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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16226/2026

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e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 772/2025,depositata il 30 aprile 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna,Numero registro generale 14494/2025Numero sezionale 1816/2026Numero di raccolta generale 16226/2026Data pubblicazione 25/05/2026depositata il 30 aprile 2025, di reiezione dell’appello per la riforma dellasentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione aldecreto con cui era stato ingiunto alla banca di pagare in favore dellaSocietà [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 65.325,40, qualecontributo, relativo all’anno 2017, previsto dall’art. 61 dello statutodella [OSCURATO:PERSONA] di Bologna s.coop. a r.l., poi fusa nella [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi nella odierna ricorrente, esuccessivamente confermato dall’art. 7 dell’atto di fusione della BancaOperaia di Bologna s.coop. a r.l. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- la Corte di appello, dopo aver dato atto che il giudice di prime cureaveva respinto l’opposizione, ha disatteso il gravame interposto dallabanca, affermando la natura contrattuale dell’obbligazione dedotta ingiudizio e non già, come invece sostenuto dall’appellante, di liberalità– in quanto tale nulla per violazione degli artt. 782 cod. civ. e 48 leggenot. –, escludendo che tale obbligazione fosse condizionata allarealizzazione di un utile di esercizio e, infine, negando efficacia alrecesso operato dalla banca appellante, atteso che osservando che nonsi trattava di un’obbligazione contratta a tempo indeterminato, ma diun’obbligazione assoggettata al medesimo termine di durata dellasocietà incorporante;- il ricorso è affidato a sei motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazionedell’art. 1411 cod. civ., per aver la Corte territoriale ritenuto che ilnegozio in oggetto andasse qualificato quale contratto a favore di terzopur in assenza di alcun interesse in capo alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna,né tantomeno alla [OSCURATO:PERSONA], di riconoscere in favoredella [OSCURATO:PERSONA] di Bologna un contributo senza ricevere alcuncorrispettivo;Numero registro generale 14494/2025Numero sezionale 1816/2026Numero di raccolta generale 16226/2026Data pubblicazione 25/05/2026- con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo econtroverso del giudizio, in relazione al ritenuto interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. all’assunzione dell’impegno di contribuzioneannuo in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna in assenza di qualsiasiprova a sostegno di tale circostanza;- con il terzo motivo si duole della falsa applicazione degli artt. 769,770 e 782 cod. civ. e 48 legge not., per aver la Corte di appello ritenutoche l’impegno alla contribuzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] diBologna avesse natura contrattuale e non fosse stata assunta, invece,per spirito di liberalità, in quanto tale nulla per difetto di forma;- con il quarto motivo critica la sentenza impugnata per violazionedell’art. 1987 cod. civ., nella parte in cui ha escluso che l’obbligazionededotta in giudizio costituisse una promessa unilaterale atipica, inquanto tale nulla;- con il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 1362, 1363,1366, 1367, 2433 cod. civ., per aver la Corte territoriale escluso chel’obbligazione dedotta in giudizio fosse condizionata alla realizzazionedi un utile di esercizio;- evidenzia, in proposito, che l’impegno originariamente assunto dallaBanca [OSCURATO:SOCIETA] in favore della società controricorrente avevaa oggetto il diritto al 5% degli utili approvati dal bilancio e che lo stessoera stato poi modificato solo limitatamente alla quantificazionedell’importo di tale diritto di credito, forfettizzato in lire 60 mln.;- con l’ultimo motivo censura la sentenza impugnata per violazione efalsa applicazione degli artt. 1372 e 1373 cod. civ., nella parte in cuiha ritenuto che la durata dell’obbligazione in oggetto sarebbe soggettaal medesimo termine di durata della società incorporante e, per taleragione, affermato l’inefficacia del recesso per estraneità dellaobbligazione medesima al novero di quelle assunte a tempoindeterminato;- deve rilevarsi