto contestatoconsistente nelle pregresse condanne penali.5. La Corte, inoltre, osservava che, come si evinceva dallacontestazione degli addebiti e dal provvedimento del 10.4.2019,il licenziamento risultava irrogato al D’Alessio per giusta causaai sensi degli artt. 54, VI comma, lett. h), e 80 lett. e) del CCNL,e quindi per aver riportato sentenze penali di condanna, anchese non in connessione con il rapporto di lavoro, nella misura incui le condotte sanzionate penalmente potevano incidere sulrapporto fiduciario con la società datrice di lavoro.5.1. Rilevava, tuttavia, che la società mai aveva allegato inqual modo e sotto quali specifici profili condotte extralavorativesanzionate penalmente potevano incidere sul rapporto di lavoro,e riteneva che tali allegazioni sarebbero state essenziali,trattandosi di condotte del tutto estranee al rapporto di lavorocon le Poste non solo perché non attinenti ad esso, ma ancheperché commesse in un’epoca (anni 1990, 1993 e 1996) in cuiil D’Alessio non era ancora dipendente della società, sicchéalcuna violazione del dovere di fedeltà, diligenza o altro obbligocontrattuale poteva ritenersi integrata nella fattispecieconcreta.6. Passando a considerare il secondo licenziamento irrogatoal D’Alessio in data 16.5.2019 per giustificato motivo oggettivo,e quindi per impossibilità della prestazione, ai sensi dell’art. 11del regolamento n. 129/15/CONS, in materia di titoli abilitativiNumero registro generale 16719/2023Numero sezionale 1526/2026per l’offerta al pubblico di servizi postali, la Corte riteneNvumae roc hdi era ccolta generale 16224/2026Data pubblicazione 25/05/2026appariva evidente dal tenore dei due provvedimenti dilicenziamento irrogati al D’Alessio che entrambi si fondavanosulle sentenze penali di condanna riportate dal lavoratore, e checiò che cambiava era solo la valutazione giuridica delle stesse.6.1 Dunque, per i giudici di secondo grado, il poteredisciplinare di [OSCURATO:PERSONA], efficacemente esercitato con ilprimo licenziamento per giusta causa del 10.4.2019, si eraestinto per consunzione e non poteva essere nuovamenteesercitato con il secondo licenziamento del 16.5.2019.7. In definitiva, la Corte reputava fondato soltanto il motivod’appello di [OSCURATO:PERSONA] circa il numero di mensilità dariconoscere al lavoratore ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. n.300/1970, ed in tal senso riformava la sentenza di primo grado,come specificato in dispositivo.8. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.9. L’intimato ha resistito con controricorso.10. La ricorrente ha depositato memoria.11. Il P.G. nella propria requisitoria scritta ha concluso peril rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.: “Violazione dell’art. 115 c.p.c. Vizio ditravisamento della prova in ordine alla previsione di cui all’art.18 comma 4 della L. 300/1970 (“insussistenza del fatto” a frontedella pacifica constatazione dell’esistenza di condanne in sedeNumero registro generale 16719/2023Numero sezionale 1526/2026penale passate in giudicato nei confronti del lavorNaumtoerroe di) r.a ccolta generale 16224/2026Data pubblicazione 25/05/2026Secondo la ricorrente, “La Corte di merito, nel recepire lastatuizione del Tribunale, ha travisato il contenuto oggettivodella prova (esistenza di condanne penali passate in giudicatonei confronti del lavoratore che costituiscono giusta causa dilicenziamento ai sensi dell’art. 54 comma VI lett. h) CCNL del30.11.2017), ritenendo, al contrario, “l’insussistenza del fattoex art. 18 c. 4 L. n. 300/1970, intendendo per tale la mancanzadi illiceità del fatto contestato consistente in pregressecondanne penali”.2. Con un secondo motivo denuncia ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. “Violazione degli artt. 7 e 18, commi 4 e 6, della L.300/1970, essendo errata l’applicazione della tutelareintegratoria in luogo di quella indennitaria, debole (L. n. 300del 1970, art. 18, comma 6), oppure forte (art. 18, comma 5,della citata legge)”. Deduce che la “Corte di Appello, ritenutaconfermata la circostanza (a seguito dell’accertamento svolto inprimo grado) della tardività della contestazione relativa al primolicenziamento, tenuto conto della pacifica sussistenza del fattocontestato (sentenze penali di condanna definitive, sanzionatecon licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 54 commaVI lett. H CCNL del 30.11.2017) avrebbe dovuto affermarel’illegittima del licenziamento riconoscendo al lavoratore latutela indennitaria forte, di cui al co. 5 dell’art. 18, conesclusione della reintegra e quindi dichiarando la risoluzione delrapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27-12-2017, n.30985; da ultimo, Cass., sent. 23 giugno 2023, n. 18070)”.3. Con un terzo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. “Violazione degli artt. 1362 e 2119 c.c. in relazione agliartt. 