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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13577/2026

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CORTE D'APPELLO DI MESSINAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Messina ha confermato lasentenza emessa dal tribunale di Messina il 21 Marzo 2020 nei confronti di ValeriaCarrara, appellata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], condannando quest'ultimo alpagamento delle ulteriori spese processuali e compensando integralmente le spese trale parti.2.

Con ricorso per Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] deduce quanto segue.2.1 Si lamenta innanzi tutto la violazione degli artt. 78 e 573 cod. proc. pen. inrelazione all'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., per mancanza contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione.L’unica parte civile ammessa nel processo è [OSCURATO:PERSONA], non la società di cuiil [OSCURATO:PERSONA] era all’epoca dei fatti il legale rappresentante, che, tuttavia, era la proprietariadella vettura contesa.Da ciò, la inammissibilità, piuttosto che il rigetto dell’atto di appello.

Non vi era,infatti, da parte della persona fisica, alcuna legittimazione a proporre l’appello.2.2 Con secondo motivo, incentrato sulla violazione delle lettere c ed e dell’art. 606,cod. proc. pen., si contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza opposta.Si è affermato in sentenza che [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto, con lettera di diffida, larestituzione del mezzo, mentre ciò che è stato proposto è stato, semplicemente, ilpassaggio di proprietà del veicolo.2.3 L'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., viene evocato anche con il terzo motivo, perdedurre la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.Si lamenta l’erroneità della decisione in punto di compensazione tra le parti dellespese di lite, alla luce del fatto che i parametri indicati dalla sentenza (giustezza delledoglianze della parte civile, mancata collaborazione della ex convivente, vantaggi checostei avrebbe tratto dalla ritenzione della vettura) sono infondati ed errati.3.

In conclusione, con il ricorso di chiede l’annullamento della sentenza impugnatanella parte in cui ha assolto la parte con formula dubitativa, la riforma della sentenzadisponendo l’assoluzione della imputata ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen. nonchéla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese processuali del grado di appello e del giudizio diCassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile a causa della manifesta infondatezza dei motivi addotti,sotto alcuni aspetti nemmeno consentiti.2.

Il primo, che lamenta la carenza di “legittimazione ad interporre appello dellaparte non ammessa a parte civile” (pg. 2 del ricorso), è fondato sull’ errata premessache la costituzione di parte civile sia avvenuta ad opera ed a favore del solo [OSCURATO:PERSONA] persona fisica, ma non della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intestataria delveicoloIn realtà, l’accesso al fascicolo, consentito in questo caso data la natura inprocedendo dell’eccezione sollevata (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092 nonché, da ultimo, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sulpunto), ha permesso di verificare che tanto l’atto di costituzione di parte civile che larelativa procura, depositati all’udienza 9 dicembre 2021, erano a nome di [OSCURATO:PERSONA], “inproprio e nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]”,con corrispettiva e corrispondente ammissione della parte civile da parte del giudice.3.

Il secondo motivo non è consentito.A fronte della assoluzione dell’imputata (intervenuta già in primo grado), il ricorsodimentica che l’appello (solo sul piano civile, naturalmente) è stato presentato dallaparte civile, e che l’esito del giudizio di secondo grado è stata la conferma della sentenzadi primo grado.

Non vi è pertanto alcuno spazio per la richiesta formulata a pg. 7, nelleconclusioni, ove si chiede di “annullare la sentenza impugnata nella parte in cui haassolto la parte con formula dubitativa” e di “riformare la sentenza disponendol’assoluzione della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 530 1° cpv cpp”, essendo le statuizioni penali divenuteirrevocabili a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado.4.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.Occorre ricordare, infatti, che l'esercizio dell'azione civile nel processo penalerealizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con laconseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio (principale) dellasoccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle c.Gatti, Rv. 276627 – 01), salva la possibilità di compensazione, totale o parziale, dellespese stesse, come previsto dall’art. 92 dello stesso codice.In particolare, è stato precisato in tema di spese giudiziali (cfr. Cass. Civ. n. 9977del 09/04/2019, e nello stesso senso anche ord. n. 9312/24 e ord. n.21400/21) che le"gravi ed eccezionali ragioni", idonee a giustificare la compensazione totale o parziale,ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. - nella formulazione risultante dalle modificheintrodotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Cortecostituzionale - non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il viziodi violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.D’altro canto, il sindacato di legittimità sulle pronunce dei giudici di merito riguardoalle spese di lite, come riporta ord. n. 26912/2020, “è diretto solamente ad evitare chepossa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a caricodella parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale -e insindacabile- lavalutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza ilgiudice del merito non è tenuto a motivare”.

