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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19620/2026

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avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento conrinvio della sentenza;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in preambolo la Corte d'appello di Messina, giudicando in sede dirinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 30 settembre 2024, haconfermato la condanna, resa dal Tribunale di Patti il 7 maggio 2012:- di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968) per il reato di bancarotta fraudolentadocumentale (capo A), nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodointercorrente da ottobre 2010 fino alla data del fallimento (7 maggio 2012), commesso inconcorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983), nei cui riguardi la sentenza emessa ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen. è divenuta irrevocabile;- di [OSCURATO:PERSONA] (cugino dei [OSCURATO:PERSONA]), per il reato di bancarotta fraudolentadistrattiva (capo E), quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., società beneficiaria di unadelle distrazioni avvenute a danno della [OSCURATO:SOCIETA]. e, segnatamente, del terreno situato allalocalità Ronzino, in Patti.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, con unico atto afirma del comune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e denunciano tre motivi, di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.e il vizio della motivazione in merito alla confermata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA](classe 1968) per il reato di cui al capo A).Si lamenta che il giudice del rinvio – lungi dal seguire la traccia segnata dallasentenza di annullamento, che sollecitava un approfondimento dei temi della riferibilitàsoggettiva all’imputato del fatto contestato per il periodo anteriore all'assunzione della caricadi amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e del relativo coefficiente psicologico – avrebbenuovamente ancorato il suo coinvolgimento a un argomento congetturale, ossia che questi,in quanto socio di una società controllante la [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe potuto e dovuto esercitarel’attività di controllo su quest’ultima anche prima dell’assunzione della carica diamministratore; asserzioni che – secondo la difesa – sarebbero in contrasto con quantoaffermato in altra parte della medesima sentenza (p. 9), laddove si attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] enon a [OSCURATO:PERSONA] la “regìa” delle operazioni inerenti alla [OSCURATO:SOCIETA]La Corte avrebbe confuso la partecipazione del ricorrente alla società controllante laKamm s.r.l. con la sua asserita attività di concorrente nella bancarotta documentale per unperiodo nel quale egli non rivestiva alcuna carica nella società fallita ed essendo subentratoquale amministratore in un momento in cui la contabilità e dismissione di ogni bene eraormai irrimediabilmente compromessa.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc.pen. e vizio della motivazione in merito alla confermata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui al capo E).Il ricorso lamenta la «temerarietà» della motivazione con la quale la Corte territorialeha tentato di superare la criticità, ben evidenziata nella sentenza rescindente, consistentenella mancanza di una ragionevole spiegazione per cui la vendita del terreno, effettuata aprezzo congruo ed effettivamente pagato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., fosse stata ritenuta in sédepauperativa per la [OSCURATO:SOCIETA].

Si denuncia, inoltre, come meramente assertiva la partedella motivazione con cui si è posto in relazione il «rapporto strettissimo tra i tre imputati» ela destinazione delle somme ottenute dalla vendita del terreno all’indebito prelievo, da partedei [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983), all’epoca amministratore della società fallita, dallecasse sociali della stessa.2.3.

L’ultimo motivo denuncia la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il correlato viziodi motivazione in punto di ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche nei riguardidi entrambi i ricorrenti.Segnatamente, è lamentata la totale assenza di motivazione con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] e la natura meramente assertiva di quella con la quale ilbeneficio è stato negato a [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], anche attraverso il richiamo allamemoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza, ritenendofondato e assorbente il motivo (per mero lapsus calami indicato come terzo) con il quale silamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui attribuisce la qualifica digestore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo E), mentre lastessa qualifica è attribuita al [OSCURATO:PERSONA] classe 1968 in relazione al capo A).[OSCURATO:PERSONA] ricorsi, che deducono censure infondate, devono essere rigettati.1.

