Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 35498/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24192-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , r appresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente - avverso la sentenza n. 47/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 13/02/2018 R.G.N. 863/2015; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24192/2018 Cron.

Rep.

Ud.09/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che con sentenza del 13 febbraio 2018 la Corte di Appello di Messina, in riforma delladecisione resa dal Tribunale di Messina, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Messina, alle cui dipendenze il Cannizzaro prestava servizio in qualità di autista, avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese oltre le trentasei contrattualmente previste risultanti dai fogli di viaggio prodotti relativamente agli anni dal 2002 al 2005; - che la decisione del la Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto l’onere della prova gravante sull’istante attestando i fogli di viaggio prodotti solo che l’autovettura era stata posta a disposizione del lavoratore e che era stata riconsegnata in un certo orario presso l’autoparco, ma non davano conto dellepercorrenze e delle destinazioni e soprattutto non recavano alcuna autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario, da rendersi dal dirigente, non in modo generalizzato, ma valutando di volta in volta l’effettiva sussistenza di esigenze di servizio nonché l’interesse pubblico che deve sorreggere l’ulteriore esborso finanziario; - che per la cassazione di tale sentenza ricorre il Cannizzaro affida nd o l’impugnazione a tre motivi, successivamente illustrati da memoria, cui resiste,con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] di Messina; CONSIDERATO - che , con il primo motivo, il ricorrente , nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2108 c.c., 38, comma 2, del CCNL 14.9.2000 per il comparto Regioni ed [OSCURATO:PERSONA], 14 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo comparto, e dell’art. 115 c.p.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento della Corte territoriale circa l’inidoneità probatoria dei fogli di servizio prodotti in atti che viceversa costituivano nella loro prima parte autorizzazione espressa allo straordinario, e nella loro seconda parte attestazione dell’orario svolto e, pertanto, dello straordinario effettuato in concreto; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in una con l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, il ricorrente lamenta il carattere apparente della motivazione dell’impugnata sentenza per non aver la Corte territoriale preso in esame alcuno dei fatti, tutti aventi rilevanza decisiva, dal Tribunale posti a base della pronunzia di accoglimento così giungendo a valutare erroneamente i fogli di viaggio attestanti viceversa l’orario della prestazione comprensiva dell’attesa presso il luogo di destinazione; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale il non aver ritenuto provati, in quanto non contestati, i fatti posti a fondamento della domanda, tanto più che gli stessi trovavano conferma nella documentazione prodotta e nella prova testimoniale acquisita; - che il primo motivo risulta infondato quanto al vizio di violazione della contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie, essendosi la Corte territoriale conformata al principio di diritto accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 41251/2021 e Cass. n. 2709/2017) secondo cui la disciplina dettata nei diversi comparti dell’impiego pubblico contrattualizzato è espressione dell’orientamento già formatosi in epoca antecedente alla contrattualizzazione, in forza del quale il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell’ente; - che per il resto il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze processuali e sollecita una revisione del giudizio di merito, non consentita alla Corte di legittimità, contestandosi da parte del ricorrente, che insiste nella tesi dell’autorizzazione implicita, viceversa disattesa dalla Corte territoriale, la lettura da questa operata dei documenti sui quali l’azione era stata fondata; - parimenti infondato si rivela il secondo motivo atteso che il denunciato vizio motivazionale è desunto dal confronto con la documentazione prodotta e sollecita, quindi, un sindacato precluso alla Corte di legittimità, esulando dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice del merito; - che, di contro, inammissibile risulta il terzo motivo, essendo la censura formulata, con la quale si imputa alla Corte territoriale l’erroneo apprezzamento della prova documentale e testimoniale, intesa a lamentare un’erronea valutazione del materiale istruttorio (cfr., Cass. n. 1229/2019 e Cass. n. 23940/2017); - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24192-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , r appresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente - avverso la sentenza n. 47/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 13/02/2018 R.G.N. 863/2015; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24192/2018 Cron. Rep. Ud.09/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che con sentenza del 13 febbraio 2018 la Corte di Appello di Messina, in riforma delladecisione resa dal Tribunale di Messina, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Messina, alle cui dipendenze il Cannizzaro prestava servizio in qualità di autista, avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese oltre le trentasei contrattualmente previste risultanti dai fogli di viaggio prodotti relativamente agli anni dal 2002 al 2005; - che la decisione del la Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto l’onere della prova gravante sull’istante attestando i fogli di viaggio prodotti solo che l’autovettura era stata posta a disposizione del lavoratore e che era stata riconsegnata in un certo orario presso l’autoparco, ma non davano conto dellepercorrenze e delle destinazioni e soprattutto non recavano alcuna autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario, da rendersi dal dirigente, non in modo generalizzato, ma valutando di volta in volta l’effettiva sussistenza di esigenze di servizio nonché l’interesse pubblico che deve sorreggere l’ulteriore esborso finanziario; - che per la cassazione di tale sentenza ricorre il Cannizzaro affida nd o l’impugnazione a tre motivi, successivamente illustrati da memoria, cui resiste,con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] di Messina; CONSIDERATO - che , con il primo motivo, il ricorrente , nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2108 c.c., 38, comma 2, del CCNL 14.9.2000 per il comparto Regioni ed [OSCURATO:PERSONA], 14 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo comparto, e dell’art. 115 c.p.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento della Corte territoriale circa l’inidoneità probatoria dei fogli di servizio prodotti in atti che viceversa costituivano nella loro prima parte autorizzazione espressa allo straordinario, e nella loro seconda parte attestazione dell’orario svolto e, pertanto, dello straordinario effettuato in concreto; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in una con l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, il ricorrente lamenta il carattere apparente della motivazione dell’impugnata sentenza per non aver la Corte territoriale preso in esame alcuno dei fatti, tutti aventi rilevanza decisiva, dal Tribunale posti a base della pronunzia di accoglimento così giungendo a valutare erroneamente i fogli di viaggio attestanti viceversa l’orario della prestazione comprensiva dell’attesa presso il luogo di destinazione; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale il non aver ritenuto provati, in quanto non contestati, i fatti posti a fondamento della domanda, tanto più che gli stessi trovavano conferma nella documentazione prodotta e nella prova testimoniale acquisita; - che il primo motivo risulta infondato quanto al vizio di violazione della contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie, essendosi la Corte territoriale conformata al principio di diritto accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 41251/2021 e Cass. n. 2709/2017) secondo cui la disciplina dettata nei diversi comparti dell’impiego pubblico contrattualizzato è espressione dell’orientamento già formatosi in epoca antecedente alla contrattualizzazione, in forza del quale il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell’ente; - che per il resto il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze processuali e sollecita una revisione del giudizio di merito, non consentita alla Corte di legittimità, contestandosi da parte del ricorrente, che insiste nella tesi dell’autorizzazione implicita, viceversa disattesa dalla Corte territoriale, la lettura da questa operata dei documenti sui quali l’azione era stata fondata; - parimenti infondato si rivela il secondo motivo atteso che il denunciato vizio motivazionale è desunto dal confronto con la documentazione prodotta e sollecita, quindi, un sindacato precluso alla Corte di legittimità, esulando dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice del merito; - che, di contro, inammissibile risulta il terzo motivo, essendo la censura formulata, con la quale si imputa alla Corte territoriale l’erroneo apprezzamento della prova documentale e testimoniale, intesa a lamentare un’erronea valutazione del materiale istruttorio (cfr., Cass. n. 1229/2019 e Cass. n. 23940/2017); - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co
Sentenza Cassazione n. 35498/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris