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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01672/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5062-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5777/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vide rigettata dal Tribunale la domanda di declaratoria d’acquisto per usucapione di stacco di terreno, avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma) e [OSCURATO:PERSONA] onlus e [OSCURATO:PERSONA] onlus e la Corte d’appello confermò la statuizione di primo grado.

Avverso la decisione di secondo grado insorge il Berto sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

Resistono con distinti controricorsi Roma capitale e [OSCURATO:PERSONA] onlus.

IlRelatore ha formulat o una proposta nei termini seguenti: La sentenza impugnata conferma la decisione di primo grado sulla base di due autonome rationes decidendi: b) [OSCURATO:PERSONA] non aveva posseduto in proprio il fondo, in quanto aveva agito nella qualità di socio di società di persone e le attività materiali dal medesimo compiute erano del tutto compatibili con un tale ruolo, con la conseguenza che non era legittimato a proporre la domanda; b) in ogni caso il possesso affermato dal Berto risultava viziato da clandestinità per lo meno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 113 cod. proc. civ.

Con il secondo, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Con il terzo, violazione e/oerrata applicazione degli artt. 116, co. 1 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ.

In sintesi il Berto contesta alla decisione d’appello, addebitandole di avere confuso la legittimazione al processo con il diritto a far valere la posizione soggettiva di cui il soggetto si predichi titolare.

Inoltre, la sentenza non aveva tenuto conto delle determinazioni emesse dal Comune di Roma nel corso del 2009, annullate con sentenze del giudice amministrativo, sopravvenute in corso di causa e perciò prodotte in appello, documenti dai quali risultava che il Comune aveva intimato all’esponente di liberare il fondo e demolire i manufatti ivi edificati.

Infine la Corte locale aveva assegnato improprio valore di prova legale alla domanda di condono edilizio richiesta a nome dellasocietà.

La critica nel suo insieme non supera lo scrutinio d’ammissibilità per una convergente pluralità di ragioni.

La questione posta con il primo motivo non ha refluenza pratica, stante che, a prescindere dalla corretta evocazione del difetto di legittimazione attiva, la domanda risulta essere stata rigettata nel merito, sul presupposto che l’attore non aveva dimostrato di aver posseduto il fondo, avendo agito sempre e comunque nella qualità di socio di una società di persone.

Il secondo motivo è inammissibile.

Trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto, nonostante gli sforzi del ricorrente, il quale, evidentemente aprendo una prospettiva affatto diversa, assume ricorrere l’eccezione di cui detto sol perché i documenti evocati sarebbero stati prodotti in appello (peraltro, le determinazioni amministrative risalgono a dire dello stesso all’anno 2009, in piena pendenza del giudizio di primo grado); occorrendo, invece, come appare evidente, che la ricostruzione fattuale del giudice di primo grado risulti difforme da quella del giudice d’appello.

Una tale evenienza qui non ricorre, stante che il tema fattuale decisivo risulta il medesimo: il Berto non aveva agito in proprio, ma quale socio di una società (che per il Tribunale era una s.r.l. e per la Corte d’appello una s.a.s.).

Il terzo motivo, per un verso attribuisce, contro il vero, alla sentenza impugnata di avere assegnato fede privilegiata alla domanda di condono edilizio, chiesta a nome della società, essendosi, per contro essa limitata ad apprezzare il documento in parola come indice probatorio, sia pure decisivo.

Per altro verso, impinge in critiche di merito dolendosi il vaglio probatorio.

Nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la censura investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Infine, devesi rilevare che il ricorso non attinge una delle due “rationes decidendi” (il possesso rivendicato era viziato da clandestinità), capace di reggere autonomamente la sentenza censurata, con la conseguenza che questa è divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631; Sez.

L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158).

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" . [OSCURATO:PERSONA] condivide a proposta del relatore, non emergendo dalla memoria elementi tali da sovvertire l’esito del giudizio o da sollecitare una rimessione alla pubblica udienzaper ragioni di nomofilachia.

