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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06836/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18741/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 67B18 L833X ) , rappresentat o e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 43 /20 22 , deposita ta il 17 / 1 / 2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/ 3/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. A [OSCURATO:PERSONA] era notificato un avviso di accertamento presupponendo la distribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base sociale [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, fallita in data 5/5/2015.

2. La CTP di Lucca , con la sentenza n. 308 /20 18 , rigettava il ricorso del contribuente. 3.Con la sentenza n. 43 /2022 la CTR della Toscana respingeva l’appello,confermando la sentenza di primo grado.

Per il giudice di appello: -l’atto notificato aveva raggiunto il suo scopo , avendo il contribuente proposto ricorso, sicché lanotifica non poteva ritenersi inesistente; - l’eccezione d’inesistenza dell’atto impositivo per mancanza di attestazione di conformità della copia cartacea all’originale informatico non era ammissibile in quanto nuova .

Era anche infondata perché la “ mancanza di attestata conformità ” non si estende agli atti impositivi, quale quell o oggetto del giudizio , per le previsioni del d.lgs. n. 217 del 2017; -la ristretta base sociale (tre soci) giustificava la presunzione posta a base dell’accertamento.

Ilcontribuente avrebbe dovuto dimostrare che gli utili fossero stati accantonati o redistribuiti mentre si era limitato a commentare alcuni dati contabili, senza fornire prove; - l’accertamento societario era definitivo e l’assenza di un bilancio rendeva meramente indicativi i prospetti riferiti agli ammortamenti.

Laprova di ulteriori costi veniva offerta richiamando documenti privi di rilevanza probatoria per la loro incompletezza .

Era riscontrabile una tendenziale inattendibilità della contabilità, anche con riferimento all’inventario. 4.Il contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi mentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo , rubricato « violazione o falsa applicazione dell’art. 60 D.P.R. 600/1973, art. 29 D.L. 78/2010, degli artt. 137 e segg. e 148 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.»,il ricorrente lamenta che il giudice avrebbe dovuto accertare l’inesistenza giuridica dell’atto impositivo per il vizio di notifica, senza che assumarilevanza il fatto che il contribuente si fosse difeso.

Non si comprendeva quale atto fosse stato inviato per raccomandata e da chi fosse stato spedito,sicché doveva essersi trattato di un invio diretto da parte dellostesso soggetto che ne era l’autore .

2. Il motivo è infondato.

I n assenza di valide ragioni per discostarsene, deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cuila notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo d’imposizione tributaria.

Il vizio di nullità ovvero d ’ inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, come nel caso in cui sia stato impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo(Cass. 26310/2021, Cass. 21071/2018, Cass. 1238/2014 e Cass. 9036/2015).

3. Con il secondo motivo, rubricato «violazione o falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e all’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma n. 4) c.p.c.», il ricorrente denuncia che il giudice di appello ha omesso di valutare l’eccezione relativa all’assenza dell’attestazione di conformità della copia cartacea dell’atto impositivo all’originale informatico.

La doglianza era stata puntualmente sollevata anche nel giudizio di primo grado.Alla data del 16/11/2016 l’Ufficio non poteva attestare la conformità all’originale ex art. 23 d.lgs. n. 82 del 2005 in quanto l’equiparazione dell’efficacia probatoria della copia analogica all’originale informatico valeva solo per gli atti non tributari.

4. Il motivo,prima ancora che infondato, è inammissibile. 4.1 Non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia perché il giudice di appello non si è limitato a ritenere nuova l’eccezione di mancata attestazione di conformità della copia cartacea all’originale informatico ma ha aggiunto: “ad ogni buon conto, peraltro tale mancanza di attestata conformità non si estende agli atti impositivi quale quello oggetto di giudizio, come emerge dalla normativa vigente in materia (d.lgs. 217/17 e successive modifiche)” (v. motivazione della sentenza, pag. 3). 4.2 L’eccezione del contribuente è anche infondata.

Il comma 6, prima parte, dell'art. 2 del CAD, nel testo vigente nel periodo dal 14 settembre 2016 al 26 gennaio 2018, disponeva: "Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali".

La limitazione non riguardava gli avvisi di accertamento , che pertanto, a decorrere dal 14 settembre 2016, potevano essere legittimamente emessi con la forma del documento informatico e sottoscritti con firma digitale(Cass. 1150/2021).

5. Con il terzo motivo, rubricato « violazione o falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., con riferimento agli articoli 39 e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 47 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), in relazione all’art. 360, primo comma n. 3) c.p.c.», il ricorrente deduce a) che i giudici regionali hanno ignorato che nessun utile extracontabile avrebbe potuto essere distribuito perché nessun utile era stato accertato; b) che l’Agenzia non aveva accertato ricavi in nero ma disconosciuto dei costi anche se adeguatamente documentati; c) che , nonostante la cristallizzazione della pretesa in capo alla società, il socio poteva contestare il contenuto dell’avviso di accertamento.

6. Il motivo è inammissibile perché si confronta solo in parte con la ratio decidendidella sentenza impugnata.

Il giudice di secondo grado afferma che non vi era prova dei costi che il ricorrente intendeva far valere ai fini di una diversa quantificazione degli utili e che la documentazione cheil medesimo aveva depositato era inattendibile .

Non si è limitato a sostenere che, stante la definitività dell’avviso societario, il socio della società di capitali non avrebbe più potuto contestare l’esistenza di utili extracontabili.

P ur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, parte ricorrente, in realtà,mira ad ottenere da questa Corte la rivalutazione dei fatti già operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.8758/2017).

Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è dunque l’analisi e l’applicazione delle norme invocate, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass.17744/2022 e Cass. 3340/2019).Questa Corte ha tuttavia più volte chiarito che con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa (Cass.23872/2020).

7. Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, nella somma di euro 4.300,00 per compensi, seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità , liquidate nella somma di euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18741/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 67B18 L833X ) , rappresentat o e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 43 /20 22 , deposita ta il 17 / 1 / 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/ 3/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA] era notificato un avviso di accertamento presupponendo la distribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base sociale [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, fallita in data 5/5/2015. 2. La CTP di Lucca , con la sentenza n. 308 /20 18 , rigettava il ricorso del contribuente. 3.Con la sentenza n. 43 /2022 la CTR della Toscana respingeva l’appello,confermando la sentenza di primo grado. Per il giudice di appello: -l’atto notificato aveva raggiunto il suo scopo , avendo il contribuente proposto ricorso, sicché lanotifica non poteva ritenersi inesistente; - l’eccezione d’inesistenza dell’atto impositivo per mancanza di attestazione di conformità della copia cartacea all’originale informatico non era ammissibile in quanto nuova . Era anche infondata perché la “ mancanza di attestata conformità ” non si estende agli atti impositivi, quale quell o oggetto del giudizio , per le previsioni del d.lgs. n. 217 del 2017; -la ristretta base sociale (tre soci) giustificava la presunzione posta a base dell’accertamento. Ilcontribuente avrebbe dovuto dimostrare che gli utili fossero stati accantonati o redistribuiti mentre si era limitato a commentare alcuni dati contabili, senza fornire prove; - l’accertamento societario era definitivo e l’assenza di un bilancio rendeva meramente indicativi i prospetti riferiti agli ammortamenti. Laprova di ulteriori costi veniva offerta richiamando documenti privi di rilevanza probatoria per la loro incompletezza . Era riscontrabile una tendenziale inattendibilità della contabilità, anche con riferimento all’inventario. 4.Il contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi mentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo , rubricato « violazione o falsa applicazione dell’art. 60 D.P.R. 600/1973, art. 29 D.L. 78/2010, degli artt. 137 e segg. e 148 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.»,il ricorrente lamenta che il giudice avrebbe dovuto accertare l’inesistenza giuridica dell’atto impositivo per il vizio di notifica, senza che assumarilevanza il fatto che il contribuente si fosse difeso. Non si comprendeva quale atto fosse stato inviato per raccomandata e da chi fosse stato spedito,sicché doveva essersi trattato di un invio diretto da parte dellostesso soggetto che ne era l’autore . 2. Il motivo è infondato. I n assenza di valide ragioni per discostarsene, deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cuila notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo d’imposizione tributaria. Il vizio di nullità ovvero d ’ inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, come nel caso in cui sia stato impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo(Cass. 26310/2021, Cass. 21071/2018, Cass. 1238/2014 e Cass. 9036/2015). 3. Con il secondo motivo, rubricato «violazione o falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e all’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma n. 4) c.p.c.», il ricorrente denuncia che il giudice di appello ha omesso di valutare l’eccezione relativa all’assenza dell’attestazione di conformità della copia cartacea dell’atto impositivo all’originale informatico. La doglianza era stata puntualmente sollevata anche nel giudizio di primo grado.Alla data del 16/11/2016 l’Ufficio non poteva attestare la conformità all’originale ex art. 23 d.lgs. n. 82 del 2005 in quanto l’equiparazione dell’efficacia probatoria della copia analogica all’originale informatico valeva solo per gli atti non tributari. 4. Il motivo,prima ancora che infondato, è inammissibile. 4.1 Non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia perché il giudice di appello non si è limitato a ritenere nuova l’eccezione di mancata attestazione di conformità della copia cartacea all’originale informatico ma ha aggiunto: “ad ogni buon conto, peraltro tale mancanza di attestata conformità non si estende agli atti impositivi quale quello oggetto di giudizio, come emerge dalla normativa vigente in materia (d.lgs. 217/17 e successive modifiche)” (v. motivazione della sentenza, pag. 3). 4.2 L’eccezione del contribuente è anche infondata. Il comma 6, prima parte, dell'art. 2 del CAD, nel testo vigente nel periodo dal 14 settembre 2016 al 26 gennaio 2018, disponeva: "Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali". La limitazione non riguardava gli avvisi di accertamento , che pertanto, a decorrere dal 14 settembre 2016, potevano essere legittimamente emessi con la forma del documento informatico e sottoscritti con firma digitale(Cass. 1150/2021). 5. Con il terzo motivo, rubricato « violazione o falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., con riferimento agli articoli 39 e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 47 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), in relazione all’art. 360, primo comma n. 3) c.p.c.», il ricorrente deduce a) che i giudici regionali hanno ignorato che nessun utile extracontabile avrebbe potuto essere distribuito perché nessun utile era stato accertato; b) che l’Agenzia non aveva accertato ricavi in nero ma disconosciuto dei costi anche se adeguatamente documentati; c) che , nonostante la cristallizzazione della pretesa in capo alla società, il socio poteva contestare il contenuto dell’avviso di accertamento. 6. Il motivo è inammissibile perché si confronta solo in parte con la ratio decidendidella sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado afferma che non vi era prova dei costi che il ricorrente intendeva far valere ai fini di una diversa quantificazione degli utili e che la documentazione cheil medesimo aveva depositato era inattendibile . Non si è limitato a sostenere che, stante la definitività dell’avviso societario, il socio della società di capitali non avrebbe più potuto contestare l’esistenza di utili extracontabili. P ur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, parte ricorrente, in realtà,mira ad ottenere da questa Corte la rivalutazione dei fatti già operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.8758/2017). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è dunque l’analisi e l’applicazione delle norme invocate, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass.17744/2022 e Cass. 3340/2019).Questa Corte ha tuttavia più volte chiarito che con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa (Cass.23872/2020). 7. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, nella somma di euro 4.300,00 per compensi, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità , liquidate nella somma di euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont
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