54 comma VI lett. H) e 89 lett. E) del CCNL del 30.11.2017Numero registro generale 16719/2023Numero sezionale 1526/2026(art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.); Omesso esame circa uNnum efarot dti ora ccolta generale 16224/2026Data pubblicazione 25/05/2026decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti in relazione al contenuto della lettera di addebiti ed allacontestazione dell’incidenza del fatto contestato sul vincolofiduciario (Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)”. Lamenta che laCorte territoriale abbia ritenuto il “preteso errore, da parte deldatore di lavoro, di “motivare” l’incidenza delle condotte penalisul vincolo fiduciario”, perché la “giurisprudenza, sul punto,ritiene si tratti di una verifica “in concreto” rimessa al Giudice,essendo, per contro, sufficiente che il datore di lavoro contestila predetta incidenza, come avvenuto nel caso di specie, nellalettera di addebiti relativa al primo licenziamento. Del resto lacondotta di reato accertata in via definitiva è idonea a ledere ilvincolo fiduciario anche se lontana nel tempo qualora il fattoconnotato sia connotato da particolare gravità e disvaloresociale (Cass. 23.5.2023, n. 14114)”.4. Con il quarto motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. “Violazione degli artt. 2119 c.c. e 3 della L. 604/1966in relazione alla pretesa consunzione del potere disciplinare conil primo licenziamento non essendo il licenziamento successivouna diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti, bensìcomminato per una ragione ontologicamente diversa”.5. Il primo motivo è inammissibile6. Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Corte,di recente, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Iltravisamento del contenuto oggettivo della prova, il qualericorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, enon di verifica logica della riconducibilità dell’informazioneprobatoria al fatto contestato, trova il suo istituzionale rimedioNumero registro generale 16719/2023Numero sezionale 1526/2026nell’impugnazione per revocazione per errore di faNtutmoe,ro dii nra ccolta generale 16224/2026Data pubblicazione 25/05/2026concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c.,mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè seil travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettatoda una delle parti, il vizio fatto valere, in concorso deipresupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c.,a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale” (cosìCass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).7. Ebbene, il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova non è rappresentato dalla ricorrente come una “svistaconcernente il fatto probatorio in sé” (se così fosse del resto, sitratterebbe di errore di natura revocatoria, non deducibile inquesta sede) e, riguardando un fatto sostanziale (ossia,l’esistenza di condanne penali passate in giudicato), neppure èprospettato ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.8. Osserva, inoltre, il Collegio che la censura si fonda essasu un’errata percezione di quanto considerato dalla Corte dimerito in una prima parte della sua decisione a riguardo.8.1. Più nello specifico, in tale prima parte di motivazionela Corte, come già riferito in narrativa, non ha certamentemancato di considerare l’esistenza delle sentenze penali dicondanna, cui si riferiva la datrice di lavoro per entrambi ilicenziamenti; sentenze delle quali ha dato conto in dettaglio percome indicate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], con le date rispettivedi irrevocabilità (cfr. pagg. 8-9 dell’impugnata sentenza).Neppure la Corte ha posto in dubbio l’illiceità dei fatti oggetto diquelle condanne nel loro ambito proprio, ossia, in sede penale,del resto ormai coperte dal giudicato.Numero registro generale 16719/2023Numero sezionale 1526/2026Piuttosto, la Corte di merito ha ritenuto che la compNluemsesroi dvi ara ccolta generale 16224/2026Data pubblicazione 25/05/2026condotta tenuta dalla datrice di lavoro (che ha creduto edotta diquelle condanne pregresse e che nondimeno aveva riammessoin servizio sin dal 23.9.2011, e poi aveva “stabilizzato”, illavoratore con la stipula del verbale di conciliazione del19.7.2012) dimostrava “la volontà di parte reclamante di nonD’Alessio” sul piano del rapporto lavorativo.8.2. E, sempre su questo piano, in parte ulteriore della suamotivazione, la Corte d’appello ha ben tenuto conto che l’art.54, comma VI, lett. h) del CCNL, cui aveva fatto riferimento lasocietà per il primo licenziamento, contemplava il licenziamentosenza preavviso “per