che parte controricorrente eccepisce la formazione delNumero registro generale 14494/2025Numero sezionale 1816/2026Numero di raccolta generale 16226/2026Data pubblicazione 25/05/2026giudicato esterno, sopravvenuta alla pronuncia della sentenzaimpugnata, rappresentato dalla sentenza della Corte di appello diBologna dell’8 giugno 2021, n. 1447, divenuta definitiva a seguito delladichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione propostoavverso la stessa resa con ordinanza di questa Corte n. 17132/2025del 25 giugno 2025, e ha provveduto al deposito della predettasentenza munita della certificazione di cui all’art. 124, secondo comma,disp. att., cod. proc. civ.;- tale giudicato fa riferimento a un accertamento, effettuato neiconfronti delle medesime parti del presente giudizio, avente a oggettola sussistenza del diritto della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna al contributoprevisto dagli artt. 61 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] di Bolognas.coop. a r.l. e 7 dell’atto di fusione della medesima società nella [OSCURATO:SOCIETA]. relativo all’anno 2013;- si tratta, dunque, di un’obbligazione avente medesima fonte e che sidistingue da quella dedotta nel presente giudizio solo per l’annualità diriferimento;- orbene, si osserva che la pronuncia del giudice di accoglimento diuna domanda di adempimento contrattuale è idonea alla formazionedel giudicato implicito sulla validità del negozio (cfr. Cass., Sez.

Un.,22 dicembre 2014, n. 26242);- infatti, l’accertamento dell’esistenza, validità e natura giuridica di uncontratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presuppostologico-giuridico di un diritto derivatone, per cui il giudicato si estendeal predetto accertamento e, pertanto, spiega effetto in ogni altrogiudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto afondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto (cfr. Cass.24 marzo 2006, n. 6628);- pertanto, qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapportogiuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazioneNumero registro generale 14494/2025Numero sezionale 1816/2026Numero di raccolta generale 16226/2026Data pubblicazione 25/05/2026giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relativea un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando lapremessa logica indispensabile della statuizione contenuta neldispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto didiritto già accertato e risolto (cfr. Cass. 24 novembre 2025, n. 30825;Cass. 24 gennaio 2024, n. 2387; Cass. 14 settembre 2022, n. 27013);- ciò trova applicazione anche nell’ambito dei rapporti giuridici di duratae delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano ilcontenuto, nei quali il giudicato formatosi in relazione a un determinatoperiodo preclude il riesame delle medesime questioni in un diversoprocesso relativo a periodi temporali diversi, relativamente al comunefatto costitutivo e agli aspetti permanenti e non variabili del rapporto,con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che mutiil contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr.Cass. 19 aprile 2023, n. 10430; Cass. 29 novembre 2021, n. 37269;Cass. 18 agosto 2020, n. 17223);- obietta la ricorrente che l’efficacia preclusiva del giudicato nonpotrebbe operare nel caso in esame per difetto di identità del petitum,costituente uno dei suoi elementi costitutivi, rilevando che l’importo deldiritto del contributo di cui si chiede il pagamento nel presente giudiziodifferisce da quello del contributo relativo alla diversa annualitàinteressato dalla pronuncia passata in giudicato;- tale argomentazione non appare persuasiva, atteso che il giudicatoesterno vincola anche in giudizi successivi tra le stesse parti relativi adaltre annualità di un rapporto di durata per quanto attiene (anche) aelementi strutturali della fattispecie, quali il criterio di determinazionedel corrispettivo;- in applicazione dei riferiti principi deve, quindi, ritenersi che l’esamedei motivi di ricorso sia preclusa per effetto dell’invocato giudicatoesterno, visto che tutte le censure vertono su questioni attinenti allaqualificazione del contratto e alla sua validità;Numero registro generale 14494/2025Numero sezionale 1816/2026Numero di raccolta generale 16226/2026Data pubblicazione 25/05/2026- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 