CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 17065/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 37992-2019 proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 373/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 60 pubblicata il 2.4.2019, ha respinto l'appello dell'INPS avverso la pronuncia di primo grado di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata quale libero professionista e della conseguente richiesta di contributi per l'anno 2009, ritenendo prescritta la relativa pretesa; 2. la Corte di merito, richiamati i precedenti di legittimità, ha identificato il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in oggetto con la scadenza del termine per il versamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2010 ed ha rilevato il decorso del termine quinquennale rispetto alla intimazione di pagamento notificata il 1.7.2015; 3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; 4. controparte è rimasta intimata; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Considerato che: 1. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.2935 c.c., dell'art. 2, commi 26 - 31 della legge 335/1995, --7 perché la Corte di merito aveva errato nella individuazione del Ric. 2019 n. 37992 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- dies a quo del decorso della prescrizione, per non essere stato considerato che il termine per il pagamento dei contributi era stato prorogato al 6/7/2010 per effetto del DPCM del 10/6/2010, pubblicato su GU il 19/6/2010 n.141; 2. va anzitutto ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; 3. pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; 4.viene, quindi, in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 5.nel caso di specie l'art. 1, comma Ric. 2019 n. 37992 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3- 1, d.P.C.M. 10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); 6. segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020); 6. né può ritenersi che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di Ric. 2019 n. 37992 sez. ML - ud. 24-02-2022 -4- settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., I. n. 244/2007 (Cass. 10273 del 19 aprile 2021); 7.pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione. Così deciso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente estensore Lu