condanna passata in giudicato percondotta commessa non in connessione con lo svolgimento delrapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possanocomunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapportofiduciario” (cfr. facciata 10 della sua decisione).Ha, tuttavia, rilevato “che né nella lettera di contestazionedegli addebiti e neppure nel provvedimento di licenziamento lasocietà ha mai allegato in qual modo e sotto quali specifici profilile condotte extralavorative sanzionate penalmente potevanoincidere sul rapporto fiduciario con essa società”.8.3. Dopo aver richiamato Cass. n. 24259/2016 e unproprio precedente, la Corte distrettuale ha concluso che, “inassenza di allegazioni circa il rilievo da attribuire in concreto allecondotte extralavorative poste in essere dal D’Alessio, non èpossibile effettuare una valutazione di tali condotte ai finidell’eventuale lesione del vincolo fiduciario, con conseguenteNumero registro generale 16719/2023Numero sezionale 1526/2026illegittimità del licenziamento per insussistenza dellaN ugmieuros dti ara ccolta generale 16224/2026Data pubblicazione 25/05/2026causa”.9. Tutte queste osservazioni non sono considerate dallaricorrente.10. Il secondo motivo è infondato.11. Erroneamente, infatti, la ricorrente assume che la Corted’appello avrebbe effettuato “l’equiparazione tra fattocontestato tardivamente ed insussistenza del fatto” (così a pag.17 del ricorso), o che “La sentenza impugnata è quindi errataladdove ha ritenuto l’insussistenza del fatto perchétardivamente contestato” (così a pag. 18 del ricorso); oppureancora che avrebbe “ritenuta confermata la circostanza (aseguito dell’accertamento svolto in primo grado) della tardivitàdella contestazione relativa al primo licenziamento” (così a pag.2 del ricorso nella “sintesi dei motivi” di ricorso).11.1. Invero, come rilevato nell’esaminare il primo motivodi ricorso, la Corte territoriale non ha reputato tardiva la primacontestazione disciplinare (per poi ritenere insussistente ilrelativo fatto) in nessuno dei sensi sostenuti dalla ricorrente.La Corte piuttosto ha ritenuto insussistente il fattocontestato in relazione al primo licenziamento perchéconsiderato privo di rilievo disciplinare in ragione dellacomplessiva condotta tenuta dalla datrice di lavoro sin dagli anni2011/2012, pur ritenuta a conoscenza delle pregresse condannepenali passate in giudicato, e per un difetto di allegazioni dellastessa in ordine al perché i fatti costituenti reato oggetto diquelle remote condanne “possano comunque assumere rilievoai fini della lesione del rapporto fiduciario”.Numero registro generale 16719/2023Numero sezionale 1526/202611.2. Pertanto, le considerazioni svolte dalla ricorrNeunmetreo dii nra ccolta generale 16224/2026Data pubblicazione 25/05/2026tale censura non sono pertinenti rispetto all’effettiva ratiodecidendi della sentenza impugnata.12. Per analoghe ragioni è complessivamente infondatoanche il terzo motivo.12.1. Come si è già rilevato la Corte ha ritenuto di nonessere in grado di effettuare “in concreto” la verifica chepretende la ricorrente per difetto di relative allegazioni delladatrice di lavoro, la quale essa per prima aveva dimostrato “dinon attribuire alcun rilievo alle pregresse condanne” (v. anchefacciata 12 della sua sentenza).12.2. Il terzo motivo è, poi, inammissibile per la parte incui si riferisce anche al mezzo di cui all’art. 360, comma primo,n. 5), c.p.c., sia perché si è in presenza di c.d. “doppiaconforme” sia perché non attiene in parte qua ad un fattostorico, principale o secondario, ma “al contenuto della letteradi addebito ed alla contestazione dell’incidenza del fattocontestato sul vincolo fiduciario”.12.3. Infine, quanto alla parte del contenuto di tale letteradi addebito che riporta la ricorrente (a pag. 20 del ricorso),come già rilevato, la Corte di merito aveva reputato il difetto di“specifici profili” rispetto ai quali “le condotte extralavorativesanzionate penalmente potevano incidere sul rapportofiduciario”, tenuto conto della condotta già vista tenuta dallamedesima società.13. E’, invece, fondato il quarto motivo.14. Nella specie, non si può parlare di consunzione delpotere “disciplinare” in quanto il secondo licenziamento, pur seNumero registro generale 16719/2023Numero sezionale 1526/2026fondato sui medesimi fatti (ossia, le condanne penali pasNsumaetreo dii nra ccolta generale 16224/2026Data pubblicazione 25/05/2026cosa giudicata), non è stato preceduto da contestazionedisciplinare, né è ontologicamente disciplinare, ma è statoconcepito come licenziamento per giustificato motivo oggettivo(e non soggettivo), come riconosciuto dalla stessa Corte dimerito.15. Inoltre, nella specie non opera il divieto di bis in idem,cui invece ha fatto