CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 19804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catanzaro, che ha indicato recapito PEC, e domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], al viale Carso n. 57 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la decisione n. 25974, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 7.6.2022, e pubblicata il 2.9.2022; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO : Avviso di accertamento - Cassazione con rinvio - Successiva istanza di condono -Ai sensi dell’art. 5, l. 130/2022 - Inammissibilità - * Principio di diritto. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TDY01T101136/2015, avente ad oggetto Irpef ed Irap, con riferimento all’anno 2010. 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, proponendo plurime censure. La CTP rigettava il suo ricorso. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, il contribuente spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria. La CTR accoglieva l’impugnativa, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse provato la regolarità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento. 4. Avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel secondo grado del giudizio proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate. Con pronuncia dep. 2.9.2022, n. 25974, la sottosezione sesta della sezione tributaria della Corte di legittimità accoglieva il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate, e cassava la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria. 5. Il contribuente ha quindi proposto domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e, in conseguenza del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo di ricorso. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Il contribuente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il proprio motivo di ricorso, dichiaratamente introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la “nullità della sentenza” (ric., p. 9), in conseguenza della violazione dell’art. 5, commi 4 e 9, della legge n. 130 del 2022. 1.1. Chiarisce il contribuente di avere domandato all’Amministrazione finanziaria la definizione agevolata della controversia con richiesta dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e rileva che la normativa condonistica invocata è entrata in vigore il 16.9.2022, data in cui ritiene risultasse pendente il giudizio di cassazione. Spiega, inoltre, che il giudizio è stato regolarmente riassunto, e che la sua istanza di adesione al condono è stata respinta dall’Agenzia delle Entrate. Questo provvedimento risulta però illegittimo, nella prospettazione del contribuente, perché l’adesione al condono è consentita a condizione che il ricorso per cassazione sia stato notificato entro il 22.11.2022 e che non sia intervenuta pronuncia definitiva. Entrambi i presupposti ricorrerebbero nel caso di specie. 2. L’art. 5 della legge n. 130 del 2022 prevede, nelle parti di più diretto interesse, “1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione … 4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva”. Il contribuente richiama anche il comma 9, che dispone: “9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”. 3. Nel caso di specie, quando la richiesta di adesione al condono è stata proposta dall’odierno istante, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudizio non risultava più pendente presso la Suprema Corte, che si era già pronunziata disponendo la cassazione con rinvio della decisione della CTR, con ord. Cass. sez. VI-T, n. 25974 dep. il 2.9.2022. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità si era quindi già spogliato del potere di pronunciare ancora sulla controversia. Difetta pertanto un presupposto essenziale perché l’istanza proposta dal contribuente possa essere accolta in base alla normativa invocata: la pendenza del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. Merita ancora di essere sottolineato che, alla data(2.9.2022) in cui è intervenuta la decisione della Corte di legittimità, non era ancora entrata in vigore (come sarebbe accaduto solo dal 16.9.2022) la disciplina condonistica invocata dal contribuente, e l’istanza di definizione agevolata neppure in astratto avrebbe potuto essere proposta tempestivamente. 3.1. Sembra anche opportuno evidenziare che la soluzione intepretativa prescelta risulta coerente anche con le finalità della legge n. 130 del 2022, che ha inteso prevedere una forma di definizione agevolata delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazionementre, nel caso di specie, la controversia, quando il condono è stato domandato, non pendeva già più innanzi alla Suprema Corte. Può allora indicarsi il principio di diritto secondo cui “la definizione agevolata della controversia può essere domandata, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, soltanto in relazione a processi che risultino pendenti innanzi alla Cassazione alla data di entrata in vigore della normativa il 16.9.2022; pertanto se, prima di quella data, la S.C. si sia spogliata della potestà di decidere la controversia, avendo disposto la cassazione con rinvio della decisione impugnata, deve essere dichiarata inammissibile la successiva impugnazione del diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di definizione agevolata della controversia proposta dal contribuente alla S.C., in coerenza con la dichiarata finalità deflattiva delle pendenze innanzi alla Cassazione propria della normativa invocata”. Il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 4. Non occorre provvedere in materia di spese di lite, non avendo l’Amministrazione finanziaria proposto difese nel presente giudizio di legittimità. 4.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’istante, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a tit