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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15943/2024

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/24 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 2390/2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] lano e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatia Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] seppe Vaccaro; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] club di Cosenza, Aci,difesi da ll’ avvocat o Vittorio C avalcanti , domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro 146/2019 del 29/1/2019.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Umberto, Antonio ed [OSCURATO:PERSONA]Acri (quest’ultimo quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]) convengono dinanzi al Tribunale di Cosenza l'[OSCURATO:PERSONA] d'Italia (Aci), centrale e locale (Cosenza) per l’accertamento dell’acquisto per usucapione di un fondo.

I convenuti 2di 5 – 2390/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 18 ) – [OSCURATO:PERSONA]. propongono riconvenzionale di rilascio del fondo.

Il Tribunale rigetta la do- manda principale ed accoglie la riconvenzionale.

La Corte di appello con- ferma.

Ricorrono in cassazione gli attori con sette motivi, illustrati da memoria.

Resistono i convenuti con controricorso e memoria.

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo (p. 9) censura il rigetto della censura di ultrapeti- zione, argomentata poiché il Tribunale ha disposto il rilascio a fronte di una domanda di accertamento della proprietà.

Si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 183 c.p.c.

Il primo motivo non è fondato.

Esso afferma i vizi di ultrapetizione e di disconoscimento della tardività della domanda, limitandosi a contestare il potere dei giudici di merito di interpretare la domanda giudiziale, che in questo caso è stato argomentato congruamentecosì (p. 7): «i convenuti hanno proposto «un'inequivoca (e tempestiva) domanda riconvenzionale di rilascio […].

Tale domanda, di na- tura personale e non reale, era perfettamente ammissibile, anche se non accompagnata da una domanda di accertamento della proprietà, e il tribu- nale non è andato ultra petita nell'accoglierla».

Il primo motivo è rigettato.

2. -Il secondo motivo (p. 11) denuncia per erroneità l’accertamento che gli attori non hanno mai posseduto uti domini, fondato sul fatto che costoro sono detentori in forza di un rapporto obbligatorio con il proprietario del terreno.

Si deduce violazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1164 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo.

Il terzo motivo (p. 19) denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l’impegno di [OSCURATO:PERSONA]Acri a rilasciare (indicativo secondo gli accerta- menti di merito del difetto dell’animus di possedere uti dominus), espresso nella lettera del 9/2/1995, concerne solo una piccola parte di terreno.

Si deduce altresì la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. 3di 5 – 2390/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 18 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il quarto motivo (p. 20) denuncia una valutazione travisata delle prove testimoniali e l’attendibilità incondizionata riposta in una consulenza di parte al fine di constatare il difetto di prova del possesso uti dominus.

In relazione alla lettera menzionata nel motivo precedente, si sostiene che l’animus di uno dei compossessori giova o pregiudica solo costui.

Si deduce violazione degli artt. 116 c.p.c., 1140, 1141, 1144, 1158, 1310, 2697 c.c.

Il quinto motivo (p. 22) denuncia la valutazione travisata delle prove te- stimoniali e l’attendibilità incondizionata riposta in una consulenza di parte.

Si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 1140, 1141, 1144, 1158, 2697 c.c.

Il sesto motivo (p. 24) denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulla censura di difetto di prova del possesso da parte degli attori, special- mente di [OSCURATO:PERSONA]Acri.

Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sono da esaminare congiuntamente.

Essi sono inammissibili, poiché sono accomunati dall’idea che: (a) si possa ottenere un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di unulteriore accertamento in fatto relativo alla stessa controversia dinanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto nei precedenti gradi di giudizio, come in questo caso,abbia trovato la propria espressione in una motivazione effettiva, re- soluta e coerente, senza che i giudici di merito siano tenutia discutere espli- citamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola de- duzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto ri- levantee senza che la corte di legittimità debba impegnarsi a fare proprio l’apprezzamento, che rimane del giudice di merito anche dopo aver supe- rato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.).

Il terzo motivo è 4di 5 – 2390/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 18 ) – [OSCURATO:PERSONA]. prima ancora inammissibile ex art. 348-ter co. 5 c.p.c.

Il sesto motivo è prima ancora inammissibile per difetto di specificità: non sunteggia adegua- tamente il motivo di appello sul quale si censura l’omessa pronuncia, inoltre impiega l’art. 112 c.p.c. fuori luogo.

3. - Il settimo motivo (p. 24) denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pro- nuncia sulla domanda di usucapione poiché gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]Acri sono state indicati come contumaci nell’intestazione, mentre in realtà si sono co- stituiti.

Il settimo motivo è inammissibile per difetto di specificità: non sunteggia adeguatamente il motivo di appello sul qualesi censura l’omessa pronuncia.

Inoltre, il rigetto della domanda di usucapione non viene meno per l’irrego- larità della indicazione nell’intestazione della sentenza della parte che l’ha formulata.

4. -Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/24 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 2390/2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] lano e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatia Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] seppe Vaccaro; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] club di Cosenza, Aci,difesi da ll’ avvocat o Vittorio C avalcanti , domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro 146/2019 del 29/1/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Umberto, Antonio ed [OSCURATO:PERSONA]Acri (quest’ultimo quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]) convengono dinanzi al Tribunale di Cosenza l'[OSCURATO:PERSONA] d'Italia (Aci), centrale e locale (Cosenza) per l’accertamento dell’acquisto per usucapione di un fondo. I convenuti 2di 5 – 2390/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 18 ) – [OSCURATO:PERSONA]. propongono riconvenzionale di rilascio del fondo. Il Tribunale rigetta la do- manda principale ed accoglie la riconvenzionale. La Corte di appello con- ferma. Ricorrono in cassazione gli attori con sette motivi, illustrati da memoria. Resistono i convenuti con controricorso e memoria. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 9) censura il rigetto della censura di ultrapeti- zione, argomentata poiché il Tribunale ha disposto il rilascio a fronte di una domanda di accertamento della proprietà. Si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 183 c.p.c. Il primo motivo non è fondato. Esso afferma i vizi di ultrapetizione e di disconoscimento della tardività della domanda, limitandosi a contestare il potere dei giudici di merito di interpretare la domanda giudiziale, che in questo caso è stato argomentato congruamentecosì (p. 7): «i convenuti hanno proposto «un'inequivoca (e tempestiva) domanda riconvenzionale di rilascio […]. Tale domanda, di na- tura personale e non reale, era perfettamente ammissibile, anche se non accompagnata da una domanda di accertamento della proprietà, e il tribu- nale non è andato ultra petita nell'accoglierla». Il primo motivo è rigettato. 2. -Il secondo motivo (p. 11) denuncia per erroneità l’accertamento che gli attori non hanno mai posseduto uti domini, fondato sul fatto che costoro sono detentori in forza di un rapporto obbligatorio con il proprietario del terreno. Si deduce violazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1164 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo. Il terzo motivo (p. 19) denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l’impegno di [OSCURATO:PERSONA]Acri a rilasciare (indicativo secondo gli accerta- menti di merito del difetto dell’animus di possedere uti dominus), espresso nella lettera del 9/2/1995, concerne solo una piccola parte di terreno. Si deduce altresì la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. 3di 5 – 2390/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 18 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il quarto motivo (p. 20) denuncia una valutazione travisata delle prove testimoniali e l’attendibilità incondizionata riposta in una consulenza di parte al fine di constatare il difetto di prova del possesso uti dominus. In relazione alla lettera menzionata nel motivo precedente, si sostiene che l’animus di uno dei compossessori giova o pregiudica solo costui. Si deduce violazione degli artt. 116 c.p.c., 1140, 1141, 1144, 1158, 1310, 2697 c.c. Il quinto motivo (p. 22) denuncia la valutazione travisata delle prove te- stimoniali e l’attendibilità incondizionata riposta in una consulenza di parte. Si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 1140, 1141, 1144, 1158, 2697 c.c. Il sesto motivo (p. 24) denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulla censura di difetto di prova del possesso da parte degli attori, special- mente di [OSCURATO:PERSONA]Acri. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sono da esaminare congiuntamente. Essi sono inammissibili, poiché sono accomunati dall’idea che: (a) si possa ottenere un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di unulteriore accertamento in fatto relativo alla stessa controversia dinanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto nei precedenti gradi di giudizio, come in questo caso,abbia trovato la propria espressione in una motivazione effettiva, re- soluta e coerente, senza che i giudici di merito siano tenutia discutere espli- citamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola de- duzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto ri- levantee senza che la corte di legittimità debba impegnarsi a fare proprio l’apprezzamento, che rimane del giudice di merito anche dopo aver supe- rato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.). Il terzo motivo è 4di 5 – 2390/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 18 ) – [OSCURATO:PERSONA]. prima ancora inammissibile ex art. 348-ter co. 5 c.p.c. Il sesto motivo è prima ancora inammissibile per difetto di specificità: non sunteggia adegua- tamente il motivo di appello sul quale si censura l’omessa pronuncia, inoltre impiega l’art. 112 c.p.c. fuori luogo. 3. - Il settimo motivo (p. 24) denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pro- nuncia sulla domanda di usucapione poiché gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]Acri sono state indicati come contumaci nell’intestazione, mentre in realtà si sono co- stituiti. Il settimo motivo è inammissibile per difetto di specificità: non sunteggia adeguatamente il motivo di appello sul qualesi censura l’omessa pronuncia. Inoltre, il rigetto della domanda di usucapione non viene meno per l’irrego- larità della indicazione nell’intestazione della sentenza della parte che l’ha formulata. 4. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prev
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