riferimento la Corte di merito (cfr. facciata13 della sua sentenza).In particolare, è consolidato nella giurisprudenza di questaCorte il principio (di recente confermato nella motivazione daCass., sez. lav., sent. 23.1.2024, n. 2274), per cui, in tema dirapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbiagià intimato al lavoratore il licenziamento per una determinatacausa o motivo, può legittimamente intimargli un secondolicenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restandoquest’ultimo, del tutto autonomo e distinto rispetto al primo,sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamenteidonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto,dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effettisolo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace ilprecedente (Cass. 20 gennaio 2011, n. 1244; Cass. 4 gennaio2013, n. 106). E’ altresì pacifico che un secondo licenziamentointimato al medesimo lavoratore possa essere condizionatoall’eventuale declaratoria di illegittimità del primo, sicchél’accertamento definitivo della legittimità di un primolicenziamento comporti l’inefficacia del secondo (v. Cass. n.17247/2016; n. 6308/2017, n. 27390/2013).Numero registro generale 16719/2023Numero sezionale 1526/2026Pertanto, si poteva più propriamente parlaNurmee ro ddi rai ccolta generale 16224/2026Data pubblicazione 25/05/2026consumazione non del potere disciplinare (come ritenuto dallaCorte d’appello), ma ancor prima del potere di licenziare per imedesimi fatti in senso sostanziale, perché il secondolicenziamento non era intervenuto per “sanare” vizi formali delprimo licenziamento, bensì era stato intimato, peraltro dopobrevissimo tempo dal primo (poco più di un mese separa il primoin data 10.4.2019 e il secondo in data 17.5.2019), e senzarevocarlo, dando, però, una diversa veste giuridica alla volontàdi recedere.Invero, è la stessa società Poste a porre in luce nel ricorsoin esame (cfr. pagg. 10-11), quando riferisce il contenutotestuale della nota a mezzo della quale aveva intimato ilsecondo licenziamento, che: “Rimaneva fermo il provvedimentodi licenziamento disposto nei Suoi confronti con lettera del10/04/2019 … La risoluzione del rapporto di lavorocomunicataLe con la presente lettera è distinta ed autonomarispetto a quella di cui alla lettera sopra richiamata del10/04/2019, prot. MARUSUD/RI/D/RAM1/12134, che siribadisce viene espressamente confermato nella legittimità e neisuoi effetti”.15.1. Quest’ultimo aspetto, tuttavia, non è stato esaminatodalla Corte territoriale.La Corte, invece, avrebbe dovuto indagare se il secondorecesso per come motivato (giustificato motivo oggettivo), fosselegittimo in sé (come risulta aver fatto il primo giudice) o sefosse nullo per mancanza di causa in concreto (ex artt. 1325 n.2), 1418, comma secondo, e 1324 c.c.), appunto perché erastato intimato poco prima un licenziamento per giusta causa,Numero registro generale 16719/2023Numero sezionale 1526/2026peraltro non ancora impugnato e quindi neppure già subN uiumderoic dei r,a ccolta generale 16224/2026Data pubblicazione 25/05/2026ma con il medesimo substrato sostanziale.Nel caso in esame, non solo il secondo licenziamento nonera implicitamente o esplicitamente condizionato in alcun modoe, segnatamente, all’eventuale declaratoria di illegittimità delprimo, ma, soprattutto, non era stato intimato per una causalesostanziale diversa dal primo recesso, ed anzi era stato intimatosull’esplicito assunto che il primo era “espressamenteconfermato nella legittimità e nei suoi effetti”. Edeffettivamente, quel primo licenziamento, in quanto comminatoper giusta causa, e quindi tale da portare all’immediatarisoluzione del rapporto, era senz’altro efficace quando fuintimato l’altro successivo; e solo in giudizio, con statuizioneconfermata in questa sede di legittimità, è stata affermata lamancanza di illiceità del fatto allora contestato.16. In definitiva, dichiarato inammissibile il primo motivodi ricorso e rigettati il secondo ed il terzo motivo, inaccoglimento del quarto motivo, la sentenza impugnatadev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territorialeche, in differente composizione, dovrà regolare le speseprocessuali, comprese quelle del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiaratoinammissibile il primo motivo e rigettati il secondo ed il terzomotivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione cui demanda di provvedere sulle speseprocessuali anche del giudizio di legittimità.Numero registro generale 16719/2023Numero sezionale 1526/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio dNeulm e2ro5 d.i 3ra ccolta generale 16224/2026Data pubblicazione 25/05/20262026.La PresidenteMargherita Maria LeoneIl Consigliere estensore