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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14126/2026

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procuraspeciale in atti;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del legalerappres. p.t. - in proprio e quale capogruppo-mandataria del raggruppa-mento temporaneo di imprese costituito con [OSCURATO:PERSONA] spa, Fersalentosrl, [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA] - rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente-Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026R.F.I.- [OSCURATO:PERSONA]- spa, in persona del legale rappres. p.t.,rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] C. Sciacca, per procura specialein atti;-controricorrente-nonchéTRENITALIA s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., rappresentata edifesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 3141/2020 della Corte d'Appello di Roma, pubbli-cata in data 01.07.2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.01.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon sentenza del 7.5.2013 il Tribunale di Roma, pronunciando sulladomanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale capogruppo-mandataria di un raggruppamentotemporaneo d'imprese - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] - all'esitodell'intervento di [OSCURATO:SOCIETA] quale società risultante dalla fusione perincorporazione di [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta cessionaria del ramod'azienda relativo anche al contratto d'appalto oggetto di lite, condannavaRFI al pagamento, in favore della stessa [OSCURATO:SOCIETA], della somma di euro19.673.605,17 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, dichiarandoil difetto di legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA].La domanda accolta aveva ad oggetto il riconoscimento della fonda-tezza di riserve circa l'esecuzione del contratto, n.2/2002, d'appalto deilavori di completamento dell'impianto dinamico polifunzionale di Napoli,Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026affidato dalla RFI alla [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:PERSONA] spa, la quale aveva ceduto il ramo d'azienda, compren-sivo del contratto d'appalto in questione alla [OSCURATO:SOCIETA], poifusasi in [OSCURATO:SOCIETA] con atto del 27.12.2011) all'esito della procedura dievidenza pubblica per l'importo di euro 63.366.683,99.Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]; si costituivanoImpresa spa e [OSCURATO:SOCIETA] spiegando appello incidentale; intervenivano exart. 111 cpc [OSCURATO:SOCIETA], Banco BPM - mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] - e [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di cessionarie dei crediti per riserve dell'appaltatrice.Con sentenza non definitiva del 30.7.18 la Corte territoriale dichiaravaammissibili i suddetti interventi, in quanto spiegati da successori a titoloparticolare nel diritto controverso, in forza del contratto di cessione in ga-ranzia di crediti del 15.11.2011, relativo ai crediti vantati a titolo di riservedalla [OSCURATO:SOCIETA] - quale avente causa di [OSCURATO:SOCIETA] - nei confronti dell'appaltante, in forza del contratto con il qualeRFI aveva affidato i lavori per cui è causa; dichiarava inammissibili le do-mande proposte dagli intervenienti, in quanto nuove; accoglieva il secondomotivo dell'appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], per quel che interessa inquesta sede, affermando la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA] per respon-sabilità piena e diretta con riferimento alle pretese in questione, e quelladi RFI per responsabilità solidale, nei limiti della quota di patrimonio nettorimastale al momento della scissione del 10.12.2009; disponeva la rinno-vazione parziale della c.t.u., limitatamente ad alcune riserve.Con sentenza definitiva dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte territoriale, in parzialeriforma della sentenza impugnata, condannava [OSCURATO:SOCIETA], in solido con RFI- quest'ultima nei limiti di cui all'art. 2506 quater, u.c., cc - al pagamento,in favore di [OSCURATO:SOCIETA], della minor somma di euro 1.581.771,11 oltreinteressi e rivalutazione, osservando che: l'ambito del giudizio era limitatoNumero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026al vaglio della fondatezza, e in parte dell'ammissibilità, di varie riserve inrelazione alle quali era stata rinnovata la c.t.u., in quanto il consulente inprimo grado aveva accorpato le riserve aventi ad oggetto i maggiori oneriper andamento anomalo dei lavori e la protrazione del contratto d'appalto,esaminandole congiuntamente e pervenendo ad un'unica liquidazione dioltre 16 milioni di euro; si era reso dunque necessario uno scorporo dellestesse riserve, richiedendo al c.t.u. di accertare le ragioni dell'eventualeimputabilità alla committente dei fatti dannosi posti a base di ciascunariserva, l'incidenza causale sull'allungamento dei tempi contrattuali e laquantificazione delle stesse (ove ritenute fondate).In particolare, la Corte d'appello rilevava che: circa la riserva n. 27 (dicarattere continuativo, in quanto riguardante l'andamento dei prezzi deisoli materiali dell'appalto che avevano subito variazioni superiori all'aleastabilità del 10% rispetto ai prezzi dell'offerta del 2000), il c.t.u. l'avevaritenuta ammissibile, ma infondata perché, per il periodo dal 15.7.07 al29.9.2010, la stessa doveva intendersi rinunciata, posto che a seguito diaccordo bonario stipulato il 19.3.07 l'impresa appaltatrice, anche a defini-zione della riserva in esame, aveva ricevuto tre milioni di euro; pertanto,sarebbe stato necessario iscrivere una nuova riserva per i maggiori onerisopportati nel periodo successivo; al riguardo, la tesi dell'appellante inci-dentale, [OSCURATO:SOCIETA] - secondo la quale essa non avrebbe rinunciato allariserva - era infondata, in quanto dall'art. 10 dell'AIM 2 si desumeva chele riserve da 21 bis a 58 erano state definite ex art. 31 bis l. n. 109/94 conaccordo bonario, avendo l'appaltatore rinunciato alle suddette riserve pre-cisando che, quanto alla riserva n. 27, non intendeva rinunciare agli even-tuali "benefici maturati e maturandi che fossero derivati o sarebbero deri-vati dalla legge 311/2004 o da altri provvedimenti legislativi futuri" in temadi anomalo andamento dei prezzi.

Quanto alla riserva n. 62 (relativa allaNumero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026mancata consegna delle aree del sottovia “Ascarelli”), iscritta per la primavolta con racc. del 6.6.07 - confermata il 3.7.2007 - riguardante il ristorodelle maggiori spese generali, della mancata remunerazione dell'utile,della sottoproduzione della manodopera, di mezzi e attrezzature conse-guente al ritardo della consegna (importo preteso di euro 4.333.346), ilc.t.u. aveva calcolato la riserva sulla base della produzione attesa (euro5.225.938,45) nel periodo d'interesse - così come calcolata in fase di ATP- depurando da tale calcolo gli oneri di sicurezza e l'incidenza della mano-dopera, delle attrezzature e mezzi, pervenendo alla somma di euro942.245.01 (per spese generali, mancato utile, e per manodopera, attrez-zature, mezzi e spese improduttive); le censure delle appellanti, RFI eTrenitalia, erano parzialmente fondate; al riguardo, andava premesso chegravava sull'appaltatore l'onere di consegnare le aree interessate dai lavorilibere da interferenze entro il termine del 30.4.2007 - come previsto dal2° AIM, con possibilità di proroga al 31.5.2002 senza diritto ad alcun com-penso o risarcimento dei danni - a nulla rilevando il fatto, noto all'appalta-tore, della perdurante presenza dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] sulle aree sino al[OSCURATO:DATA_NASCITA]; circa la quantificazione dei danni, la mancata consegna dellearee aveva determinato una sottoproduzione per il periodo, con necessitàdi riprogrammazione dei lavori e un consistente slittamento del termine direalizzazione delle opere di prima fase, con aggravio delle spese generali;tuttavia, non era stata fornita la prova dell'effettiva presenza in cantieredelle maestranze e dei macchinari al momento della ritardata consegnadelle aree, considerando anche che non era stato acquisito il giornale deilavori, se non per uno stralcio riferito a soli due mesi (maggio-giugno2007); inoltre, non era stato riscontrato un mancato utile, nel senso diminore remuneratività della commessa a causa dell'andamento anomalodei lavori in quanto, posto che vi era stata la completa percezione dei cor-Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026rispettivi, come rideterminati insieme al tempo contrattuale negli atti inte-grativi e modificativi, alla sottoproduzione era conseguita solo una ritar-data percezione degli utili, sicché l'importo dovuto (mancato utile del pe-riodo computato in 39 gg) ammontava a euro 8.175,66 come riscontratodal c.t.u., applicando un tasso moratorio medio del 6%, mentre la riservaandava rideterminata nella somma di euro 105.261,64.

Quanto alla riservan. 64 (relativa alla refusione dei maggiori oneri sostenuti a causa dellaritardata consegna delle aree di cantiere dopo [OSCURATO:PERSONA], per un im-porto preteso di euro 1.650.798,40: mancata remunerazione delle spesegenerali, ridotta percezione dell'utile, sottoproduzione della manodopera edelle attrezzature nel periodo tra la consegna delle aree - 30.4.2007 - equella effettivamente avvenuta il 31.7.2007) occorreva ribadire le ragioniesposte in ordine alla precedente riserva, di contenuto sostanzialmenteidentico.

Quanto alla riserva n. 67 (relativa alla mancata produzione suc-cessiva alla data di sottoscrizione dell'AIM2, iscritta per la prima volta il10.8.2007), per fatti riconducibili all'appaltante (importo preteso di euro7.642.070,00) era condivisibile il minor importo quantificato dal c.t.u., pereuro 1.295.915,49 cui andava aggiunta la somma di euro 16.589,96 (pe-riodo 31.7.2007-31.12.2007) e di euro 29.078,85 (periodo 1.1.2008-30.6.2008); la richiesta di maggiori oneri era giustificata, oltre che dai ritardiimputabili all'appaltante, di cui alle riserve nn. 62 e 64, anche dalle ulterioricircostanze inerenti ai tempi d'approvazione dei progetti, ai maggiori tempicontrattuali ed ai lavori aggiuntivi indicati, che avevano comportato la dan-nosa sottoproduzione dell'impresa; erano invece da escludere le voci nonascrivibili all'appaltatore derivanti da esigenze di aggiornamento e di ade-guamento alla situazione dei luoghi della progettazione esecutiva, non gra-vanti sull'appaltatore, come erroneamente sostenuto dalle appellanti.Quanto alla riserva n. 93 (relativa alla sospensione parziale per i lavoriNumero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell'ex rimessa T.D., per un importo preteso di euro 1.751.535,00), iscrittaper la prima volta in calce al verbale del 12.12.2008, era da accogliereparzialmente, nei limiti della somma di euro 110.640,80, limitatamentealle spese generali non remunerate, escluse le somme per il mancato utile,per mezzi e manodopera improduttiva; dalla c.t.u. si desumeva che nonsussisteva l'asserita improduttività del cantiere, tenuto conto della produt-tività rilevata nei SAL emessi nel periodo d'interesse 12.12.2008-9.3.2009, mentre non erano state provate le spese fisse di cantiere e i costiimproduttivi di manodopera.