7.000.00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 772/2025,depositata il 30 aprile 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna,Numero registro generale 14494/2025Numero sezionale 1816/2026Numero di raccolta generale 16226/2026Data pubblicazione 25/05/2026depositata il 30 aprile 2025, di reiezione dell’appello per la riforma dellasentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione aldecreto con cui era stato ingiunto alla banca di pagare in favore dellaSocietà [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 65.325,40, qualecontributo, relativo all’anno 2017, previsto dall’art. 61 dello statutodella [OSCURATO:PERSONA] di Bologna s.coop. a r.l., poi fusa nella [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi nella odierna ricorrente, esuccessivamente confermato dall’art. 7 dell’atto di fusione della BancaOperaia di Bologna s.coop. a r.l. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- la Corte di appello, dopo aver dato atto che il giudice di prime cureaveva respinto l’opposizione, ha disatteso il gravame interposto dallabanca, affermando la natura contrattuale dell’obbligazione dedotta ingiudizio e non già, come invece sostenuto dall’appellante, di liberalità– in quanto tale nulla per violazione degli artt. 782 cod. civ. e 48 leggenot. –, escludendo che tale obbligazione fosse condizionata allarealizzazione di un utile di esercizio e, infine, negando efficacia alrecesso operato dalla banca appellante, atteso che osservando che nonsi trattava di un’obbligazione contratta a tempo indeterminato, ma diun’obbligazione assoggettata al medesimo termine di durata dellasocietà incorporante;- il ricorso è affidato a sei motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazionedell’art. 1411 cod. civ., per aver la Corte territoriale ritenuto che ilnegozio in oggetto andasse qualificato quale contratto a favore di terzopur in assenza di alcun interesse in capo alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna,né tantomeno alla [OSCURATO:PERSONA], di riconoscere in favoredella [OSCURATO:PERSONA] di Bologna un contributo senza ricevere alcuncorrispettivo;Numero registro generale 14494/2025Numero sezionale 1816/2026Numero di raccolta generale 16226/2026Data pubblicazione 25/05/2026- con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo econtroverso del giudizio, in relazione al ritenuto interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. all’assunzione dell’impegno di contribuzioneannuo in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna in assenza di qualsiasiprova a sostegno di tale circostanza;- con il terzo motivo si duole della falsa applicazione degli artt. 769,770 e 782 cod. civ. e 48 legge not., per aver la Corte di appello ritenutoche l’impegno alla contribuzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] diBologna avesse natura contrattuale e non fosse stata assunta, invece,per spirito di liberalità, in quanto tale nulla per difetto di forma;- con il quarto motivo critica la sentenza impugnata per violazionedell’art. 1987 cod. civ., nella parte in cui ha escluso che l’obbligazionededotta in giudizio costituisse una promessa unilaterale atipica, inquanto tale nulla;- con il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 1362, 1363,1366, 1367, 2433 cod. civ., per aver la Corte territoriale escluso chel’obbligazione dedotta in giudizio fosse condizionata alla realizzazionedi un utile di esercizio;- evidenzia, in proposito, che l’impegno originariamente assunto dallaBanca [OSCURATO:SOCIETA] in favore della società controricorrente avevaa oggetto il diritto al 5% degli utili approvati dal bilancio e che lo stessoera stato poi modificato solo limitatamente alla quantificazionedell’importo di tale diritto di credito, forfettizzato in lire 60 mln.;- con l’ultimo motivo censura la sentenza impugnata per violazione efalsa applicazione degli artt. 1372 e 1373 cod. civ., nella parte in cuiha ritenuto che la durata dell’obbligazione in oggetto sarebbe soggettaal medesimo termine di durata della società incorporante e, per taleragione, affermato l’inefficacia del recesso per estraneità dellaobbligazione medesima al novero di quelle assunte a tempoindeterminato;- deve rilevarsi che parte controricorrente eccepisce la formazione delNumero registro generale 14494/2025Numero sezionale 1816/2026Numero di raccolta generale 16226/2026Data pubblicazione 25/05/2026giudicato esterno, sopravvenuta alla pronuncia della sentenzaimpugnata, rappresentato dalla sentenza della Corte di appello diBologna dell’8 giugno 2021, n. 1447, divenuta definitiva a seguito delladichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione propostoavverso la stessa resa con ordinanza di questa Corte n. 17132/2025del 25 giugno 2025, e ha provveduto al deposito della predettasentenza munita della certificazione di cui all’art. 124, secondo comma,disp. att., cod. proc. civ.;- tale giudicato fa riferimento a un accertamento, effettuato neiconfronti delle medesime parti del presente giudizio, avente a oggettola sussistenza del diritto della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna al contributoprevisto dagli artt. 61 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] di Bolognas.coop. a r.l. e 7 dell’atto di fusione della medesima società nella [OSCURATO:SOCIETA]. relativo all’anno 2013;- si tratta, dunque, di un’obbligazione avente medesima fonte e che sidistingue da quella dedotta nel presente giudizio solo per l’annualità diriferimento;- orbene, si osserva che la pronuncia del giudice di accoglimento diuna domanda di adempimento contrattuale è idonea alla formazionedel giudicato implicito sulla validità del negozio (cfr. Cass., Sez. Un.,22 dicembre 2014, n. 26242);- infatti, l’accertamento dell’esistenza, validità e natura giuridica di uncontratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presuppostologico-giuridico di un diritto derivatone, per cui il giudicato si estendeal predetto accertamento e, pertanto, spiega effetto in ogni altrogiudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto afondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto (cfr. Cass.24 marzo 2006, n. 6628);- pertanto, qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapportogiuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazioneNumero registro generale 14494/2025Numero sezionale 1816/2026Numero di raccolta generale 16226/2026Data pubblicazione 25/05/2026giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relativea un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando lapremessa logica indispensabile della statuizione contenuta neldispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto didiritto già accertato e risolto (cfr. Cass. 24 novembre 2025, n. 30825;Cass. 24 gennaio 2024, n. 2387; Cass. 14 settembre 2022, n. 27013);- ciò trova applicazione anche nell’ambito dei rapporti giuridici di duratae delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano ilcontenuto, nei quali il giudicato formatosi in relazione a un determinatoperiodo preclude il riesame delle medesime questioni in un diversoprocesso relativo a periodi temporali diversi, relativamente al comunefatto costitutivo e agli aspetti permanenti e non variabili del rapporto,con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che mutiil contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr.Cass. 19 aprile 2023, n. 10430; Cass. 29 novembre 2021, n. 37269;Cass. 18 agosto 2020, n. 17223);- obietta la ricorrente che l’efficacia preclusiva del giudicato nonpotrebbe operare nel caso in esame per difetto di identità del petitum,costituente uno dei suoi elementi costitutivi, rilevando che l’importo deldiritto del contributo di cui si chiede il pagamento nel presente giudiziodifferisce da quello del contributo relativo alla diversa annualitàinteressato dalla pronuncia passata in giudicato;- tale argomentazione non appare persuasiva, atteso che il giudicatoesterno vincola anche in giudizi successivi tra le stesse parti relativi adaltre annualità di un rapporto di durata per quanto attiene (anche) aelementi strutturali della fattispecie, quali il criterio di determinazionedel corrispettivo;- in applicazione dei riferiti principi deve, quindi, ritenersi che l’esamedei motivi di ricorso sia preclusa per effetto dell’invocato giudicatoesterno, visto che tutte le censure vertono su questioni attinenti allaqualificazione del contratto e alla sua validità;Numero registro generale 14494/2025Numero sezionale 1816/2026Numero di raccolta generale 16226/2026Data pubblicazione 25/05/2026- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 7.000.00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 aprile 2026.Il Presidente
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