CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 38490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza impugnata limitatamente all'omessa disamina della questione sul trattamento sanzionatorio proposta con la memoria contenente motivi nuovi. I. [OSCURATO:PERSONA] 1. A mezzo del difensore costituito procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza pronunciata da questa Corte, Sezione 4, in data 4 novembre 2020, depositata il 26 novembre 2020, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione da lui proposto avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 23 luglio 2019 per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente lamenta che la Corte di cassazione aveva esaminato soltanto i tre motivi del ricorso da lui originariamente presentato e non anche la doglianza avanzata con memoria contenente motivi nuovi, in sentenza peraltro erroneamente definita quale memoria con cui egli avrebbe insistito per l'accoglimento del "motivo già proposto avente ad oggetto la conformità della sentenza alla decisione della Consulta n. 40 del 2019". Premesso che nel ricorso originario non era stato fatto alcun riferimento alla citata decisione della Corte costituzionale, il ricorrente sottolinea come il motivo aggiunto riguardasse invece l'applicazione dei principi da essa espressi rispetto alla necessaria rivalutazione dell'aumento di pena praticato a titolo di continuazione per il reato satellite di cui all'art, 73 t.u.s. Per errore di fatto emendabile ai sensi dell'art 625 bis cod. proc. pen., quella doglianza non aveva avuto alcuna risposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. Pur essendo vero che la sentenza impugnata non ha in alcun modo esaminato il motivo nuovo proposto con la citata memoria, lo stesso era inammissibile, sicché non v'è alcun errore suscettibile d'essere emendato con il procedimento di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. 2. Ed invero, lo stesso ricorrente riconosce - e sottolinea - come il ricorso originario, pur proposto in data 3 dicembre 2019, non facesse alcun accenno alla conformità della sentenza impugnata ai principi affermati nella sent. Corte cost.23/01/2019 (dep. 08/03/2019) n. 40 e come, per converso, i primi due motivi proponessero doglianze di violazione della legge penale incriminatrice e vizio di motivazione concernenti l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, in ordine ai reati di cui agli art. 74 e 73 t.u.s., mentre il terzo motivo lamentasse la mancata esclusione della contestata recidiva, fondata su precedenti risalenti senza che fosse stato effettuato il necessario giudizio di concreta ed attuale pericolosità. Il motivo nuovo concerneva, invece, la violazione dell'art. 73 t.u.s. e dell'art. 81 cod. pen. con riferimento alla dosimetria del trattamento sanzionatorio relativo agli aumenti praticati a titolo di continuazione, rimasti invariati rispetto alla determinazione fatta dal giudice di primo grado pur a fronte di una complessiva riduzione di pena operata in grado di appello. Nonostante fosse appunto intervenuta la richiamata decisione d'illegittimità costituzionale della cornice edittale di pena concernente i reati satellite di cui all'art. 73 t.u.s. e nonostante la difesa avesse specificamente richiesto alla Corte territoriale una riduzione anche degli aumenti a titolo di continuazione, la sentenza impugnata - si lamentava - aveva illegittimamente mantenuto il complessivo aumento di un anno di reclusione reputandolo assai contenuto rispetto alla molteplicità degli episodi di spaccio ed alla natura di droghe pesanti delle sostanze cedute. 3. Il motivo aggiunto, pertanto, non concerneva i capi e punti della sentenza che avevano costituito oggetto d'impugnazione col ricorso principale, ma un diverso punto della sentenza di secondo grado che non era stato tempestivamente impugnato e non poteva quindi formare oggetto di alcuna dogi ia nza. Vale, difatti, il consolidato principio giusta il quale è inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario (Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv. 284520), poiché i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180). Né può dirsi che la doglianza fosse riconducibile al punto di decisione impugnato con il terzo motivo del ricorso principale essendo già stato condivisibilmente affermato, con specifico riguardo al tema qui esaminato, che il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione non riconducibile a doglianze aventi riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803). 4. Trattandosi, dunque, di omesso esame di un motivo inammissibile, non ricorre un errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., essendo necessario che l'omissione riguardi motivi di ricorso non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai fini del decidere (cfr. Sez. 2, n. n. 28513 del 18/06/2019, Lampada, Rv. 276925; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982; Sez. 6, n. 4195 del 08/10/2014, dep. 2015, Rv. 262048). 5. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a