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], quale successore a titolo particolare di Impresaspa, ricorre in cassazione, avverso la sentenza definitiva d'appello, con tremotivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso, aderisce alricorso; [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso; entrambe le controricorrenti de-positano memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e1367 cc, per aver la Corte d'appello ritenuto che la riserva n. 27, di cui alverbale del 19.3.2007, sottoscritto il 19.4.2007 - e richiamata nell'art. 10dell'accordo integrativo e modificativo del 16.5.2007 - fosse stata tardiva-mente iscritta perché oggetto di rinuncia.In particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale: abbia er-roneamente interpretato la clausola n. 4 del verbale del 19.3.2007, allaluce del suddetto accordo, secondo l'intenzione delle parti e la buona fede,in quanto la società appaltatrice non aveva rinunciato alle riserve nn. 27 e29 quanto ai maggiori benefici che sarebbero eventualmente derivati dallalegge n. 311/2004 o da altri provvedimenti legislativi futuri; abbia erro-neamente affermato che la riserva avrebbe dovuto essere di nuovo iscritta,Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026in quanto rinunciata, poiché si trattava di riserva continuativa, non imme-diatamente quantificabile in un momento successivo, ma allorché fosserostati acquisiti dati sufficienti, tempestivamente iscritta con l'espressa di-chiarazione di non voler rinunciare ai “benefici maturati e maturandi chedovessero essere derivati o deriverebbero dalla legge n. 311/04 o dall'e-missione di provvedimenti legislativi futuri per quanto riguarda l'anda-mento anomalo dei prezzi dei materiali”, e reiterata nel verbale di collaudoe di approvazione del conto del 14.11.2012, sottoscritto con riservadall'appaltatrice.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1218, 1226, 2043,2697, 2727, 2729 cc e 116 cpc, per aver la Corte d'appello ritenuto nonprovati gli oneri di manodopera, del personale e dei mezzi, in relazione alleriserve nn. 62, 64, 67 e 93, così effettuando un'inversione dell'onere dellaprova, in quanto, pur in presenza di prova presuntiva della sussistenzadelle voci di spesa richieste, sarebbe stato onere della controparte dimo-strare il contrario.In particolare, quanto alle riserve nn. 62 e 64, i ricorrenti lamentanoche: la Corte d'appello, ai fini della prova della presenza in cantiere dimaestranze e macchinari all'atto della ritardata consegna, non abbia rite-nuto prova idonea lo stralcio del giornale dei lavori riferito al bimestre giu-gno-luglio 2007, costituendone invece almeno prova indiziaria, conside-rando anche l'imputabilità del suddetto ritardo alla committente che nonaveva sollevato eccezione d'inadempimento dell'appaltatrice, come desu-mibile dalla c.t.u. - la quale aveva fatto proprie le note del c.t.p. di Impresaspa del 14.12.2018 - dal documento prodotto con l'atto di citazione e daquello prodotto con la memoria ex art. 183 cpc, c. 6, n. 2; parimenti,quanto alla riserva n. 67, nella comparsa conclusionale di [OSCURATO:SOCIETA] enelle note alla c.t.u. redatte dal c.t.p. della stessa società, erano stati ri-Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026portati dati, riconosciuti validi dal c.t.u. il quale, in sede di replica, avevarimarcato la responsabilità dell'appaltante per i ritardi accumulati che ave-vano causato la dannosa sottoproduzione dell'impresa, e il procedimentotecnico-contabile adottato per la quantificazione dei danni; quanto alla ri-serva n. 93, lo stesso c.t.u. aveva evidenziato che, nel caso di illegittimasospensione dei lavori, l'appaltatore doveva essere ristorato del mancatoutile giornaliero, della mancata remunerazione delle spese generali,dell'improduttività della manodopera, dei noli e delle attrezzature, rispettoal testo contrattuale, con le aliquote previste dal DM 11.12.1978.Il terzo motivo deduce nullità della sentenza impugnata e violazionedell'art. 112 cpc per motivazione apparente, per aver la Corte d'appelloomesso di indicare i criteri, anche matematici, in base ai quali ha quantifi-cato le somme riconosciute a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di ritardata percezionedell'utile, quanto alle riserve nn. 62, 64, 67 e 93.Il primo motivo è inammissibile.La censura in esame verte sulla lamentata erronea applicazione dellenorme ermeneutiche degli atti negoziali, con riguardo alla statuizione re-lativa alla rinuncia alla riserva n. 27, contenuta nel verbale d'accordo bo-nario del 19.3.2007, con la precisazione, al punto 4 del verbale del19.3.2007, a tenore del quale l'appaltatrice “con particolare riferimento aifatti e alle richieste rappresentati con le riserve nn. 27 e 29, con la sotto-scrizione del presente accordo bonario non intende rinunciare agli even-tuali benefici maturati e maturandi che dovessero essere derivati o deri-verebbero dalla legge n. 311/04 o dall'emissione di provvedimenti legisla-tivi futuri per quanto riguarda l'andamento anomalo dei prezzi dei mate-riali”.Invero, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazioneal contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fattoNumero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far