CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 11/6/2020 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e 24000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (loro ascritto per aver detenuto in concorso circa 2 chili di cocaina, pari a 11.629 dosi singole), ha ridotto la pena al solo Minnici a 4 anni e 8 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, confermata nonostante il buon comportamento processuale della ricorrente e il ruolo marginale dalla stessa, non essendovi elementi dai quali ricavare il collegamento della ricorrente con ambienti criminali, in considerazione del quale la Corte territoriale aveva giustificato la conferma del trattamento sanzionatorio riservato alla ricorrente, con la conseguente insufficienza della motivazione su tale punto. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], denunciando l'illogicità della motivazione nella parte relativa alla conferma della affermazione di responsabilità, in quanto gli elementi a carico erano stati giudicati insufficienti a convalidare l'arresto del ricorrente e a disporre l'applicazione di una misura cautelare a suo carico, consistendo esclusivamente nei contatti telefonici con la Kvak prima del suo sbarco dal traghetto a [OSCURATO:PERSONA]; con un secondo motivo ha lamentato anch'egli l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione nella parte relativa alla determinazione della misura della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi, peraltro riproduttivi dei motivi d'appello non accolti, sono manifestamente infondati. Per quanto riguarda il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], limitato al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ne ha giustificato la conferma, unitamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con la gravità del fatto, indicativo anche, per il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente trasportata, di collegamenti con ambienti criminali di rilevante spessore, e con l'assenza di elementi di positiva considerazione, giudicando insufficiente la mera accettazione del controllo di polizia a seguito del quale venne scoperta la sostanza stupefacente: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti nella valutazione di gravità della condotta e nel giudizio negativo formulato sul conto della ricorrente, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito in sede di legittimità. Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a doglianze non consentite nel giudizio di legittimità. Le censure in ordine alla affermazione di responsabilità sono volte a conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di pervenire a una loro lettura alternativa, tale da escludere il concorso del ricorrente nel trasporto della sostanza stupefacente rinvenuta sulla automobile della Kvak, alla cui affermazione i giudici di merito sono pervenuti sulla base di valutazioni razionali, giustificate con motivazione priva di illogicità manifeste e che quindi non è censurabile sul piano della lettura degli elementi a carico, come propone il ricorrente. La Corte d'appello di Catania, infatti, in accordo con il primo giudice, la cui motivazione si salda dunque con quella della sentenza impugnata formando un unico corpo argomentativo, ha confermato la dichiarazione di responsabilità del Minnici per il concorso nella detenzione e nel trasporto di detta sostanza stupefacente sottolineando i sei contatti telefonici tra la Kvak e il Minnici tra le 8.46 e le 13.15, cioè fino all'ora dell'imbarco sul traghetto per Messina, il fatto che il Minnici aveva seguito con la propria automobile quella della Kvak nel viaggio da Locri a [OSCURATO:PERSONA] e che i due erano stati avvistati nei pressi dell'area di imbarco della motonave Caronte poco dopo un contatto telefonico tra loro, traendone la prova della partecipazione del Minnici, quale scorta e supporto logistico della Kvak, al trasporto della droga: si tratta di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, fondata su una lettura razionale degli elementi indiziari, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano della lettura di tali elementi, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena sono stati adeguatamente giustificati, attraverso la sottolineatura della gravità del fatto e della assenza di elementi di positiva considerazione, escludendo che il Minnici abbia avuto un ruolo marginale, con motivazione, anche a questo proposito, sufficiente e non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito.Entrambi i ricorsi debbono, dunque, essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc, pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,