È infondato il motivo di ricorso riguardante la ribadita affermazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968) per il reato di cui al capo a).1.1.Questa Corte ha da tempo chiarito che, in tema di reati fallimentari, la bancarottafraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., prevede due fattispeciealternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, cherichiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudiziai creditori, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile laricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dologenerico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611); per cui, accertata laresponsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile laricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita – che richiede il solodolo generico – diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta disottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Sez.5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753).Sulla scorta di tali principi di diritto, la sentenza rescindente aveva luogo avvertito (p.3) che – a dispetto della formulazione del capo di imputazione, che vedeva una descrizionedel fatto ove l'omessa tenuta delle scritture contabili conviveva con la tenuta in guisa da nonrendere possibile la ricostruzione del patrimonio – il Tribunale aveva ritenuto che nellaspecie venisse in rilievo una ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico;conseguentemente, a fronte di una motivazione insufficiente, aveva indicato la necessità diapprofondire il tema della riferibilità soggettiva del fatto all'imputato [OSCURATO:PERSONA](classe 1968) per il periodo anteriore all'assunzione della carica di amministratore dellasocietà fallita [OSCURATO:SOCIETA]. e quello connesso del coefficiente soggettivo.1.2.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha ritenuto di superare entrambi i menzionati aspetti attraversoun’articolata e puntuale analisi dell’assetto e delle vicende della società fallita e di quelle aquesta collegate, sostanzialmente gestite dai tre cugini (I due [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]),avvicendatisi in varie cariche nelle diverse società.Segnatamente, ha in primo luogo valorizzato le risultanze probatorie dalle qualirisultava che la [OSCURATO:SOCIETA]., al momento della costituzione (nel 2003), fosse partecipata daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983) e, quale socio di maggioranza, dalla [OSCURATO:SOCIETA].,amministrata da [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA] (che le succedeva comeamministratore unico nel novembre 2006) e cugina dei due [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA](classe 1968) era stato dapprima socio della Fa.pe., quindi dall’11 giugno 2007amministratore unico della stessa società.

Inoltre, dal 1° ottobre 2010 e fino al fallimento (7maggio 2012) era divenuto amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto di rilievo probatorio in senso convergente allatesi d’accusa le vicende sottese alla costituzione della società fallita che, secondo quantoincontrovertibilmente emerso dalla relazione ex art. 33 legge fall., era sorta ai fine diconsentire l’acquisizione dei diritti nascenti da un progetto di finanziamento agevolato concontributi pubblici, la prima quota dei quali era stata già riscossa dalla società rilevata dallaKamm [OSCURATO:SOCIETA] emerso che, ben presto, tali finanziamenti pubblici erano divenuti oggettod’indagine penale e, già nell’anno 2006, la [OSCURATO:SOCIETA]. – che non aveva restituito la primatranche – aveva subito i primi atti di protesto (cui seguiva la revoca del finanziamento),sicché essa iniziava a liquidare il proprio patrimonio sociale, dismettendo i principali beni e,tra questi, il 26 settembre 2007, il terreno oggetto dell’imputazione di cui al capo E), in favoredella [OSCURATO:SOCIETA]., costituita dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui il primo eraamministratore unico.

Dello stato di dissesto societario della [OSCURATO:SOCIETA]. si prendevaformalmente atto nella assemblea ordinaria del 31 agosto 2009 per l’approvazione delbilancio al 31/12/2007, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] (classe 83) quale amministratoreunico della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] (classe 68), quale amministratore unico dellasocietà controllata [OSCURATO:SOCIETA]Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente– ponendosi nel solco del monito della sentenza rescindente, ha posto in risalto i seguentielementi a carico del ricorrente: i) la gestione concordata sin dall’inizio delle societàinteressate da parte dei tre cugini; ii) la sicura “presenza” di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968)nella [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso il ruolo nella [OSCURATO:SOCIETA]., prima come socio, poi comeamministratore unico di questa società (non a caso in un momento “critico” della KammS.r.l.), infine, dal 2010, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. stessa; iii) la formalepresa d’atto dello stato di dissesto societario nel 2009 in occasione dell’assemblea perl’approvazione del bilancio e la condotta serbata dal ricorrente che non solo in quellaoccasione non svolgeva rilievi o contestazioni come dominus della [OSCURATO:SOCIETA]., ma che, unavolta assunta la qualifica di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., perseverava nella tenutairregolare delle scritture.Il tutto, osserva il Collegio, in un periodo in cui i finanziamenti agevolati erano oggettod’indagine penale, ciò che contribuisce ulteriormente a colorare la condotta del ricorrentesotto il profilo del richiesto elemento psicologico.Va in proposito rammentato che la condotta di tenuta irregolare o incompleta dellescritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta, allorquando sia funzionale arendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ovvero comebancarotta semplice (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630).

Labancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono per il diversoart. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dallacolpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplicenegligenza, di tenere le scritture contabili.