va-lere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agliartt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regolelegali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asse-ritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, aprecisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non po-tendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'inter-pretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass.,n. 9461/2021; n. 27136/2017).Nella specie, la ricorrente ha omesso di precisare in qual modo la Corted'appello si fosse discostata dai canoni legali che assume violati nell'inter-pretare il suddetto accordo bonario, limitandosi a richiamare il testo di taleaccordo.Va peraltro osservato che la ricorrente erroneamente lamenta che laCorte di merito abbia ritenuto tardiva la riserva in questione, in quantoessa ha invece affermato - in conformità della c.t.u. - che tale riserva eratempestiva, ma infondata poiché doveva intendersi rinunciata sulla basedel suddetto accordo, richiamato all'art. 10 dell'AIM2, a seguito del qualel'impresa aveva ricevuto la somma di 3 milioni di euro.Premesso ciò, la ricorrente invoca la clausola di salvezza dei beneficiconnessi alla legge n. 311/04 o all'emissione di provvedimenti legislativi,riguardanti l'andamento anomalo dei prezzi dei materiali, ma tale disposi-zione è del tutto irrilevante in ordine alla questione della doverosità dell'i-scrizione di una nuova riserva, come affermata dalla Corte d'appello.Invero, la censura in esame investe atomisticamente il testo dell'ac-cordo bonario per inferirne l'asserita volontà della società ricorrente di nonNumero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026rinunciare alla riserva, ma senza considerare la ratio decidendi nella suainterezza, avendo il Giudice di secondo grado affermato che a seguito dellarinuncia sarebbe stato necessario iscrivere una nuova riserva, qualora sifossero verificati gli eventi contemplati dalla richiamata clausola di sal-vezza degli effetti dell'esplicitata rinuncia.Ora, la censura in esame prospetta un'inammissibile diversa interpre-tazione dell'accordo bonario, secondo il suo testo letterale, non espri-mendo dunque una critica relativa alla violazione delle regole ermeneuti-che, alla stregua dei criteri delineati dalla citata giurisprudenza di questaCorte.E' pertanto esente da critica l'affermazione contenuta nella sentenzaimpugnata, secondo la quale le pretese economiche successive all'accordobonario, connesse all'anomalo andamento dei prezzi, necessitavano di unanuova iscrizione di riserva.Ne consegue altresì l'irrilevanza della questione afferente all'asseritatempestività dell'iscrizione della riserva n. 27, avvenuta alla percezione delfatto dannoso, trattandosi di riserva continuativa e reiterata nell'allegatoal verbale di collaudo e di approvazione del conto del 14.11.2012, inquanto la Corte d'appello ha ritenuto tale riserva, quantunque tempesti-vamente iscritta, come detto, rinunciata, senza che ad essa fosse seguitauna nuova iscrizione.Il secondo motivo è inammissibile.La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non haritenuto prova idonea lo stralcio del giornale dei lavori riferito al bimestregiugno-luglio 2007, esprimendo dunque un apprezzamento teso al riesamedei fatti.In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il mo-tivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ri-Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026costruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gliprecluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprez-zamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass., n. 10927/2024).Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrap-ponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito,tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il po-tere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di con-trollare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esamee la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuarele fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, control-larne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute ido-nee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 32505/2023).Nela specie, il motivo tende a contrastare la statuizione della Corteterritoriale sull'inidoneità della prova dei fatti rappresentati nelle riserve,lamentando che la Corte d'appello non abbia ritenuto raggiunta la provadell'effettiva presenza in cantiere di macchinari e maestranze al momentodella ritardata consegna, specie affermando che non fosse sufficiente lostralcio del giornale dei lavori riferito ai mesi di giugno-luglio 2007.Al riguardo, la ricorrente richiama, a sostegno della doglianza, una se-rie di documenti, prodotti nei gradi di merito, che non sono stati trascritti,né ne è stato riportato il contenuto, risultando dunque anche violato ilprincipio di autosufficienza del ricorso.Né è corretto il riferimento all'inversione dell'onere della prova, che sisarebbe determinata per la ritenuta inoperatività delle presunzioni suidanni oggetto delle riserve in esame.

