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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2025

Cassazione n. 23501/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4134-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] integrativo R.G.N.4134/2019 Cron.

Rep.

Ud11/06/2025 avverso la sentenza n. 959/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/11/2018 R.G.N. 964/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso un avviso di addebito per omessa contribuzione dovuta all’Inps in relazione all’iscrizione obbligatoria al Fondo integrativo Gas previsto dall’art.8 l. n.1084/71 per le aziende private che in regime di concessione amministrativa producono e distribuiscono gas ai cittadini per usi civili.

Secondo la Corte tale regime non si applicava alla [OSCURATO:SOCIETA]., siccome società a totale partecipazione pubblica, da parte del Comune di Palermo, che gestiva il servizio di produzione e distribuzione del gas non in forza di concessione amministrativa ma per affidamento diretto.

Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei C rediti Inps ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

È rimastointimata la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.8 l. n.1084/71 e del d.lgs. n.165/01, per avere la Corte escluso l’applicabilità del regime di previdenza obbligatoria integrativa del c.d.

Fondo gas alla società odierna controricorrente, non contestando che essa sia a totale capitale pubblico e che gestisca in affidamento diretto il servizio di fornitura di gas alla cittadinanza.

Preliminarmente va respinta l’eccezione avanzata dalla controricorrente circa la presunta carenza del potere rappresentativo in capo alla dirigente dr.ssa Petrotta.

L’Inps ha infatti prodotto l’incarico conferito dal presidente dr.

Boeri alla dr.ssa Petrotta, quale dirigente generale, e ha prodotto poi il regolamento dell’Istituto che attribuisce (art.36 lett. n.) al dirigente generale centrale il potere di promuovere liti in giudizio.

Quanto alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., va detto che essa già era in giudizio in appello, come si desume dalla sentenza impugnata, e che la dr.ssa Petrotta ha facoltà di rappresentare anche [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di procura notarile che attribuisce all’Inps il potere di rappresentare in giudizio la Società, come indicato in ricorso.

Nel merito il ricorsoè fondato.

Questa Corte (Cass.25856/23, Cass.5229/25) , con orientamento che va qui ribadito, ha affermato,proprio avendoriguardo ad aziende ex municipalizzate ad intero capitale pubblico che erogano il servizio di distribuzione del gas non per concessione ma per affidamento diretto, la loro soggezione all’art.8 l. n.1084/71, e quindi l’obbligatoria iscrizione al Fondo integrativo gas.

Ai fini previdenziali il dato dirimente è infatti il veicolo giuridico di natura squisitamente civilistica utilizzato – ovvero l’utilizzazione di una persona giuridica di diritto privato come è la s.p.a. –e non il fatto che la proprietà del capitale sociale sia in mano, in tutto o in parte, ad enti locali.

La sentenza, non essendosi attenuta al suesposto principio va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione originaria.

Le spese dell’in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4134-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] integrativo R.G.N.4134/2019 Cron. Rep. Ud11/06/2025 avverso la sentenza n. 959/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/11/2018 R.G.N. 964/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso un avviso di addebito per omessa contribuzione dovuta all’Inps in relazione all’iscrizione obbligatoria al Fondo integrativo Gas previsto dall’art.8 l. n.1084/71 per le aziende private che in regime di concessione amministrativa producono e distribuiscono gas ai cittadini per usi civili. Secondo la Corte tale regime non si applicava alla [OSCURATO:SOCIETA]., siccome società a totale partecipazione pubblica, da parte del Comune di Palermo, che gestiva il servizio di produzione e distribuzione del gas non in forza di concessione amministrativa ma per affidamento diretto. Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei C rediti Inps ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. È rimastointimata la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.8 l. n.1084/71 e del d.lgs. n.165/01, per avere la Corte escluso l’applicabilità del regime di previdenza obbligatoria integrativa del c.d. Fondo gas alla società odierna controricorrente, non contestando che essa sia a totale capitale pubblico e che gestisca in affidamento diretto il servizio di fornitura di gas alla cittadinanza. Preliminarmente va respinta l’eccezione avanzata dalla controricorrente circa la presunta carenza del potere rappresentativo in capo alla dirigente dr.ssa Petrotta. L’Inps ha infatti prodotto l’incarico conferito dal presidente dr. Boeri alla dr.ssa Petrotta, quale dirigente generale, e ha prodotto poi il regolamento dell’Istituto che attribuisce (art.36 lett. n.) al dirigente generale centrale il potere di promuovere liti in giudizio. Quanto alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., va detto che essa già era in giudizio in appello, come si desume dalla sentenza impugnata, e che la dr.ssa Petrotta ha facoltà di rappresentare anche [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di procura notarile che attribuisce all’Inps il potere di rappresentare in giudizio la Società, come indicato in ricorso. Nel merito il ricorsoè fondato. Questa Corte (Cass.25856/23, Cass.5229/25) , con orientamento che va qui ribadito, ha affermato,proprio avendoriguardo ad aziende ex municipalizzate ad intero capitale pubblico che erogano il servizio di distribuzione del gas non per concessione ma per affidamento diretto, la loro soggezione all’art.8 l. n.1084/71, e quindi l’obbligatoria iscrizione al Fondo integrativo gas. Ai fini previdenziali il dato dirimente è infatti il veicolo giuridico di natura squisitamente civilistica utilizzato – ovvero l’utilizzazione di una persona giuridica di diritto privato come è la s.p.a. –e non il fatto che la proprietà del capitale sociale sia in mano, in tutto o in parte, ad enti locali. La sentenza, non essendosi attenuta al suesposto principio va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione originaria. Le spese dell’in
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