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA].; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5062-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5777/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vide rigettata dal Tribunale la domanda di declaratoria d’acquisto per usucapione di stacco di terreno, avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma) e [OSCURATO:PERSONA] onlus e [OSCURATO:PERSONA] onlus e la Corte d’appello confermò la statuizione di primo grado. Avverso la decisione di secondo grado insorge il Berto sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resistono con distinti controricorsi Roma capitale e [OSCURATO:PERSONA] onlus. IlRelatore ha formulat o una proposta nei termini seguenti: La sentenza impugnata conferma la decisione di primo grado sulla base di due autonome rationes decidendi: b) [OSCURATO:PERSONA] non aveva posseduto in proprio il fondo, in quanto aveva agito nella qualità di socio di società di persone e le attività materiali dal medesimo compiute erano del tutto compatibili con un tale ruolo, con la conseguenza che non era legittimato a proporre la domanda; b) in ogni caso il possesso affermato dal Berto risultava viziato da clandestinità per lo meno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 113 cod. proc. civ. Con il secondo, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Con il terzo, violazione e/oerrata applicazione degli artt. 116, co. 1 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ. In sintesi il Berto contesta alla decisione d’appello, addebitandole di avere confuso la legittimazione al processo con il diritto a far valere la posizione soggettiva di cui il soggetto si predichi titolare. Inoltre, la sentenza non aveva tenuto conto delle determinazioni emesse dal Comune di Roma nel corso del 2009, annullate con sentenze del giudice amministrativo, sopravvenute in corso di causa e perciò prodotte in appello, documenti dai quali risultava che il Comune aveva intimato all’esponente di liberare il fondo e demolire i manufatti ivi edificati. Infine la Corte locale aveva assegnato improprio valore di prova legale alla domanda di condono edilizio richiesta a nome dellasocietà. La critica nel suo insieme non supera lo scrutinio d’ammissibilità per una convergente pluralità di ragioni. La questione posta con il primo motivo non ha refluenza pratica, stante che, a prescindere dalla corretta evocazione del difetto di legittimazione attiva, la domanda risulta essere stata rigettata nel merito, sul presupposto che l’attore non aveva dimostrato di aver posseduto il fondo, avendo agito sempre e comunque nella qualità di socio di una società di persone. Il secondo motivo è inammissibile. Trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto, nonostante gli sforzi del ricorrente, il quale, evidentemente aprendo una prospettiva affatto diversa, assume ricorrere l’eccezione di cui detto sol perché i documenti evocati sarebbero stati prodotti in appello (peraltro, le determinazioni amministrative risalgono a dire dello stesso all’anno 2009, in piena pendenza del giudizio di primo grado); occorrendo, invece, come appare evidente, che la ricostruzione fattuale del giudice di primo grado risulti difforme da quella del giudice d’appello. Una tale evenienza qui non ricorre, stante che il tema fattuale decisivo risulta il medesimo: il Berto non aveva agito in proprio, ma quale socio di una società (che per il Tribunale era una s.r.l. e per la Corte d’appello una s.a.s.). Il terzo motivo, per un verso attribuisce, contro il vero, alla sentenza impugnata di avere assegnato fede privilegiata alla domanda di condono edilizio, chiesta a nome della società, essendosi, per contro essa limitata ad apprezzare il documento in parola come indice probatorio, sia pure decisivo. Per altro verso, impinge in critiche di merito dolendosi il vaglio probatorio. Nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la censura investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Infine, devesi rilevare che il ricorso non attinge una delle due “rationes decidendi” (il possesso rivendicato era viziato da clandestinità), capace di reggere autonomamente la sentenza censurata, con la conseguenza che questa è divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631; Sez. L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158). Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" . [OSCURATO:PERSONA] condivide a proposta del relatore, non emergendo dalla memoria elementi tali da sovvertire l’esito del giudizio o da sollecitare una rimessione alla pubblica udienzaper ragioni di nomofilachia. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA].; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i
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