Invero, con riferimento agli artt.Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/20262727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità difare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fonda-mento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisitidi legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato,sfugge al sindacato di legittimità (Cass., n. 22366/2021; n. 21762/2025).Nella specie, il motivo è diretto a contrapporre alla decisione impugnatauna diversa ricostruzione e valutazione dei fatti dai quali la ricorrente in-tenderebbe inferire il ragionamento presuntivo.Il terzo motivo è, infine, parimenti inammissibile.Invero, la motivazione criticata sussiste e soddisfa il minimo costitu-zionale in quanto sintetica ma chiara (sull'avvenuta percezione degli utili,così come rideterminati insieme al tempo contrattuale negli atti integrativie modificativi, nel senso che alla sottoproduzione è conseguita solo unaritardata percezione degli utili).Circa la lamentata mancata esplicitazione dei criteri aritmetici sottesialla quantificazione delle somme spettanti all'appaltatrice, il motivo tendeal riesame dei fatti; la critica non è ben calibrata, vertendo sul vizio moti-vazionale e sull'omessa pronuncia, in realtà insussistenti.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la parte ricorrenteal pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese delgiudizio, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese for-fettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00,ed agli accessori di leggeAi sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13,ove dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procuraspeciale in atti;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del legalerappres. p.t. - in proprio e quale capogruppo-mandataria del raggruppa-mento temporaneo di imprese costituito con [OSCURATO:PERSONA] spa, Fersalentosrl, [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA] - rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente-Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026R.F.I.- [OSCURATO:PERSONA]- spa, in persona del legale rappres. p.t.,rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] C. Sciacca, per procura specialein atti;-controricorrente-nonchéTRENITALIA s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., rappresentata edifesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 3141/2020 della Corte d'Appello di Roma, pubbli-cata in data 01.07.2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.01.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon sentenza del 7.5.2013 il Tribunale di Roma, pronunciando sulladomanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale capogruppo-mandataria di un raggruppamentotemporaneo d'imprese - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] - all'esitodell'intervento di [OSCURATO:SOCIETA] quale società risultante dalla fusione perincorporazione di [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta cessionaria del ramod'azienda relativo anche al contratto d'appalto oggetto di lite, condannavaRFI al pagamento, in favore della stessa [OSCURATO:SOCIETA], della somma di euro19.673.605,17 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, dichiarandoil difetto di legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA].La domanda accolta aveva ad oggetto il riconoscimento della fonda-tezza di riserve circa l'esecuzione del contratto, n.2/2002, d'appalto deilavori di completamento dell'impianto dinamico polifunzionale di Napoli,Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026affidato dalla RFI alla [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:PERSONA] spa, la quale aveva ceduto il ramo d'azienda, compren-sivo del contratto d'appalto in questione alla [OSCURATO:SOCIETA], poifusasi in [OSCURATO:SOCIETA] con atto del 27.12.2011) all'esito della procedura dievidenza pubblica per l'importo di euro 63.366.683,99.Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]; si costituivanoImpresa spa e [OSCURATO:SOCIETA] spiegando appello incidentale; intervenivano exart. 111 cpc [OSCURATO:SOCIETA], Banco BPM - mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] - e [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di cessionarie dei crediti per riserve dell'appaltatrice.Con sentenza non definitiva del 30.7.18 la Corte territoriale dichiaravaammissibili i suddetti interventi, in quanto spiegati da successori a titoloparticolare nel diritto controverso, in forza del contratto di cessione in ga-ranzia di crediti del 15.11.2011, relativo ai crediti vantati a titolo di riservedalla [OSCURATO:SOCIETA] - quale avente causa di [OSCURATO:SOCIETA] - nei confronti dell'appaltante, in forza del contratto con il qualeRFI aveva affidato i lavori per cui è causa; dichiarava inammissibili le do-mande proposte dagli intervenienti, in quanto nuove; accoglieva il secondomotivo dell'appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], per quel che interessa inquesta sede, affermando la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA] per respon-sabilità piena e diretta con riferimento alle pretese in questione, e quelladi RFI per responsabilità solidale, nei limiti della quota di patrimonio nettorimastale al momento della scissione del 10.12.2009; disponeva la rinno-vazione parziale della c.t.u., limitatamente ad alcune riserve.Con sentenza definitiva dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte territoriale, in parzialeriforma della sentenza impugnata, condannava [OSCURATO:SOCIETA], in solido con RFI- quest'ultima nei limiti di cui all'art. 2506 quater, u.c., cc - al pagamento,in favore di [OSCURATO:SOCIETA], della minor somma di euro 1.581.771,11 oltreinteressi e rivalutazione, osservando che: l'ambito del giudizio era limitatoNumero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026al vaglio della fondatezza, e in parte dell'ammissibilità, di varie riserve inrelazione alle quali era stata rinnovata la c.t.u., in quanto il consulente inprimo grado aveva accorpato le riserve aventi ad oggetto i maggiori oneriper andamento anomalo dei lavori e la protrazione del contratto d'appalto,esaminandole congiuntamente e pervenendo ad un'unica liquidazione dioltre 16 milioni di euro; si era reso dunque necessario uno scorporo dellestesse riserve, richiedendo al c.t.u. di accertare le ragioni dell'eventualeimputabilità alla committente dei fatti dannosi posti a base di ciascunariserva, l'incidenza causale sull'allungamento dei tempi contrattuali e laquantificazione delle stesse (ove ritenute fondate).In particolare, la Corte d'appello rilevava che: circa la riserva n. 27 (dicarattere continuativo, in quanto riguardante l'andamento dei prezzi deisoli materiali dell'appalto che avevano subito variazioni superiori all'aleastabilità del 10% rispetto ai prezzi dell'offerta del 2000), il c.t.u. l'avevaritenuta ammissibile, ma infondata perché, per il periodo dal 15.7.07 al29.9.2010, la stessa doveva intendersi rinunciata, posto che a seguito diaccordo bonario stipulato il 19.3.07 l'impresa appaltatrice, anche a defini-zione della riserva in esame, aveva ricevuto tre milioni di euro; pertanto,sarebbe stato necessario iscrivere una nuova riserva per i maggiori onerisopportati nel periodo successivo; al riguardo, la tesi dell'appellante inci-dentale, [OSCURATO:SOCIETA] - secondo la quale essa non avrebbe rinunciato allariserva - era infondata, in quanto dall'art. 10 dell'AIM 2 si desumeva chele riserve da 21 bis a 58 erano state definite ex art. 31 bis l. n. 109/94 conaccordo bonario, avendo l'appaltatore rinunciato alle suddette riserve pre-cisando che, quanto alla riserva n. 27, non intendeva rinunciare agli even-tuali "benefici maturati e maturandi che fossero derivati o sarebbero deri-vati dalla legge 311/2004 o da altri provvedimenti legislativi futuri" in temadi anomalo andamento dei prezzi. Quanto alla riserva n. 62 (relativa allaNumero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026mancata consegna delle aree del sottovia “Ascarelli”), iscritta per la primavolta con racc. del 6.6.07 - confermata il 3.7.2007 - riguardante il ristorodelle maggiori spese generali, della mancata remunerazione dell'utile,della sottoproduzione della manodopera, di mezzi e attrezzature conse-guente al ritardo della consegna (importo preteso di euro 4.333.346), ilc.t.u. aveva calcolato la riserva sulla base della produzione attesa (euro5.225.938,45) nel periodo d'interesse - così come calcolata in fase di ATP- depurando da tale calcolo gli oneri di sicurezza e l'incidenza della mano-dopera, delle attrezzature e mezzi, pervenendo alla somma di euro942.245.01 (per spese generali, mancato utile, e per manodopera, attrez-zature, mezzi e spese improduttive); le censure delle appellanti, RFI eTrenitalia, erano parzialmente fondate; al riguardo, andava premesso chegravava sull'appaltatore l'onere di consegnare le aree interessate dai lavorilibere da interferenze entro il termine del 30.4.2007 - come previsto dal2° AIM, con possibilità di proroga al 31.5.2002 senza diritto ad alcun com-penso o risarcimento dei danni - a nulla rilevando il fatto, noto all'appalta-tore, della perdurante presenza dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] sulle aree sino al[OSCURATO:DATA_NASCITA]; circa la quantificazione dei danni, la mancata consegna dellearee aveva determinato una sottoproduzione per il periodo, con necessitàdi riprogrammazione dei lavori e un consistente slittamento del termine direalizzazione delle opere di prima fase, con aggravio delle spese generali;tuttavia, non era stata fornita la prova dell'effettiva presenza in cantieredelle maestranze e dei macchinari al momento della ritardata consegnadelle aree, considerando anche che non era stato acquisito il giornale deilavori, se non per uno stralcio riferito a soli due mesi (maggio-giugno2007); inoltre, non era stato riscontrato un mancato utile, nel senso diminore remuneratività della commessa a causa dell'andamento anomalodei lavori in quanto, posto che vi era stata la completa percezione dei cor-Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026rispettivi, come rideterminati insieme al tempo contrattuale negli atti inte-grativi e modificativi, alla sottoproduzione era conseguita solo una ritar-data percezione degli utili, sicché l'importo dovuto (mancato utile del pe-riodo computato in 39 gg) ammontava a euro 8.175,66 come riscontratodal c.t.u., applicando un tasso moratorio medio del 6%, mentre la riservaandava rideterminata nella somma di euro 105.261,64. Quanto alla riservan. 64 (relativa alla refusione dei maggiori oneri sostenuti a causa dellaritardata consegna delle aree di cantiere dopo [OSCURATO:PERSONA], per un im-porto preteso di euro 1.650.798,40: mancata remunerazione delle spesegenerali, ridotta percezione dell'utile, sottoproduzione della manodopera edelle attrezzature nel periodo tra la consegna delle aree - 30.4.2007 - equella effettivamente avvenuta il 31.7.2007) occorreva ribadire le ragioniesposte in ordine alla precedente riserva, di contenuto sostanzialmenteidentico. Quanto alla riserva n. 67 (relativa alla mancata produzione suc-cessiva alla data di sottoscrizione dell'AIM2, iscritta per la prima volta il10.8.2007), per fatti riconducibili all'appaltante (importo preteso di euro7.642.070,00) era condivisibile il minor importo quantificato dal c.t.u., pereuro 1.295.915,49 cui andava aggiunta la somma di euro 16.589,96 (pe-riodo 31.7.2007-31.12.2007) e di euro 29.078,85 (periodo 1.1.2008-30.6.2008); la richiesta di maggiori oneri era giustificata, oltre che dai ritardiimputabili all'appaltante, di cui alle riserve nn. 62 e 64, anche dalle ulterioricircostanze inerenti ai tempi d'approvazione dei progetti, ai maggiori tempicontrattuali ed ai lavori aggiuntivi indicati, che avevano comportato la dan-nosa sottoproduzione dell'impresa; erano invece da escludere le voci nonascrivibili all'appaltatore derivanti da esigenze di aggiornamento e di ade-guamento alla situazione dei luoghi della progettazione esecutiva, non gra-vanti sull'appaltatore, come erroneamente sostenuto dalle appellanti.Quanto alla riserva n. 93 (relativa alla sospensione parziale per i lavoriNumero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell'ex rimessa T.D., per un importo preteso di euro 1.751.535,00), iscrittaper la prima volta in calce al verbale del 12.12.2008, era da accogliereparzialmente, nei limiti della somma di euro 110.640,80, limitatamentealle spese generali non remunerate, escluse le somme per il mancato utile,per mezzi e manodopera improduttiva; dalla c.t.u. si desumeva che nonsussisteva l'asserita improduttività del cantiere, tenuto conto della produt-tività rilevata nei SAL emessi nel periodo d'interesse 12.12.2008-9.3.2009, mentre non erano state provate le spese fisse di cantiere e i costiimproduttivi di manodopera.