CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] in quanto il lavoro di autista prospettato non sarebbe compatibile con le esigenze della misura alternativa, e ha accolto la subordinata istanza di detenzione domiciliare; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta competenza del Tribunale di sorveglianza di Torino in luogo, considerato che il condannato è libero, di quello di residenza e in via subordinata sul punto si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma; Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale anche solo al fine di svolgere attività di volontariato; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo di ricorso è manifestamente infondata in quanto l'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. prevede espressamente che il criterio di attribuzione della competenza collegato alla residenza del condannato è comunque recessivo rispetto ad altre e specifiche previsioni, come quella contenuta nell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., che risulta coerente con il sistema e con la necessità, in caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero, che la richiesta sia seguita dal Tribunale competente per la sede dove è l'ufficio dell'organo dell'accusa (così già Sez. 1, n. 1693 del 15/04/1992, Massaro, Rv. 190360 - 01), ragione questa per la quale la questione di legittimità costituzionale della norma risulta manifestamente infondata; Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto il Tribunale ha dato adeguata e coerente spiegazione della ragione per cui ha ritenuto incompatibile l'attività lavorativa prospettata (peraltro pervenuta solo t/a ultimo e sulla quale non era stato possibile effettuare il necessario approfondimento) e, invece, ha ritenuto idonea la diversa e più contenitiva misura disposta, ciò anche con riferimento all'opportunità di svolgere l'attività di volontariato in una prospettiva di risocializzazione e questo, peraltro,, pure di fatto prevedendo le modalità di esecuzione, evidentemente da concordare con l'ente di riferimento al fine di procedere a una concreta pianificazione delle stesse; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); v Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle