CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 22474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/07/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 luglio 2022 il Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di mesi cinque di reclusione e di euro ottocento di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attesa l'illecita detenzione di stupefacenti del tipo ketamina, MDMA e hashish, da cui ricavare rispettivamente 51, 30 e 8,6 dosi medie. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. 3.1.1. Nel caso di specie è invece denunciata la mancata astratta considerazione di una circostanza attenuante, estranea all'accordo processuale e, peraltro, invocata in questa sede con argomenti - non consentiti - di puro merito. In definitiva, pertanto, l'impugnazione allega ragioni estranee ai presupposti di legge. Per mera completezza, qualora si ritenesse che la questione agitata rient~ nella qualificazione del fatto, questa Corte ha ripetutamente affermato , che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (ex multis, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); ebbene, una tale immediatezza non è neppure dedotta nei ricorsi, tantomeno provata. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]