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], quale successore a titolo particolare di Impresaspa, ricorre in cassazione, avverso la sentenza definitiva d'appello, con tremotivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso, aderisce alricorso; [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso; entrambe le controricorrenti de-positano memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e1367 cc, per aver la Corte d'appello ritenuto che la riserva n. 27, di cui alverbale del 19.3.2007, sottoscritto il 19.4.2007 - e richiamata nell'art. 10dell'accordo integrativo e modificativo del 16.5.2007 - fosse stata tardiva-mente iscritta perché oggetto di rinuncia.In particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale: abbia er-roneamente interpretato la clausola n. 4 del verbale del 19.3.2007, allaluce del suddetto accordo, secondo l'intenzione delle parti e la buona fede,in quanto la società appaltatrice non aveva rinunciato alle riserve nn. 27 e29 quanto ai maggiori benefici che sarebbero eventualmente derivati dallalegge n. 311/2004 o da altri provvedimenti legislativi futuri; abbia erro-neamente affermato che la riserva avrebbe dovuto essere di nuovo iscritta,Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026in quanto rinunciata, poiché si trattava di riserva continuativa, non imme-diatamente quantificabile in un momento successivo, ma allorché fosserostati acquisiti dati sufficienti, tempestivamente iscritta con l'espressa di-chiarazione di non voler rinunciare ai “benefici maturati e maturandi chedovessero essere derivati o deriverebbero dalla legge n. 311/04 o dall'e-missione di provvedimenti legislativi futuri per quanto riguarda l'anda-mento anomalo dei prezzi dei materiali”, e reiterata nel verbale di collaudoe di approvazione del conto del 14.11.2012, sottoscritto con riservadall'appaltatrice.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1218, 1226, 2043,2697, 2727, 2729 cc e 116 cpc, per aver la Corte d'appello ritenuto nonprovati gli oneri di manodopera, del personale e dei mezzi, in relazione alleriserve nn. 62, 64, 67 e 93, così effettuando un'inversione dell'onere dellaprova, in quanto, pur in presenza di prova presuntiva della sussistenzadelle voci di spesa richieste, sarebbe stato onere della controparte dimo-strare il contrario.In particolare, quanto alle riserve nn. 62 e 64, i ricorrenti lamentanoche: la Corte d'appello, ai fini della prova della presenza in cantiere dimaestranze e macchinari all'atto della ritardata consegna, non abbia rite-nuto prova idonea lo stralcio del giornale dei lavori riferito al bimestre giu-gno-luglio 2007, costituendone invece almeno prova indiziaria, conside-rando anche l'imputabilità del suddetto ritardo alla committente che nonaveva sollevato eccezione d'inadempimento dell'appaltatrice, come desu-mibile dalla c.t.u. - la quale aveva fatto proprie le note del c.t.p. di Impresaspa del 14.12.2018 - dal documento prodotto con l'atto di citazione e daquello prodotto con la memoria ex art. 183 cpc, c. 6, n. 2; parimenti,quanto alla riserva n. 67, nella comparsa conclusionale di [OSCURATO:SOCIETA] enelle note alla c.t.u. redatte dal c.t.p. della stessa società, erano stati ri-Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026portati dati, riconosciuti validi dal c.t.u. il quale, in sede di replica, avevarimarcato la responsabilità dell'appaltante per i ritardi accumulati che ave-vano causato la dannosa sottoproduzione dell'impresa, e il procedimentotecnico-contabile adottato per la quantificazione dei danni; quanto alla ri-serva n. 93, lo stesso c.t.u. aveva evidenziato che, nel caso di illegittimasospensione dei lavori, l'appaltatore doveva essere ristorato del mancatoutile giornaliero, della mancata remunerazione delle spese generali,dell'improduttività della manodopera, dei noli e delle attrezzature, rispettoal testo contrattuale, con le aliquote previste dal DM 11.12.1978.Il terzo motivo deduce nullità della sentenza impugnata e violazionedell'art. 112 cpc per motivazione apparente, per aver la Corte d'appelloomesso di indicare i criteri, anche matematici, in base ai quali ha quantifi-cato le somme riconosciute a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di ritardata percezionedell'utile, quanto alle riserve nn. 62, 64, 67 e 93.Il primo motivo è inammissibile.La censura in esame verte sulla lamentata erronea applicazione dellenorme ermeneutiche degli atti negoziali, con riguardo alla statuizione re-lativa alla rinuncia alla riserva n. 27, contenuta nel verbale d'accordo bo-nario del 19.3.2007, con la precisazione, al punto 4 del verbale del19.3.2007, a tenore del quale l'appaltatrice “con particolare riferimento aifatti e alle richieste rappresentati con le riserve nn. 27 e 29, con la sotto-scrizione del presente accordo bonario non intende rinunciare agli even-tuali benefici maturati e maturandi che dovessero essere derivati o deri-verebbero dalla legge n. 311/04 o dall'emissione di provvedimenti legisla-tivi futuri per quanto riguarda l'andamento anomalo dei prezzi dei mate-riali”.Invero, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazioneal contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fattoNumero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far va-lere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agliartt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regolelegali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asse-ritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, aprecisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non po-tendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'inter-pretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass.,n. 9461/2021; n. 27136/2017).Nella specie, la ricorrente ha omesso di precisare in qual modo la Corted'appello si fosse discostata dai canoni legali che assume violati nell'inter-pretare il suddetto accordo bonario, limitandosi a richiamare il testo di taleaccordo.Va peraltro