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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20564/2026

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mpore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2086/2021 depositata il31/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto, davanti al Giudice diPace di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., riferendo di aver stipulatocon la [OSCURATO:PERSONA] il contratto di conto corrente n. 148201 e che su tale conto sierano verificate delle operazioni non imputabili ad essa:- versamento di € 14.000,00 con assegno circolare in data 19/7/2010;- prelevamento in contanti di € 15.000,00 in data 8/9/2010- prelevamento in contanti di € 1.500,00, in data 17/9/2010.Numero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/2026La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non aver mai autorizzato osottoscritto alcuna delle predette operazioni- per effetto delle quali, si èvista sottrarre la complessiva somma di € 2.500,00 (considerato ilversamento da lei non fatto di €. 14.000)- specificando di non averapposto la propria firma sul modulo bancario di versamento, né su quellorelativo ai prelievi in contanti e di non essersi mai presentata agli sportellibancari nelle date sopra indicate.

L’attrice ha chiesto di dichiararel’apocrifia delle sottoscrizioni apposte sui moduli suddetti e laresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli artt. 1856 e 1703 c.c. (inparticolare per avere eseguito operazioni in difetto di ordine delcorrentista, nonché con evidente contraffazione della sua firma) e dicondannarla alla restituzione della somma di €. 2.500,00, oltre adinteressi e rivalutazione, e al risarcimento dei danni.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha contestato le domande.In via istruttoria l’attrice ha chiesto che fosse ordinato alla Bancal’esibizione ex art. 210 c.p.c. della distinta in originale di richiesta diversamenti e prelevamenti.

La convenuta ha prodotto lo specimen di firmadell’attrice, ma non le distinte in originale.Con sentenza n. 47/2020, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda,compensando le spese di lite.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello davanti al Tribunale di Cosenza,deducendo l’erroneità della sentenza poiché il giudice di prime cure sisarebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, ritenendo spiegata unadomanda risarcitoria promossa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per il pagamentodi un assegno per difformità o anomalie della firma di traenza, oltre adolersi dell’applicazione di principi giudici non conformi al caso di specie, elamentando l’erronea e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.Il Tribunale di Cosenza, con sentenza pubblicata il 31/10/2021, harilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che il conto corrente in esame eracointestato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (come emergenteNumero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/2026anche dalla documentazione depositata a seguito della richiesta ex art.210 c.p.c.), con facoltà per gli intestatari di operare sul rapportodisgiuntamente, e che il 19/7/2010, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ilversamento sul suo conto dell’assegno di €. 14.000,00, mentre Spizzirriaveva disposto il prelievo di €. 15.000,00 e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanodisposto l’ulteriore prelievo di €. 1.500,00.Il Tribunale, allora, ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di indicarese le operazioni dedotte fossero state poste in essere da terzi con la suafirma o dal cointestatario, limitandosi a sostenere di non aver autorizzatodette operazioni, e ha osservato che la circostanza che la Bancaconvenuta, a seguito dell’ordine di esibizione, avesse omesso di produrreanche la distinta delle operazioni, non dimostrava l’esistenza di distintefirmate dalla [OSCURATO:PERSONA], con firma contraffatta, considerata la prospettazioneambigua offerta dalla stessa, e che non vi erano altri elementi da cuievincere la contraffazione, ben potendo le operazioni di prelievo esserestate autorizzate dal cointestatario.Il Tribunale ha altresì rilevato che il dedotto inadempimento posto inessere dalla banca, concretizzatosi, secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nell’averposto in essere operazioni bancarie non autorizzate o sottoscritte da partepotendosi configurare solo in caso di mancata autorizzazione da parte dientrambi i cointestatari.E ha concluso che l’appellante non aveva adempiuto al proprio onereprobatorio, omettendo di fornire la dimostrazione del fondamento delladomanda di restituzione delle somme richieste, mancandoconseguentemente