In ogni caso deve ribadirsi che la denunciadi violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ. in questa sede dilegittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parteintegralmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 31/08/2020: «In materia di spese giudiziali,il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbiaviolato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultatatotalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognunodei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari lacessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governodelle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale»).Ciò posto, va esclusa la denunciata violazione dell’art. 91 c.p.c. non essendo statadisposta alcuna condanna alle spese a carico della parte vittoriosa, nel rispetto delprincipio di causalità.Neppure ricorre la violazione dell’art. 92 c.p.c. non risultando illogica né errata ladisposta compensazione delle spese.

In particolare, l’impugnata sentenza haenfatizzato, per giungere alla conclusione compensatoria, la mancata collaborazionedell’imputata nel periodo in cui ha avuto la disponibilità della vettura successivamenteall’incidente in cui la stessa era rimasta coinvolta, al punto da indurre [OSCURATO:PERSONA], qualerappresentante della società proprietaria, di offrire di pagare il passaggio di proprietàpur di ‘stornare’ i rischi derivanti dalla circolazione ‘incontrollata’ della vettura.

A ciò siaggiunge, a giustificare la compensazione, a parere della Corte d’appello, il vantaggiocostituito dalla disponibilità della vettura, per un ulteriore periodo, anchesuccessivamente alla richiesta di regolarizzazione formulata dal [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, all’evidenza, di argomentazioni del tutto scevre di profili di illogicità, tantomeno manifesta, che giustificano l’inammissibilità, in parte qua, del motivo di ricorso.5.

Per le indicate ragioni, il ricorso è inammissibile.All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellacassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 6 febbraio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE D'APPELLO DI MESSINAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Messina ha confermato lasentenza emessa dal tribunale di Messina il 21 Marzo 2020 nei confronti di ValeriaCarrara, appellata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], condannando quest'ultimo alpagamento delle ulteriori spese processuali e compensando integralmente le spese trale parti.2. Con ricorso per Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] deduce quanto segue.2.1 Si lamenta innanzi tutto la violazione degli artt. 78 e 573 cod. proc. pen. inrelazione all'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., per mancanza contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione.L’unica parte civile ammessa nel processo è [OSCURATO:PERSONA], non la società di cuiil [OSCURATO:PERSONA] era all’epoca dei fatti il legale rappresentante, che, tuttavia, era la proprietariadella vettura contesa.Da ciò, la inammissibilità, piuttosto che il rigetto dell’atto di appello. Non vi era,infatti, da parte della persona fisica, alcuna legittimazione a proporre l’appello.2.2 Con secondo motivo, incentrato sulla violazione delle lettere c ed e dell’art. 606,cod. proc. pen., si contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza opposta.Si è affermato in sentenza che [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto, con lettera di diffida, larestituzione del mezzo, mentre ciò che è stato proposto è stato, semplicemente, ilpassaggio di proprietà del veicolo.2.3 L'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., viene evocato anche con il terzo motivo, perdedurre la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.Si lamenta l’erroneità della decisione in punto di compensazione tra le parti dellespese di lite, alla luce del fatto che i parametri indicati dalla sentenza (giustezza delledoglianze della parte civile, mancata collaborazione della ex convivente, vantaggi checostei avrebbe tratto dalla ritenzione della vettura) sono infondati ed errati.3. In conclusione, con il ricorso di chiede l’annullamento della sentenza impugnatanella parte in cui ha assolto la parte con formula dubitativa, la riforma della sentenzadisponendo l’assoluzione della imputata ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen. nonchéla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese processuali del grado di appello e del giudizio diCassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile a causa della manifesta infondatezza dei motivi addotti,sotto alcuni aspetti nemmeno consentiti.2. Il primo, che lamenta la carenza di “legittimazione ad interporre appello dellaparte non ammessa a parte civile” (pg. 2 del ricorso), è fondato sull’ errata premessache la costituzione di parte civile sia avvenuta ad opera ed a favore del solo [OSCURATO:PERSONA] persona fisica, ma non della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intestataria delveicoloIn realtà, l’accesso al fascicolo, consentito in questo caso data la natura inprocedendo dell’eccezione sollevata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sulpunto), ha permesso di verificare che tanto l’atto di costituzione di parte civile che larelativa procura, depositati all’udienza 9 dicembre 2021, erano a nome di [OSCURATO:PERSONA], “inproprio e nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]”,con corrispettiva e corrispondente ammissione della parte civile da parte del giudice.3. Il secondo motivo non è consentito.A fronte della assoluzione dell’imputata (intervenuta già in primo grado), il ricorsodimentica che l’appello (solo sul piano civile, naturalmente) è stato presentato dallaparte civile, e che l’esito del giudizio di secondo grado è stata la conferma della sentenzadi primo grado. Non vi è pertanto alcuno spazio per la richiesta formulata a pg. 7, nelleconclusioni, ove si chiede di “annullare la sentenza impugnata nella parte in cui haassolto la parte con formula dubitativa” e di “riformare la sentenza disponendol’assoluzione della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 530 1° cpv cpp”, essendo le statuizioni penali divenuteirrevocabili a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado.4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.Occorre ricordare, infatti, che l'esercizio dell'azione civile nel processo penalerealizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con laconseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio (principale) dellasoccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle c.Gatti, Rv. 276627 – 01), salva la possibilità di compensazione, totale o parziale, dellespese stesse, come previsto dall’art. 92 dello stesso codice.In particolare, è stato precisato in tema di spese giudiziali (cfr. Cass. Civ. n. 9977del 09/04/2019, e nello stesso senso anche ord. n. 9312/24 e ord. n.21400/21) che le"gravi ed eccezionali ragioni", idonee a giustificare la compensazione totale o parziale,ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. - nella formulazione risultante dalle modificheintrodotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Cortecostituzionale - non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il viziodi violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.D’altro canto, il sindacato di legittimità sulle pronunce dei giudici di merito riguardoalle spese di lite, come riporta ord. n. 26912/2020, “è diretto solamente ad evitare chepossa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a caricodella parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale -e insindacabile- lavalutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza ilgiudice del merito non è tenuto a motivare”. In ogni caso deve ribadirsi che la denunciadi violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ. in questa sede dilegittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parteintegralmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 31/08/2020: «In materia di spese giudiziali,il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbiaviolato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultatatotalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognunodei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari lacessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governodelle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale»).Ciò posto, va esclusa la denunciata violazione dell’art. 91 c.p.c. non essendo statadisposta alcuna condanna alle spese a carico della parte vittoriosa, nel rispetto delprincipio di causalità.Neppure ricorre la violazione dell’art. 92 c.p.c. non risultando illogica né errata ladisposta compensazione delle spese. In particolare, l’impugnata sentenza haenfatizzato, per giungere alla conclusione compensatoria, la mancata collaborazionedell’imputata nel periodo in cui ha avuto la disponibilità della vettura successivamenteall’incidente in cui la stessa era rimasta coinvolta, al punto da indurre [OSCURATO:PERSONA], qualerappresentante della società proprietaria, di offrire di pagare il passaggio di proprietàpur di ‘stornare’ i rischi derivanti dalla circolazione ‘incontrollata’ della vettura. A ciò siaggiunge, a giustificare la compensazione, a parere della Corte d’appello, il vantaggiocostituito dalla disponibilità della vettura, per un ulteriore periodo, anchesuccessivamente alla richiesta di regolarizzazione formulata dal [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, all’evidenza, di argomentazioni del tutto scevre di profili di illogicità, tantomeno manifesta, che giustificano l’inammissibilità, in parte qua, del motivo di ricorso.5. Per le indicate ragioni, il ricorso è inammissibile.All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellacassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 6 febbraio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
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