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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11131/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1010 UMBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI,E1-a~Ass-a-1-1e-paiti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32874/2021 FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe, applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di truffa aggravata.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata adeguata verifica circa la insussistenza di cause di proscioglimento ed alla insussistenza di una adeguata motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

Tale norma dispone che: "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

3.1. Va, invero, rilevato che il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiannento, dal momento che il ricorso introduce, sostanzialmente, la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. solo genericamente prospettata, ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018 Cc. (dep. 01/02/2018 ) Rv. 272014 -

01. E' palese, infine, che la contestata asserita incompleta motivazione in punto di trattamento sanzionatorio è censura, all' evidenza, inammissibile in ipotesi di impugnazione di una sentenza di patteggiamento, alla luce del chiaro dettato normativo sopra richiamato.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1010 UMBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI,E1-a~Ass-a-1-1e-paiti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32874/2021 FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe, applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di truffa aggravata. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata adeguata verifica circa la insussistenza di cause di proscioglimento ed alla insussistenza di una adeguata motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Tale norma dispone che: "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". 3.1. Va, invero, rilevato che il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiannento, dal momento che il ricorso introduce, sostanzialmente, la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. solo genericamente prospettata, ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018 Cc. (dep. 01/02/2018 ) Rv. 272014 - 01. E' palese, infine, che la contestata asserita incompleta motivazione in punto di trattamento sanzionatorio è censura, all' evidenza, inammissibile in ipotesi di impugnazione di una sentenza di patteggiamento, alla luce del chiaro dettato normativo sopra richiamato. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25
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