l’interesse alla verifica dell’autenticità delle firme, nonessendo peraltro dimostrato che le distinte contestate recasseroeffettivamente la sua firma.Numero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/20262) Con ricorso notificato il 28/4/2022 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] haimpugnato la sentenza d’appello del Tribunale di Cosenza, proponendoquattro motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] spa (società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] spa) non siè costituita in sede di legittimitàRAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Manifesta illogicità dellamotivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo dellacontroversia”.La ricorrente sostiene che quanto affermato dalla Corte d’Appello siaassolutamente illogico ed in contrasto con le risultanze degli atti di causa econ la stessa domanda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente evidenzia che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato che sulconto corrente di cui è titolare si sono verificate delle operazioni nonimputabili alla stessa, né da lei mai autorizzate, e che è evidente, dunque,che contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] MariaPia ha disconosciuto le operazioni in questione, rilevando che le stesse nonerano state dalla medesima né poste in essere, né mai autorizzate, ed haallegato sin dall’atto introduttivo “l’apocrifia e falsità delle sottoscrizioniapposte sui moduli bancari”.La ricorrente, allora, afferma che a nulla rileva, a differenza di quantoaffermato dal Tribunale di Cosenza, il fatto che il conto fosse cointestatoad altro soggetto, perché tale circostanza non incide affatto sul giudiziol’apposizione della firma apocrifa della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tempestivamentedisconosciuta dalla stessa e non smentita in giudizio da alcuna provaliberatoria da parte della banca.Precisa la ricorrente che, in base al riparto degli oneri probatori, laBanca avrebbe dovuto dimostrare, a fronte dell’allegazionedell’inadempimento e del disconoscimento delle operazioni de quo, di averNumero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/2026compiuto le predette operazioni con l’autorizzazione dell’intestatario o delcointestatario, dimostrazione invece non avvenuta.Il motivo è inammissibile.1.1) Questo motivo è anzitutto congegnato come vizio motivazionale,che è fuori dal campo di operatività dell’articolo 360, che consente didenunciare il vizio motivazionale solo sotto due aspetti: a) omessaconsiderazione di un fatto decisivo e controverso (e non è questo il caso);b) motivazione radicalmente assente o incomprensibile.In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte: “In seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inquanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza dellamotivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale,di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e dimotivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio dimotivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fattostorico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo"ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. civ., sez. trib.,27/10/2025, n. 28504; Cass. civ., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass.civ., sez. trib., 26/12/2025, n. 34188); “A seguito della novella legislativadel 2012, sono inammissibili i motivi di ricorso con cui si censural''insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché nonpiù previsti dall'art. 360 c.p.c.” (Cass. civ., sez.

III, 24/10/2025, n.28243).Nel presente caso, però, la motivazione c’è: la ricorrente «ha omessodi indicare se le operazioni dedotte fossero state poste in essere da terzicon la sua firma o dal cointestatario, limitandosi a sostenere di non averNumero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/2026autorizzato detta operazioni, nulla deducendo in ordine ad eventualidisposizioni da parte del cointestatario».E cioè il Tribunale nega in radice che l’originaria attrice abbiaformulato una completa deduzione di inadempimento.Non può dirsi affermato l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], se non siassume che neanche il cointestatario abbia firmato gli ordini inerenti alleoperazioni oggetto di causa.Il ricorso, dunque, si disinteressa della ratio decidendi che sostiene lasentenza impugnata, non si confronta con essa, avendo la ricorrentesempre omesso di prendere posizione circa la presenza del cointestatarioe la sua gestione del conto.2) Secondo motivo di impugnazione:” Violazione e falsaapplicazione in relazione all’art. 2697 c.c. – violazione di norme di dirittoex art. 360 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto statuitodal Tribunale, avrebbe dovuto provare il fatto che le operazioni contestatefossero state richieste o autorizzate dalla correntista, mediante laproduzione in giudizio delle distinte bancarie sottoscritte dalla medesima,relative alle singole operazioni, e avrebbe dovuto, altresì, dimostrare diaver operato con diligenza e che le predette operazioni bancarie nonfossero comunque imputabili ad un proprio inadempimento, inapplicazione dei principi in tema di onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c.Il motivo è inammissibile.2.1) Anche in questo caso va detto che il motivo è inammissibileperché ancora una volta si disinteressa della ratio decidendi della sentenzaimpugnata: il giudice ha detto che non c’è una deduzione diinadempimento, avendo l’attrice taciuto sulla cointestazione del conto edomesso di prendere posizione su tale tema anche dopo che la banca avevasvolto la sua replica.Numero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/2026Pertanto, non ha senso l’affermazione: «L’odierna resistente, dunque,contrariamente a quanto statuito dal Giudice del Tribunale di Cosenza, insede di appello, avrebbe dovuto provare il fatto che le operazionicontestate, fossero state richieste o autorizzate dalla correntista,mediante la produzione in giudizio delle distinte bancarie sottoscritte dallamedesima, relative alle singole operazioni», non avendo la ricorrenteneppure dedotto che le operazioni non fossero state ordinate da [OSCURATO:PERSONA] emancando, dunque, una precisa deduzione di inadempiuto della [OSCURATO:PERSONA],che costringa la stessa a fornire la prova che l’inadempimento non sia adessa imputabile.3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 1856 e 1703 del Codice Civile – violazione dilegge”.La ricorrente censura la sentenza impugnata, laddove afferma che “ildedotto inadempimento posto in essere dalla banca concretizzatosinell’aver posto in essere operazioni bancarie non autorizzate o sottoscritteda parte attrice non rappresenta effettivamente un inadempimento, talepotendosi configurare solo in caso di mancata autorizzazione da parte dientrambi i cointestatari”, reputandola illogica e comportante violazionedelle disposizioni di legge di cui agli artt. 1856 e 1703 del codice civile.La ricorrente osserva che la [OSCURATO:PERSONA] resistente è responsabile per leoperazioni oggetto di causa eseguite in assenza di disposizioni dellacorrentista, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e che dunque si è concretizzato un graveinadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha fornito alcuna provaliberatoria di quanto contestatole.Il motivo è inammissibile.3.1) Questo motivo è ancora una volta inammissibile poiché non siconfronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.Scrive la ricorrente: «Com’è noto le operazioni su conto correntebancario possono essere eseguite soltanto su precisa ed inequivocaNumero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/2026disposizione del correntista.

Pertanto, la banca resistente è responsabileper le operazioni oggetto di causa eseguite in assenza di disposizioni delcorrentista, sig.ra [OSCURATO:PERSONA]».Ma anche in questo caso la ricorrente non prende in considerazione ilfatto che i correntisti erano due: lei e il sig. [OSCURATO:PERSONA].4) Quarto motivo di impugnazione: “Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Erronea e contraddittoria motivazione circa le risultanze istruttorie emersenel corso del giudizio”.La ricorrente censura la sentenza impugnata perché non tiene contodella documentazione versata in atti, dalla quale emerge che la sig.ral’autenticità della firma opposta sulle medesime e, non avendo ottenutoalcun riscontro, si è adoperata per contattare la sede legale della Bancasenza ottenere chiarimenti, e poi ha inviato una raccomandata di messa inmora con la quale disconosceva le predette operazioni e, chiedeva larestituzione della somma indebitamente prelevata pari ad € 2.500,00.La ricorrente lamenta anche di non aver mai ricevuto gli estratti contoperiodici, atteso che gli stessi venivano inviati in un luogo diverso dallaresidenza dichiarata nel contratto.Il motivo è inammissibile.4.1) Nel motivo non vi è menzione di uno specifico fatto storico che ilgiudice avrebbe omesso di considerare.Pertanto, il motivo è inammissibile, e per il resto è denunciato uninesistente vizio motivazionale.5) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Non si fa luogo a condanna alle spese, non essendosi costituita lacontroparte nel giudizio di legittimità.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheNumero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/2026ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 10/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2086/2021 depositata il31/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto, davanti al Giudice diPace di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., riferendo di aver stipulatocon la [OSCURATO:PERSONA] il contratto di conto corrente n. 148201 e che su tale conto sierano verificate delle operazioni non imputabili ad essa:- versamento di € 14.000,00 con assegno circolare in data 19/7/2010;- prelevamento in contanti di € 15.000,00 in data 8/9/2010- prelevamento in contanti di € 1.500,00, in data 17/9/2010.Numero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/2026La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non aver mai autorizzato osottoscritto alcuna delle predette operazioni- per effetto delle quali, si èvista sottrarre la complessiva somma di € 2.500,00 (considerato ilversamento da lei non fatto di €. 14.000)- specificando di non averapposto la propria firma sul modulo bancario di versamento, né su quellorelativo ai prelievi in contanti e di non essersi mai presentata agli sportellibancari nelle date sopra indicate. L’attrice ha chiesto di dichiararel’apocrifia delle sottoscrizioni apposte sui moduli suddetti e laresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli artt. 1856 e 1703 c.c. (inparticolare per avere eseguito operazioni in difetto di ordine delcorrentista, nonché con evidente contraffazione della sua firma) e dicondannarla alla restituzione della somma di €. 2.500,00, oltre adinteressi e rivalutazione, e al risarcimento dei danni.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha contestato le domande.In via istruttoria l’attrice ha chiesto che fosse ordinato alla Bancal’esibizione ex art. 210 c.p.c. della distinta in originale di richiesta diversamenti e prelevamenti. La convenuta ha prodotto lo specimen di firmadell’attrice, ma non le distinte in originale.Con sentenza n. 47/2020, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda,compensando le spese di lite.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello davanti al Tribunale di Cosenza,deducendo l’erroneità della sentenza poiché il giudice di prime cure sisarebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, ritenendo spiegata unadomanda risarcitoria promossa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per il pagamentodi un assegno per difformità o anomalie della firma di traenza, oltre adolersi dell’applicazione di principi giudici non conformi al caso di specie, elamentando l’erronea e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.Il Tribunale di Cosenza, con sentenza pubblicata il 31/10/2021, harilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che il conto corrente in esame eracointestato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (come emergenteNumero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/2026anche dalla documentazione depositata a seguito della richiesta ex art.210 c.p.c.), con facoltà per gli intestatari di operare sul rapportodisgiuntamente, e che il 19/7/2010, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ilversamento sul suo conto dell’assegno di €. 14.000,00, mentre Spizzirriaveva disposto il prelievo di €. 15.000,00 e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanodisposto l’ulteriore prelievo di €. 1.500,00.Il Tribunale, allora, ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di indicarese le operazioni dedotte fossero state poste in essere da terzi con la suafirma o dal cointestatario, limitandosi a sostenere di non aver autorizzatodette operazioni, e ha osservato che la circostanza che la Bancaconvenuta, a seguito dell’ordine di esibizione, avesse omesso di produrreanche la distinta delle operazioni, non dimostrava l’esistenza di distintefirmate dalla [OSCURATO:PERSONA], con firma contraffatta, considerata la prospettazioneambigua offerta dalla stessa, e che non vi erano altri elementi da cuievincere la contraffazione, ben potendo le operazioni di prelievo esserestate autorizzate dal cointestatario.Il Tribunale ha altresì rilevato che il dedotto inadempimento posto inessere dalla banca, concretizzatosi, secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nell’averposto in essere operazioni bancarie non autorizzate o sottoscritte da partepotendosi configurare solo in caso di mancata autorizzazione da parte dientrambi i cointestatari.E ha concluso che l’appellante non aveva adempiuto al proprio onereprobatorio, omettendo di fornire la dimostrazione del fondamento delladomanda di restituzione delle somme richieste, mancandoconseguentemente l’interesse alla verifica dell’autenticità delle firme, nonessendo peraltro dimostrato che le distinte contestate recasseroeffettivamente la sua