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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1024/2020

ECLI:EU:T:2020:151
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0797(02)_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 15 aprile 2020 – [OSCURATO:PERSONA] AAB et Belegging-Maatschappij “Far-East” / BCE (causa T‑797/19 RII) «Procedimento sommario – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Nuova domanda – Articolo 160 del regolamento di procedura»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Rigetto della domanda – Possibilità di presentare una nuova domanda – Presupposto – Fatti nuovi – Nozione (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 160) (v. punti 14‑16)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno risultante dalla decisione della Banca centrale europea (BCE) di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Causa determinante del danno che non risiede nella decisione della BCE – Sospensione dell’esecuzione della suddetta decisione non giustificata (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 32‑33) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta all’esecuzione della decisione del 14 novembre 2019, rif.

ECB-SSM-2019-AT‑8, WHD-2019‑0009, con la quale la Banca centrale europea ha revocato all’[OSCURATO:PERSONA] AAB Bank AG l’autorizzazione quale ente creditizio a decorrere dalla data di notifica della decisione.

Dispositivo 1) La domanda è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0797(02)_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale del 15 aprile 2020 – [OSCURATO:PERSONA] AAB et Belegging-Maatschappij “Far-East” / BCE (causa T‑797/19 RII) «Procedimento sommario – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Nuova domanda – Articolo 160 del regolamento di procedura» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Rigetto della domanda – Possibilità di presentare una nuova domanda – Presupposto – Fatti nuovi – Nozione (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 160) (v. punti 14‑16) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno risultante dalla decisione della Banca centrale europea (BCE) di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Causa determinante del danno che non risiede nella decisione della BCE – Sospensione dell’esecuzione della suddetta decisione non giustificata (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 32‑33) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta all’esecuzione della decisione del 14 novembre 2019, rif. ECB-SSM-2019-AT‑8, WHD-2019‑0009, con la quale la Banca centrale europea ha revocato all’[OSCURATO:PERSONA] AAB Bank AG l’autorizzazione quale ente creditizio a decorrere dalla data di notifica della decisione. Dispositivo 1) La domanda è respinta. 2) Le spese sono riservate.
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