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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25883/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 28/9/2021, il Tribunale di Catania, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze pronunciate: 1) dal Tribunale di Catania in data 12/7/2019, con condanna alla pena di 16 anni e 6 mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ex art. 7, legge n. 203 del 1991, commessi in Catania e zone limitrofe fino al settembre 2002; 2) dalla Corte di appello di Catania in data 12/1/2017, di condanna alla pena di 8 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso in Acireale, [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe dal gennaio 2009 all'aprile 2011 (capo A) e per il delitto di cui agli artt. 56, 110 e 629, primo e secondo comma, cod. pen. e 7, legge n. 203 del 1991, commesso in [OSCURATO:PERSONA] fino al maggio 2010 (capo B), nonché per il delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso in Acireale e Acicatena nel corso del 2008 e di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 628, primo e secondo comma, cod. pen., commesso in Francavilla di Sicilia il 17/4/2008.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Brancato, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale abbia trascurato alcuni elementi sintomatici della sussistenza del reato continuato, quali la circostanza che tra le finalità della compagine associativa di stampo mafioso alla quale Brancato è stato ritenuto appartenente con la sentenza della Corte di appello di Catania del 22/1/2017 rientrasse il traffico di stupefacenti accertato nel corso del 2008, ma, in tesi, iniziato ben prima; sicché la distanza temporale non potrebbe essere considerata determinante per escludere la sussistenza del reato continuato.

Inoltre, i vari reati risulterebbero commessi in zone limitrofe (Catania e provincia) e la sentenza indicata al n. 2) avrebbe già riconosciuto la disciplina del reato continuato con reati contro il patrimonio.

Infine, la diversità della compagine associativa di riferimento non potrebbe consentire di escludere il reato continuato, dovendo verificarsi l'esistenza di una preordinazione di fondo idonea a cementare le singole violazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità.

A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha motivatamente escluso la riconducibilità delle varie ipotesi criminose a una unitaria cornice deliberativa in considerazione del notevole distacco temporale tra i fatti (essendo stata l'associazione finalizzata al traffico e traffico di stupefacenti commessa fino al settembre 2002 ed essendo stati gli altri realizzati a partire dall'aprile 2008) e del diverso contesto storico in cui le condotte in questione erano maturate, posto che l'associazione di stampo mafioso cui Brancato era contiguo all'epoca della commissione dei delitti in materia di stupefacente era quella dei cd.

"Carcagnusi", mentre il sodalizio del quale egli aveva fatto parte dal 2008 era la diversa associazione mafiosa "Santapaola - Ercolano".

Una valutazione, questa, pienamente congrua e logica e che, pertanto, si sottrae alle censure difensive, espresse con modalità essenzialmente confutative, ovvero ribadendo le medesime circostanze poste a fondamento dell'istanza originaria e senza una reale analisi critica dei passaggi argomentativi del provvedimento impugnato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella f determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/9/2021, il Tribunale di Catania, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze pronunciate: 1) dal Tribunale di Catania in data 12/7/2019, con condanna alla pena di 16 anni e 6 mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ex art. 7, legge n. 203 del 1991, commessi in Catania e zone limitrofe fino al settembre 2002; 2) dalla Corte di appello di Catania in data 12/1/2017, di condanna alla pena di 8 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso in Acireale, [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe dal gennaio 2009 all'aprile 2011 (capo A) e per il delitto di cui agli artt. 56, 110 e 629, primo e secondo comma, cod. pen. e 7, legge n. 203 del 1991, commesso in [OSCURATO:PERSONA] fino al maggio 2010 (capo B), nonché per il delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso in Acireale e Acicatena nel corso del 2008 e di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 628, primo e secondo comma, cod. pen., commesso in Francavilla di Sicilia il 17/4/2008. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Brancato, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale abbia trascurato alcuni elementi sintomatici della sussistenza del reato continuato, quali la circostanza che tra le finalità della compagine associativa di stampo mafioso alla quale Brancato è stato ritenuto appartenente con la sentenza della Corte di appello di Catania del 22/1/2017 rientrasse il traffico di stupefacenti accertato nel corso del 2008, ma, in tesi, iniziato ben prima; sicché la distanza temporale non potrebbe essere considerata determinante per escludere la sussistenza del reato continuato. Inoltre, i vari reati risulterebbero commessi in zone limitrofe (Catania e provincia) e la sentenza indicata al n. 2) avrebbe già riconosciuto la disciplina del reato continuato con reati contro il patrimonio. Infine, la diversità della compagine associativa di riferimento non potrebbe consentire di escludere il reato continuato, dovendo verificarsi l'esistenza di una preordinazione di fondo idonea a cementare le singole violazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha motivatamente escluso la riconducibilità delle varie ipotesi criminose a una unitaria cornice deliberativa in considerazione del notevole distacco temporale tra i fatti (essendo stata l'associazione finalizzata al traffico e traffico di stupefacenti commessa fino al settembre 2002 ed essendo stati gli altri realizzati a partire dall'aprile 2008) e del diverso contesto storico in cui le condotte in questione erano maturate, posto che l'associazione di stampo mafioso cui Brancato era contiguo all'epoca della commissione dei delitti in materia di stupefacente era quella dei cd. "Carcagnusi", mentre il sodalizio del quale egli aveva fatto parte dal 2008 era la diversa associazione mafiosa "Santapaola - Ercolano". Una valutazione, questa, pienamente congrua e logica e che, pertanto, si sottrae alle censure difensive, espresse con modalità essenzialmente confutative, ovvero ribadendo le medesime circostanze poste a fondamento dell'istanza originaria e senza una reale analisi critica dei passaggi argomentativi del provvedimento impugnato. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella f determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della s
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