firma.Numero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/20262) Con ricorso notificato il 28/4/2022 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] haimpugnato la sentenza d’appello del Tribunale di Cosenza, proponendoquattro motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] spa (società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] spa) non siè costituita in sede di legittimitàRAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Manifesta illogicità dellamotivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo dellacontroversia”.La ricorrente sostiene che quanto affermato dalla Corte d’Appello siaassolutamente illogico ed in contrasto con le risultanze degli atti di causa econ la stessa domanda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente evidenzia che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato che sulconto corrente di cui è titolare si sono verificate delle operazioni nonimputabili alla stessa, né da lei mai autorizzate, e che è evidente, dunque,che contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] MariaPia ha disconosciuto le operazioni in questione, rilevando che le stesse nonerano state dalla medesima né poste in essere, né mai autorizzate, ed haallegato sin dall’atto introduttivo “l’apocrifia e falsità delle sottoscrizioniapposte sui moduli bancari”.La ricorrente, allora, afferma che a nulla rileva, a differenza di quantoaffermato dal Tribunale di Cosenza, il fatto che il conto fosse cointestatoad altro soggetto, perché tale circostanza non incide affatto sul giudiziol’apposizione della firma apocrifa della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tempestivamentedisconosciuta dalla stessa e non smentita in giudizio da alcuna provaliberatoria da parte della banca.Precisa la ricorrente che, in base al riparto degli oneri probatori, laBanca avrebbe dovuto dimostrare, a fronte dell’allegazionedell’inadempimento e del disconoscimento delle operazioni de quo, di averNumero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/2026compiuto le predette operazioni con l’autorizzazione dell’intestatario o delcointestatario, dimostrazione invece non avvenuta.Il motivo è inammissibile.1.1) Questo motivo è anzitutto congegnato come vizio motivazionale,che è fuori dal campo di operatività dell’articolo 360, che consente didenunciare il vizio motivazionale solo sotto due aspetti: a) omessaconsiderazione di un fatto decisivo e controverso (e non è questo il caso);b) motivazione radicalmente assente o incomprensibile.In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte: “In seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inquanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza dellamotivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale,di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e dimotivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio dimotivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fattostorico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo"ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. civ., sez. trib.,27/10/2025, n. 28504; Cass. civ., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass.civ., sez. trib., 26/12/2025, n. 34188); “A seguito della novella legislativadel 2012, sono inammissibili i motivi di ricorso con cui si censural''insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché nonpiù previsti dall'art. 360 c.p.c.” (Cass. civ., sez. III, 24/10/2025, n.28243).Nel presente caso, però, la motivazione c’è: la ricorrente «ha omessodi indicare se le operazioni dedotte fossero state poste in essere da terzicon la sua firma o dal cointestatario, limitandosi a sostenere di non averNumero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/2026autorizzato detta operazioni, nulla deducendo in ordine ad eventualidisposizioni da parte del cointestatario».E cioè il Tribunale nega in radice che l’originaria attrice abbiaformulato una completa deduzione di inadempimento.Non può dirsi affermato l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], se non siassume che neanche il cointestatario abbia firmato gli ordini inerenti alleoperazioni oggetto di causa.Il ricorso, dunque, si disinteressa della ratio decidendi che sostiene lasentenza impugnata, non si confronta con essa, avendo la ricorrentesempre omesso di prendere posizione circa la presenza del cointestatarioe la sua gestione del conto.2) Secondo motivo di impugnazione:” Violazione e falsaapplicazione in relazione all’art. 2697 c.c. – violazione di norme di dirittoex art. 360 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto statuitodal Tribunale, avrebbe dovuto provare il fatto che le operazioni contestatefossero state richieste o autorizzate dalla correntista, mediante