osservato che la ricorrente erroneamente lamenta che laCorte di merito abbia ritenuto tardiva la riserva in questione, in quantoessa ha invece affermato - in conformità della c.t.u. - che tale riserva eratempestiva, ma infondata poiché doveva intendersi rinunciata sulla basedel suddetto accordo, richiamato all'art. 10 dell'AIM2, a seguito del qualel'impresa aveva ricevuto la somma di 3 milioni di euro.Premesso ciò, la ricorrente invoca la clausola di salvezza dei beneficiconnessi alla legge n. 311/04 o all'emissione di provvedimenti legislativi,riguardanti l'andamento anomalo dei prezzi dei materiali, ma tale disposi-zione è del tutto irrilevante in ordine alla questione della doverosità dell'i-scrizione di una nuova riserva, come affermata dalla Corte d'appello.Invero, la censura in esame investe atomisticamente il testo dell'ac-cordo bonario per inferirne l'asserita volontà della società ricorrente di nonNumero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026rinunciare alla riserva, ma senza considerare la ratio decidendi nella suainterezza, avendo il Giudice di secondo grado affermato che a seguito dellarinuncia sarebbe stato necessario iscrivere una nuova riserva, qualora sifossero verificati gli eventi contemplati dalla richiamata clausola di sal-vezza degli effetti dell'esplicitata rinuncia.Ora, la censura in esame prospetta un'inammissibile diversa interpre-tazione dell'accordo bonario, secondo il suo testo letterale, non espri-mendo dunque una critica relativa alla violazione delle regole ermeneuti-che, alla stregua dei criteri delineati dalla citata giurisprudenza di questaCorte.E' pertanto esente da critica l'affermazione contenuta nella sentenzaimpugnata, secondo la quale le pretese economiche successive all'accordobonario, connesse all'anomalo andamento dei prezzi, necessitavano di unanuova iscrizione di riserva.Ne consegue altresì l'irrilevanza della questione afferente all'asseritatempestività dell'iscrizione della riserva n. 27, avvenuta alla percezione delfatto dannoso, trattandosi di riserva continuativa e reiterata nell'allegatoal verbale di collaudo e di approvazione del conto del 14.11.2012, inquanto la Corte d'appello ha ritenuto tale riserva, quantunque tempesti-vamente iscritta, come detto, rinunciata, senza che ad essa fosse seguitauna nuova iscrizione.Il secondo motivo è inammissibile.La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non haritenuto prova idonea lo stralcio del giornale dei lavori riferito al bimestregiugno-luglio 2007, esprimendo dunque un apprezzamento teso al riesamedei fatti.In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il mo-tivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ri-Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026costruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gliprecluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprez-zamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass., n. 10927/2024).Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrap-ponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito,tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il po-tere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di con-trollare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esamee la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuarele fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, control-larne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute ido-nee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 32505/2023).Nela specie, il motivo tende a contrastare la statuizione della Corteterritoriale sull'inidoneità della prova dei fatti rappresentati nelle riserve,lamentando che la Corte d'appello non abbia ritenuto raggiunta la provadell'effettiva presenza in cantiere di macchinari e maestranze al momentodella ritardata consegna, specie affermando che non fosse sufficiente lostralcio del giornale dei lavori riferito ai mesi di giugno-luglio 2007.Al riguardo, la ricorrente richiama, a sostegno della doglianza, una se-rie di documenti, prodotti nei gradi di merito, che non sono stati trascritti,né ne è stato riportato il contenuto, risultando dunque anche violato ilprincipio di autosufficienza del ricorso.Né è corretto il riferimento all'inversione dell'onere della prova, che sisarebbe determinata per la ritenuta inoperatività delle presunzioni suidanni oggetto delle riserve in esame. Invero, con riferimento agli artt.Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/20262727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità difare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fonda-mento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisitidi legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato,sfugge al sindacato di legittimità (Cass., n. 22366/2021; n. 21762/2025).Nella specie, il motivo è diretto a contrapporre alla decisione impugnatauna diversa ricostruzione e valutazione dei fatti dai quali la ricorrente in-tenderebbe inferire il ragionamento presuntivo.Il terzo motivo è, infine, parimenti inammissibile.Invero, la motivazione criticata sussiste e soddisfa il minimo costitu-zionale in quanto sintetica ma chiara (sull'avvenuta percezione degli utili,così come rideterminati insieme al tempo contrattuale negli atti integrativie modificativi, nel senso che alla sottoproduzione è conseguita solo unaritardata percezione degli utili).Circa la lamentata mancata esplicitazione dei criteri aritmetici sottesialla quantificazione delle somme spettanti all'appaltatrice, il motivo tendeal riesame dei fatti; la critica non è ben calibrata, vertendo sul vizio moti-vazionale e sull'omessa pronuncia, in realtà insussistenti.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la parte ricorrenteal pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese delgiudizio, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese for-fettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00,ed agli accessori di leggeAi sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,Numero registro generale 4040/2021Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 14126/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13,ove dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 14126/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris