CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11525/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contestata la qualificazione del reato di cui al capo B), è inammissibile perché manifestamente infondato e perché generico, avendo la Corte di merito ribadito l'inquadramento del fatto nello schema legale dell'art. 516 cod. pen., essendo emerso, dagli accertamenti espletati, che il prodotto contenuto nella bottiglia etichettata con la dicitura "[OSCURATO:PERSONA] d'Oliva tenuta coratina 100% italiano" non rispettava quanto previsto dalla legge riguardo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, essendo presente nel prodotto olio di semi addizionato con clorofilla, sicché l'imputato ha certamente messo in vendita come genuine di sostanze alimentari che non lo erano, atteso che per sostanza alimentare non genuina deve intendersi anche quella che non contiene le sostanze ed i quantitativi previsti (cfr. Sez. 3, n. 38671 del 06/07/2004, Ciotola, Rv. 229627; cfr. anche Sez. 3, n. 15113 del 20/09/2013, dep. 2014, p.m. in c. Greco, Rv. 259738, nonché Sez. 3, n. 7318 del 14/02/2000, Godino, Rv. 216972); rilevato che il secondo motivo, che censura il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile stante il chiaro disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen., a tenore del quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della (passa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.