laproduzione in giudizio delle distinte bancarie sottoscritte dalla medesima,relative alle singole operazioni, e avrebbe dovuto, altresì, dimostrare diaver operato con diligenza e che le predette operazioni bancarie nonfossero comunque imputabili ad un proprio inadempimento, inapplicazione dei principi in tema di onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c.Il motivo è inammissibile.2.1) Anche in questo caso va detto che il motivo è inammissibileperché ancora una volta si disinteressa della ratio decidendi della sentenzaimpugnata: il giudice ha detto che non c’è una deduzione diinadempimento, avendo l’attrice taciuto sulla cointestazione del conto edomesso di prendere posizione su tale tema anche dopo che la banca avevasvolto la sua replica.Numero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/2026Pertanto, non ha senso l’affermazione: «L’odierna resistente, dunque,contrariamente a quanto statuito dal Giudice del Tribunale di Cosenza, insede di appello, avrebbe dovuto provare il fatto che le operazionicontestate, fossero state richieste o autorizzate dalla correntista,mediante la produzione in giudizio delle distinte bancarie sottoscritte dallamedesima, relative alle singole operazioni», non avendo la ricorrenteneppure dedotto che le operazioni non fossero state ordinate da [OSCURATO:PERSONA] emancando, dunque, una precisa deduzione di inadempiuto della [OSCURATO:PERSONA],che costringa la stessa a fornire la prova che l’inadempimento non sia adessa imputabile.3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 1856 e 1703 del Codice Civile – violazione dilegge”.La ricorrente censura la sentenza impugnata, laddove afferma che “ildedotto inadempimento posto in essere dalla banca concretizzatosinell’aver posto in essere operazioni bancarie non autorizzate o sottoscritteda parte attrice non rappresenta effettivamente un inadempimento, talepotendosi configurare solo in caso di mancata autorizzazione da parte dientrambi i cointestatari”, reputandola illogica e comportante violazionedelle disposizioni di legge di cui agli artt. 1856 e 1703 del codice civile.La ricorrente osserva che la [OSCURATO:PERSONA] resistente è responsabile per leoperazioni oggetto di causa eseguite in assenza di disposizioni dellacorrentista, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e che dunque si è concretizzato un graveinadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha fornito alcuna provaliberatoria di quanto contestatole.Il motivo è inammissibile.3.1) Questo motivo è ancora una volta inammissibile poiché non siconfronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.Scrive la ricorrente: «Com’è noto le operazioni su conto correntebancario possono essere eseguite soltanto su precisa ed inequivocaNumero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/2026disposizione del correntista. Pertanto, la banca resistente è responsabileper le operazioni oggetto di causa eseguite in assenza di disposizioni delcorrentista, sig.ra [OSCURATO:PERSONA]».Ma anche in questo caso la ricorrente non prende in considerazione ilfatto che i correntisti erano due: lei e il sig. [OSCURATO:PERSONA].4) Quarto motivo di impugnazione: “Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Erronea e contraddittoria motivazione circa le risultanze istruttorie emersenel corso del giudizio”.La ricorrente censura la sentenza impugnata perché non tiene contodella documentazione versata in atti, dalla quale emerge che la sig.ral’autenticità della firma opposta sulle medesime e, non avendo ottenutoalcun riscontro, si è adoperata per contattare la sede legale della Bancasenza ottenere chiarimenti, e poi ha inviato una raccomandata di messa inmora con la quale disconosceva le predette operazioni e, chiedeva larestituzione della somma indebitamente prelevata pari ad € 2.500,00.La ricorrente lamenta anche di non aver mai ricevuto gli estratti contoperiodici, atteso che gli stessi venivano inviati in un luogo diverso dallaresidenza dichiarata nel contratto.Il motivo è inammissibile.4.1) Nel motivo non vi è menzione di uno specifico fatto storico che ilgiudice avrebbe omesso di considerare.Pertanto, il motivo è inammissibile, e per il resto è denunciato uninesistente vizio motivazionale.5) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Non si fa luogo a condanna alle spese, non essendosi costituita lacontroparte nel giudizio di legittimità.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheNumero registro generale 10708/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 20564/2026Data pubblicazione 18/06/2026ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 10/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20564/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris