CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03883/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha riformato, rideterminando la pena inflitta, la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado, per il reato di tentato furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose (frutto di un refuso deve intendersi l'indicazione nella rubrica della sentenza impugnata degli artt. 625, 625 c.p.). Il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del tentato furto in abitazione anziché di furto semplice della sola grata scardinata - è inammissibile perché inedito, inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte nell'atto di appello e dunque non proponibili dinanzi a questa Corte. Il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in relazione alla mancata derubricazione del fatto nel reato di furto semplice per il ritenuto stato di abbandono dell'immobile - è inammissibile in quanto invoca una non consentita rivalutazione fattuale e probatoria, avulsa da una specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata, nella quale la Corte territoriale ha rilevato come l'immobile non versasse in uno stato di totale abbandono, tale da interrompere il rapporto di appartenenza fattuale con i titolari del diritto, atteso che le condizioni generali evidenziano solo che l'edificio era disabitato da tempo e che era stato probabilmente oggetto di reiterati furti (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato). Il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente richiede l'estensione degli eventuali motivi di ricorso del coimputato nei propri confronti - è inammissibile perché del tutto privo di specificità e in ogni caso il coimputato non ha proposto ricorso per Cassazione. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co