CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 31139/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 38184-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2515 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3595/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/10/2019 R.G.N. 2103/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. -, RG 38184/19 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 3595/19, respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma resa in sede di opposizione all'ordinanza di reiezione del ricorso proposto dalle predette ai sensi dell'art. 1, co. 48, della L.n. 92/2012, inteso ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento loro intimato con lettera del 22.12.2016 all'esito di procedura di licenziamento collettivo, con tutte le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie. Il licenziamento collettivo aveva tratto origine della comunicazione di avvio della procedura di riduzione del personale del 5 ottobre 2016 nella quale, descritte le ragioni degli esuberi, concentrati presso le sedi di Roma e Napoli, era stato illustrato il progetto di riorganizzazione aziendale che prevedeva la chiusura delle Unità produttive di [OSCURATO:PERSONA] 1 e 2 e l'intera struttura di Napoli (che svolgevano attività di CRM in modalità inbound), rimanendo invece l'unità [OSCURATO:PERSONA], che svolgeva in modalità outbound attività di ricerche di mercato ed infine l'efficientamento dell'unità produttiva di Palermo; tanto avrebbe comportato la soppressione di 1063 posizioni full time equivalent su Roma (pari a 1666 lavoratori). Si erano illustrate le ragioni per le quali non era possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali. Per la cassazione di tale sentenza i due lavoratori hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione è basato sui seguenti motivi: 1. Esistenza di giudicato interno sul capo 20 nelle pagine 13-15 della sentenza, conseguente improponibilità delle questioni in sede di legittimità. 2. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 118 disp. att. cpc e 112, 132 e 434 c.p.c., omesso esame di un punto decisivo della controversia ed omessa pronuncia su un capo della domanda riguardante la inveridicità e incompletezza della dichiarazione RG 38184/19 del 5 ottobre conseguentemente violazione e falsa applicazioni dell'articolo 4 comma 3 della legge 223 del 1991. 3. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 118 disp.att. cpc e 112, 132 e 434 c.p.c., omesso esame di un punto decisivo della controversia ed omessa pronuncia su un capo della domanda riguardante illogicità e irragionevolezza dei criteri di scelta. 4. Falsa applicazione dell'art. 4 comma 9 della legge 223 del 1991, in quanto le lavoratrici madri non erano state licenziate nei 120 giorni, i 17 non licenziati figurano nei trasferimenti, il team leader Passavanti non è stato comparato con i team leader della [OSCURATO:PERSONA] ricerche di mercato. Falsa applicazione dell'art. 434 cpc, del comma 3 dell'articolo 4 e dell'articolo 5 della legge 223\91. Nullità della sentenza per omesso esame dell'appello. 5. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 118 disp.att. c.p.c. e 112, 132 e 434 c.p.c., oltre ad omesso esame di un punto decisivo della controversia ed omessa pronuncia sulle regole dettate negli artt. 4 e 5 L. n.223\91. A.- I motivi vanno esaminati congiuntamente, poiché interconnessi. Essi sono infondati, come ritenuto da questa Corte con plurime sentenze inerenti il medesimo licenziamento collettivo (Cass.n.15124\21, Cass. n. 15123\21, Cass. n.14807\21, Cass. n. 14804- 7\21, Cass. nn.14674-7\21 e numerose altre), le cui motivazioni debbono qui ritenersi richiamate e riportate ex art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato dall'art. 52 L. n.69\09. Di conseguenza osserva la Corte: a) Il primo motivo di censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, non chiarendo affatto i termini fattuali e processuali del dedotto giudicato. b) la incompletezza della dichiarazione 5.12.16 (di apertura della procedura) è stata già esclusa dalle citate sentenza di questa Corte, cui si rinvia per le approfondite considerazioni sul punto. c) lo stesso dicasi per le censure (terzo attuale motivo) inerenti la violazione dei criteri di scelta. d) la violazione dell'art. 4, co.9, L. n.223\91, con riferimento alle lavoratrici madri, tra cui non possono risultare gli attuali ricorrenti, è RG 38184/19 stato parimenti esaminato e respinto da questa Corte, così come la pretesa mancata comparazione tra i team leaders; cfr. Cass.n.15124\21 ed altre conformi: "l'adozione (comunicata sia in sede dí apertura che di chiusura della procedura di mobilità, a norma dell'art. 4, terzo e nono comma L. n.223/1991: Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825) di un criterio (puntualmente indicato anche nelle modalità applicative, oltre che nell'individuazione dei criteri di selezione del personale, anche nella specificazione del suo concreto modo di operare: Cass. 19 settembre 2016, n. 18306; Cass. 10 ottobre 2018, n. 25100), diverso da quelli legali operan.ti sull'intero complesso aziendale, consistente nelle esigenze tecnico-produttive e organizzative, è legittimo perché rispondente a requisiti di obiettività e razionalità: Cass. 20 febbraio 2013, n. 4186; Cass. 28 marzo 2018, n. 7710; Cass. 10 ottobre 2018, n. 25100). Ed esso ne assorbe ogni altro, posto che, per effetto della deliberata chiusura delle due divisioni romane, tutti i lavoratori addetti ad esse sono stati licenziati, ad eccezione di quarantaquattro lavoratrici madri, per il divieto posto dall'art. 54 d.lgs. n.151/2001". e) anche la pretesa nullità della sentenza per omesso esame di un punto decisivo della controversia (rectius: per violazione degli artt. 4 e 5 della L. n.223\91) non sussíste, essendo state le questioni dell'apertura della procedura e dell'applicazione dei criteri di scelta ampíamente esaminate dal giudice d'appello, con statuizioni corrispondenti ai princìpi più volte enuncìati da questa Corte (v.supra). D.- Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.200,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore ímporto a titolo di RG 38184/19 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza