CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 33602/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di MESSINA"efi- cek umar:t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP del TRIBUNALE di MESSINA Esaminati gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], è pervenuta tardivamente; FATTO E DIRITTO 1. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Messina del 16/01/2023 di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, con ordine di restituzione degli atti, sul presupposto della sua abnormità. Ritiene il ricorrente che la motivazione - secondo cui non vi sarebbe, a base della richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, alcuna documentazione riguardante le condizioni economico patrimoniali dell'imputato e del suo nucleo familiare, sulla scorta dei quali valutare la congruità della pena pecuniaria, alla stregua del novellato art. 459, comma 1-bis cod. pen. - riguarderebbe una valutazione di opportunità, sulla capacità di assolvere al pagamento della pena pecuniaria alternativa, inibita al gip ed incidente in maniera illegittima sulla libertà del pubblico ministero di scegliere il rito in relazione alla formulazione dell'imputazione. 1.1. La memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale è pervenuta in data 12 maggio 2023, nel mancato rispetto del termine di legge (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), con la conseguenza che di essa non si tiene conto ai fini della decisione. 2. Il ricorso è inammissibile, dovendosi escludere l'abnormità del provvedimento impugnato e, quindi, la possibilità di ricorso per cassazione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, infatti, non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, salvo che il provvedimento interferisca con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione (sez. 4, n. 29349 del 22/05/2018, Bini, Rv. 273376, in fattispecie in cui, in applicazione del principio, si è esclusa l'abnormità del provvedimento impugnato, ritenendolo riconducibile alla valutazione della congruità della pena attribuita al gip, in un caso di restituzione degli atti al pubblico ministero, motivato in ragione della mancata allegazione da parte di quest'ultimo di elementi idonei a determinare le condizioni economiche dell'imputato, quale elemento di cui, ai sensi dell'art. 450, comma 1-bis, cod. proc. pen., deve tenersi conto per determinare il valore giornaliero in caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva). Nel caso in esame, il gip ha ritenuto che non vi fossero elementi per effettuare una valutazione di congruità, come espressamente indicato nell'ordinanza impugnata, sostenendo l'applicabilità in parte qua della riforma ex d.lgs. n. 150/2022, opzione ermeneutica che attiene alla sfera riservata alla competenza del gip nel decidere sulla richiesta e che non interferisce sulle scelte del pubblico ministero, attraverso valutazioni di opportunità concernenti la natura dell'istituto processuale e la sua efficacia. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 17 maggio 2023 Il