Per la bancarotta documentale fraudolenta nelcaso dell’amministratore non formale la giurisprudenza di legittimità richiede rigore e,segnatamente, la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta, dellaconsapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimentodegli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno,(ex multis Sez. 5, Sentenza n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, Sentenzan. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018,Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata;Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata).Dunque, con la motivazione che si è appena sintetizzata, la Corte di appello si è postanel solco di tali principi ed ha ben spiegato – con motivazione puntuale, aderente allerisultanze di prova e priva di fratture logiche – che il ricorrente, una volta divenutoamministratore della società fallita, perseverando nella condotta del suo predecessore, nonaveva mai consegnato al curatore le scritture contabili o, comunque, dato indicazioni alcuratore fallimentare, mentre era stato certamente a conoscenza delle condizioni didecozione e della progressiva spoliazione della società di tutti i suoi beni, a cominciare dal2006 quando era stata chiesta la restituzione della tranche di finanziamento erogato dalloStato e, d’altro canto, risultava avere beneficiato di erogazioni di denaro da parte delprecedente amministratore per presunti crediti di cui, invece, non si ha nessuna contezzaper l'assenza di qualsiasi dato documentale in proposito.2.

Del pari privo di pregio è il secondo motivo, riguardante la posizione processualedi [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento all’imputazione sub E), invero, il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha svolto unamotivazione articolata, tale da superare le criticità segnalate nella sentenza rescindente.In particolare, anche con riferimento a questo episodio, la Corte territoriale ha svoltoun analitica motivazione che, sulla base delle già descritte vicende societarie e finanziariedella fallita [OSCURATO:SOCIETA]., ha inserito la vendita del terreno nell’ambito della già descrittacomplessiva attività di dismissione dei beni, indicandone la specifica causale, ossia quella didisfarsi apparentemente di un immobile di valore, aggredibile dai creditori, e di sostituirlo consomme di denaro agevolmente occultabili attraverso successive operazioni distrattive,effettivamente avvenute e in alcun modo contrastate dal ricorrente.In particolare – con motivazione priva di fratture logiche e aspecificamente criticata dalricorrente – la sentenza impugnata ha chiarito che le scritture contabili della societàacquirente indicavano che il pagamento del prezzo del terreno era avvenuto in due tranches(l’una nel 2006, l’altra nel 2008), mentre, secondo quanto emerso dalla relazione delconsulente del pubblico ministero (e dall’allegata documentazione), solo una parte delprezzo indicato come versato (ossia l’importo di 99.000 €) era stato annotato e contabilizzatodalla società fallita attraverso l’utilizzo della contropartita “cassa e assegni” ed era statocontemporaneamente stornato per il pagamento di “debiti in favore di soci edell’amministratore” [OSCURATO:PERSONA] (classe 83).In questo quadro la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] si è ritenuta non illogicamente dimostratain primo luogo attraverso le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983) che lo haindicato come colui che, unitamente all’omonimo [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968), l’avevacoinvolto nelle operazioni riguardanti la società fallita (si vedano le dichiarazioni a p. 6 dellasentenza di primo grado).

In secondo luogo e, soprattutto, attraverso l’analisi del ruolo svoltoda [OSCURATO:PERSONA] all’interno della [OSCURATO:SOCIETA]., quale amministratore unico, qualifica che – non acaso – egli dismetteva poco prima che la [OSCURATO:SOCIETA]. alla vendesse il terreno alla società dicui era amministratore unico (la [OSCURATO:SOCIETA].).Non si rinviene alcun «insanabile contrasto», invece evidenziato dal ricorrente e dalSostituto Procuratore generale nella memoria da valere come requisitoria, nell’attribuzionedella “regia” delle operazioni sia [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968), sia a [OSCURATO:PERSONA]: nella sentenzaimpugnata, infatti, si afferma con chiarezza e senza contraddizioni che [OSCURATO:PERSONA] (classe1968) era il dominus della Fa.pe, mentre (a p. 9) [OSCURATO:PERSONA] era il principale dominus delle tresocietà, laddove [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983) operava nel gruppo familiare alternandosicon il cugino [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968), al fine di evitare conflitti d’interesse.3.

Da ultimo, la sentenza si sottrae alle censure dei ricorrenti in punto dicircostanze attenuanti generiche.Non è superfluo premettere che gli imputati avevano svolto un unico, comune motivodi appello con il quale avevano genericamente lamentato che il diniego del beneficio erastato erroneamente ancorato dal Tribunale alla mancanza di elementi favorevoli perché gliimputati non avevano reso dichiarazioni.La lettura della sentenza di primo grado rende, invece, ragione della reale motivazionesottesa al diniego del beneficio, ossia, l’assenza di «elementi utili, visto anche il disinteresseper i processo degli imputati [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968) e [OSCURATO:PERSONA]».È appena il caso di osservareche, diversamente da quanto lamentato dai ricorrenti, le circostanze attenuanti generichenon sono state negate per il legittimo esercizio – da parte degli imputati – del “diritto alsilenzio”, poiché il richiamato elemento del «disinteresse per il processo» è limpidamente ecorrettamente riferito alla mancanza di qualsiasi contributo di chiarimento alla vicenda e,comunque, latamente collaborativo.

Ciò premesso, la motivazione espressamente resa dalla Corte di appello quanto aldiniego delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] – che ha richiamato l’«assenza dielementi utili positivamente valutabili e l’insidiosità della sua condotta, che si è espressa conuna serie di manovre attuate frapponendo lo schermo dell’intestazione fittizia di carichesociali ai cugini, nonostante il ruolo primario nella gestione di tutte le società coinvolte nellapresente vicenda, attuando un complesso processo deliberativo che si concretizzata innumerose azioni volte al depauperamento della società fallita» – è assolutamente adeguataagli standard motivazionali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.In materia, invero, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazioneè insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2,n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv.259899).

Inoltre, per ciò che qui rileva, il loro mancato riconoscimento può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01).Quanto a [OSCURATO:PERSONA], pur non essendovi motivazione esplicita da parte della Corte diappello sul loro diniego, a fronte di una doglianza affatto aspecifica, la stessa può esseredesunta dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza e, in particolare, dal chiaroriferimento, – svolto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma valido anche per [OSCURATO:PERSONA] (classe1968) – , al meccanismo fraudolento dell’intestazione fittizia delle cariche tra i cugini, cosìdandosi implicitamente conto dell’impossibilità di addivenire, anche con riferimento aquest’ultimo imputato, a una mitigazione della pena.4.

Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento conrinvio della sentenza;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo la Corte d'appello di Messina, giudicando in sede dirinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 30 settembre 2024, haconfermato la condanna, resa dal Tribunale di Patti il 7 maggio 2012:- di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968) per il reato di bancarotta fraudolentadocumentale (capo A), nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodointercorrente da ottobre 2010 fino alla data del fallimento (7 maggio 2012), commesso inconcorso con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983), nei cui riguardi la sentenza emessa ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen. è divenuta irrevocabile;- di [OSCURATO:PERSONA] (cugino dei [OSCURATO:PERSONA]), per il reato di bancarotta fraudolentadistrattiva (capo E), quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., società beneficiaria di unadelle distrazioni avvenute a danno della [OSCURATO:SOCIETA]. e, segnatamente, del terreno situato allalocalità Ronzino, in Patti.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, con unico atto afirma del comune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e denunciano tre motivi, di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.e il vizio della motivazione in merito alla confermata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA](classe 1968) per il reato di cui al capo A).Si lamenta che il giudice del rinvio – lungi dal seguire la traccia segnata dallasentenza di annullamento, che sollecitava un approfondimento dei temi della riferibilitàsoggettiva all’imputato del fatto contestato per il periodo anteriore all'assunzione della caricadi amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e del relativo coefficiente psicologico – avrebbenuovamente ancorato il suo coinvolgimento a un argomento congetturale, ossia che questi,in quanto socio di una società controllante la [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe potuto e dovuto esercitarel’attività di controllo su quest’ultima anche prima dell’assunzione della carica diamministratore; asserzioni che – secondo la difesa – sarebbero in contrasto con quantoaffermato in altra parte della medesima sentenza (p. 9), laddove si attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] enon a [OSCURATO:PERSONA] la “regìa” delle operazioni inerenti alla [OSCURATO:SOCIETA]La Corte avrebbe confuso la partecipazione del ricorrente alla società controllante laKamm s.r.l. con la sua asserita attività di concorrente nella bancarotta documentale per unperiodo nel quale egli non rivestiva alcuna carica nella società fallita ed essendo subentratoquale amministratore in un momento in cui la contabilità e dismissione di ogni bene eraormai irrimediabilmente compromessa.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc.pen. e vizio della motivazione in merito alla confermata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui al capo E).Il ricorso lamenta la «temerarietà» della motivazione con la quale la Corte territorialeha tentato di superare la criticità, ben evidenziata nella sentenza rescindente, consistentenella mancanza di una ragionevole spiegazione per cui la vendita del terreno, effettuata aprezzo congruo ed effettivamente pagato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., fosse stata ritenuta in sédepauperativa per la [OSCURATO:SOCIETA]. Si denuncia, inoltre, come meramente assertiva la partedella motivazione con cui si è posto in relazione il «rapporto strettissimo tra i tre imputati» ela destinazione delle somme ottenute dalla vendita del terreno all’indebito prelievo, da partedei [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983), all’epoca amministratore della società fallita, dallecasse sociali della stessa.2.3. L’ultimo motivo denuncia la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il correlato viziodi motivazione in punto di ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche nei riguardidi entrambi i ricorrenti.Segnatamente, è lamentata la totale assenza di motivazione con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] e la natura meramente assertiva di quella con la quale ilbeneficio è stato negato a [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], anche attraverso il richiamo allamemoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza, ritenendofondato e assorbente il motivo (per mero lapsus calami indicato come terzo) con il quale silamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui attribuisce la qualifica digestore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo E), mentre lastessa qualifica è attribuita al [OSCURATO:PERSONA] classe 1968 in relazione al capo A).[OSCURATO:PERSONA] ricorsi, che deducono censure infondate, devono essere rigettati.1. È infondato il motivo di ricorso riguardante la ribadita affermazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968) per il reato di cui al capo a).1.1.Questa Corte ha da tempo chiarito che, in tema di reati fallimentari, la bancarottafraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., prevede due fattispeciealternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, cherichiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudiziai creditori, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile laricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dologenerico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611); per cui, accertata laresponsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile laricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita – che richiede il solodolo generico – diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta disottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Sez.5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753).Sulla scorta di tali principi di diritto, la sentenza rescindente aveva luogo avvertito (p.3) che – a dispetto della formulazione del capo di imputazione, che vedeva una descrizionedel fatto ove l'omessa tenuta delle scritture contabili conviveva con la tenuta in guisa da nonrendere possibile la ricostruzione del patrimonio – il Tribunale aveva ritenuto che nellaspecie venisse in rilievo una ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico;conseguentemente, a fronte di una motivazione insufficiente, aveva indicato la necessità diapprofondire il tema della riferibilità soggettiva del fatto all'imputato [OSCURATO:PERSONA](classe 1968) per il periodo anteriore all'assunzione della carica di amministratore dellasocietà fallita [OSCURATO:SOCIETA]. e quello connesso del coefficiente soggettivo.1.2.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha ritenuto di superare entrambi i menzionati aspetti attraversoun’articolata e puntuale analisi dell’assetto e delle vicende della società fallita e di quelle aquesta collegate, sostanzialmente gestite dai tre cugini (I due [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]),avvicendatisi in varie cariche nelle diverse società.Segnatamente, ha in primo luogo valorizzato le risultanze probatorie dalle qualirisultava che la [OSCURATO:SOCIETA]., al momento della costituzione (nel 2003), fosse partecipata daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983) e, quale socio di maggioranza, dalla [OSCURATO:SOCIETA].,amministrata da [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA] (che le succedeva comeamministratore unico nel novembre 2006) e cugina dei due [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA](classe 1968) era stato dapprima socio della Fa.pe., quindi dall’11 giugno 2007amministratore unico della stessa società. Inoltre, dal 1° ottobre 2010 e fino al fallimento (7maggio 2012) era divenuto amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto di rilievo probatorio in senso convergente allatesi d’accusa le vicende sottese alla costituzione della società fallita che, secondo quantoincontrovertibilmente emerso dalla relazione ex art. 33 legge fall., era sorta ai fine diconsentire l’acquisizione dei diritti nascenti da un progetto di finanziamento agevolato concontributi pubblici, la prima quota dei quali era stata già riscossa dalla società rilevata dallaKamm [OSCURATO:SOCIETA] emerso che, ben presto, tali finanziamenti pubblici erano divenuti oggettod’indagine penale e, già nell’anno 2006, la [OSCURATO:SOCIETA]. – che non aveva restituito la primatranche – aveva subito i primi atti di protesto (cui seguiva la revoca del finanziamento),sicché essa iniziava a liquidare il proprio patrimonio sociale, dismettendo i principali beni e,tra questi, il 26 settembre 2007, il terreno oggetto dell’imputazione di cui al capo E), in favoredella [OSCURATO:SOCIETA]., costituita dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui il primo eraamministratore unico. Dello stato di dissesto societario della [OSCURATO:SOCIETA]. si prendevaformalmente atto nella assemblea ordinaria del 31 agosto 2009 per l’approvazione delbilancio al 31/12/2007, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] (classe 83) quale amministratoreunico della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] (classe 68), quale amministratore unico dellasocietà controllata [OSCURATO:SOCIETA]Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente– ponendosi nel solco del monito della sentenza rescindente, ha posto in risalto i seguentielementi a carico del ricorrente: i) la gestione concordata sin dall’inizio delle societàinteressate da parte dei tre cugini; ii) la sicura “presenza” di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968)nella [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso il ruolo nella [OSCURATO:SOCIETA]., prima come socio, poi comeamministratore unico di questa società (non a caso in un momento “critico” della KammS.r.l.), infine, dal 2010, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. stessa; iii) la formalepresa d’atto dello stato di dissesto societario nel 2009 in occasione dell’assemblea perl’approvazione del bilancio e la condotta serbata dal ricorrente che non solo in quellaoccasione non svolgeva rilievi o contestazioni come dominus della [OSCURATO:SOCIETA]., ma che, unavolta assunta la qualifica di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., perseverava nella tenutairregolare delle scritture.Il tutto, osserva il Collegio, in un periodo in cui i finanziamenti agevolati erano oggettod’indagine penale, ciò che contribuisce ulteriormente a colorare la condotta del ricorrentesotto il profilo del richiesto elemento psicologico.Va in proposito rammentato che la condotta di tenuta irregolare o incompleta dellescritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta, allorquando sia funzionale arendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ovvero comebancarotta semplice (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630). Labancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono per il diversoart. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dallacolpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplicenegligenza, di tenere le scritture contabili. Per la bancarotta documentale fraudolenta nelcaso dell’amministratore non formale la giurisprudenza di legittimità richiede rigore e,segnatamente, la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta, dellaconsapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimentodegli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno,(ex multis Sez. 5, Sentenza n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, Sentenzan. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018,Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata;Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata).Dunque, con la motivazione che si è appena sintetizzata, la Corte di appello si è postanel solco di tali principi ed ha ben spiegato – con motivazione puntuale, aderente allerisultanze di prova e priva di fratture logiche – che il ricorrente, una volta divenutoamministratore della società fallita, perseverando nella condotta del suo predecessore, nonaveva mai consegnato al curatore le scritture contabili o, comunque, dato indicazioni alcuratore fallimentare, mentre era stato certamente a conoscenza delle condizioni didecozione e della progressiva spoliazione della società di tutti i suoi beni, a cominciare dal2006 quando era stata chiesta la restituzione della tranche di finanziamento erogato dalloStato e, d’altro canto, risultava avere beneficiato di erogazioni di denaro da parte delprecedente amministratore per presunti crediti di cui, invece, non si ha nessuna contezzaper l'assenza di qualsiasi dato documentale in proposito.2. Del pari privo di pregio è il secondo motivo, riguardante la posizione processualedi [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento all’imputazione sub E), invero, il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha svolto unamotivazione articolata, tale da superare le criticità segnalate nella sentenza rescindente.In particolare, anche con riferimento a questo episodio, la Corte territoriale ha svoltoun analitica motivazione che, sulla base delle già descritte vicende societarie e finanziariedella fallita [OSCURATO:SOCIETA]., ha inserito la vendita del terreno nell’ambito della già descrittacomplessiva attività di dismissione dei beni, indicandone la specifica causale, ossia quella didisfarsi apparentemente di un immobile di valore, aggredibile dai creditori, e di sostituirlo consomme di denaro agevolmente occultabili attraverso successive operazioni distrattive,effettivamente avvenute e in alcun modo contrastate dal ricorrente.In particolare – con motivazione priva di fratture logiche e aspecificamente criticata dalricorrente – la sentenza impugnata ha chiarito che le scritture contabili della societàacquirente indicavano che il pagamento del prezzo del terreno era avvenuto in due tranches(l’una nel 2006, l’altra nel 2008), mentre, secondo quanto emerso dalla relazione delconsulente del pubblico ministero (e dall’allegata documentazione), solo una parte delprezzo indicato come versato (ossia l’importo di 99.000 €) era stato annotato e contabilizzatodalla società fallita attraverso l’utilizzo della contropartita “cassa e assegni” ed era statocontemporaneamente stornato per il pagamento di “debiti in favore di soci edell’amministratore” [OSCURATO:PERSONA] (classe 83).In questo quadro la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] si è ritenuta non illogicamente dimostratain primo luogo attraverso le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983) che lo haindicato come colui che, unitamente all’omonimo [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968), l’avevacoinvolto nelle operazioni riguardanti la società fallita (si vedano le dichiarazioni a p. 6 dellasentenza di primo grado). In secondo luogo e, soprattutto, attraverso l’analisi del ruolo svoltoda [OSCURATO:PERSONA] all’interno della [OSCURATO:SOCIETA]., quale amministratore unico, qualifica che – non acaso – egli dismetteva poco prima che la [OSCURATO:SOCIETA]. alla vendesse il terreno alla società dicui era amministratore unico (la [OSCURATO:SOCIETA].).Non si rinviene alcun «insanabile contrasto», invece evidenziato dal ricorrente e dalSostituto Procuratore generale nella memoria da valere come requisitoria, nell’attribuzionedella “regia” delle operazioni sia [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968), sia a [OSCURATO:PERSONA]: nella sentenzaimpugnata, infatti, si afferma con chiarezza e senza contraddizioni che [OSCURATO:PERSONA] (classe1968) era il dominus della Fa.pe, mentre (a p. 9) [OSCURATO:PERSONA] era il principale dominus delle tresocietà, laddove [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983) operava nel gruppo familiare alternandosicon il cugino [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968), al fine di evitare conflitti d’interesse.3. Da ultimo, la sentenza si sottrae alle censure dei ricorrenti in punto dicircostanze attenuanti generiche.Non è superfluo premettere che gli imputati avevano svolto un unico, comune motivodi appello con il quale avevano genericamente lamentato che il diniego del beneficio erastato erroneamente ancorato dal Tribunale alla mancanza di elementi favorevoli perché gliimputati non avevano reso dichiarazioni.La lettura della sentenza di primo grado rende, invece, ragione della reale motivazionesottesa al diniego del beneficio, ossia, l’assenza di «elementi utili, visto anche il disinteresseper i processo degli imputati [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968) e [OSCURATO:PERSONA]».È appena il caso di osservareche, diversamente da quanto lamentato dai ricorrenti, le circostanze attenuanti generichenon sono state negate per il legittimo esercizio – da parte degli imputati – del “diritto alsilenzio”, poiché il richiamato elemento del «disinteresse per il processo» è limpidamente ecorrettamente riferito alla mancanza di qualsiasi contributo di chiarimento alla vicenda e,comunque, latamente collaborativo. Ciò premesso, la motivazione espressamente resa dalla Corte di appello quanto aldiniego delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] – che ha richiamato l’«assenza dielementi utili positivamente valutabili e l’insidiosità della sua condotta, che si è espressa conuna serie di manovre attuate frapponendo lo schermo dell’intestazione fittizia di carichesociali ai cugini, nonostante il ruolo primario nella gestione di tutte le società coinvolte nellapresente vicenda, attuando un complesso processo deliberativo che si concretizzata innumerose azioni volte al depauperamento della società fallita» – è assolutamente adeguataagli standard motivazionali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.In materia, invero, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazioneè insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2,n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv.259899). Inoltre, per ciò che qui rileva, il loro mancato riconoscimento può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01).Quanto a [OSCURATO:PERSONA], pur non essendovi motivazione esplicita da parte della Corte diappello sul loro diniego, a fronte di una doglianza affatto aspecifica, la stessa può esseredesunta dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza e, in particolare, dal chiaroriferimento, – svolto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma valido anche per [OSCURATO:PERSONA] (classe1968) – , al meccanismo fraudolento dell’intestazione fittizia delle cariche tra i cugini, cosìdandosi implicitamente conto dell’impossibilità di addivenire, anche con riferimento aquest’ultimo imputato, a una mitigazione della pena.4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19620/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris