CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 dicembre 2023
Cassazione n. 06464/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8448/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti – avverso la SENTENZAdella CORTE d 'APPELLO TORINO n. 958/2020 depositata il29/09/2020. R.g. n. 8448 del 2021 Ad. 13/12/2023; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 13/12/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] I professori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente il primo già p reside e il secondo d irettore di un Dipartimento della Facoltà di Lettere e Filosofia, dell’Università degli Studi di Torino, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, il professor [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale e la pubblicazione della sentenza in relazione alle frasi, ritenute lesive della loro reputazione, riportate nella prefazione di un volumetto, del quale i l convenuto era autore, dal titolo Per non segnate vie, pubblicato , per i tipi della Casa editrice Res di proprietà della moglie dello stesso Chiodo, a spese del capitolo fondi per la ricerca di cui il professor Chiodo era assegnatario, nell’ambito di un progetto di ricerca. Per un’analoga precedente iniziativa editoriale, per la quale pure aveva chiesto il finanziamento da parte dell’Università, il professorChiodo era stato sottoposto a procedimento disciplinare, dal Consiglio di Facoltà , conclusosi con la sanzione della censura, per non essersi astenuto all’atto del voto su lla richiesta di finanziamento di un volumetto trattante di poesia latina. Il professor Chiodo s i costituì , tempestivamente, in giudizio deducendo che le frasi della prefazione, del volumetto Per non segnate vie, erano estrapolate dal contesto e comunque rappresentavano solo l’indignazione da lui espressa per essere stato sospettato di peculato su fondi pubblici. [OSCURATO:PERSONA] respinse l a domand a del Massobrio e del Maltese. I soccombentiimpugnarono la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte territoriale. R.g. n. 8448 del 2021 Ad. 13/12/2023; est. C. [OSCURATO:PERSONA] d ’appello di Torino , con sentenza n. 958 del 29/09/2020, ha accolto l’impugnazione e ha condann ato il Chiodo al risarcimento del danno in favore degli appellanti, in ragione di cinquemila euro ciascuno. Avverso la sentenza n. 958 del 29/09/2020 propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , affidandosi a quattro motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con un unico controricorso, al quale è seguita memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] I motiviproposti dal ricorrente sono i seguenti. 1) violazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c od . p roc . civ., per omessa valutazione di un fatto storico escludente il carattere diffamatorio, per aver la Corte d’appello ritenuto false e offensive le affermazioni circa il fatto che i parenti dei controricorrenti, definiti «faccendieri» e « prestatomi » ricoprissero incarichi presso la [OSCURATO:PERSONA] dell’Orso. Ritiene il ricorrente che l’aver riferito un fatto di cronaca vero (i conflitti di interessi tra docenti) riportando una circostanza inesatta (l’aver indicato il ricorrente come «prestatomi»della [OSCURATO:PERSONA] dell’Orso la figlia e la moglie del Massobrio) di per sé non è un fatto produttivo di danno. 2) violazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c od . p roc . civ., per omesso esame di fatti storici relativi alla veridicità di quanto esposto nella prefazione del volumettoPer non segnate vie, per aver la Corte d’appelloritenuto non veritiere le affermazioni del ricorrente, laddove invece egli aveva depositato in atti le prove della sussistenza di rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] dell’Orso e i parenti di Massobrio e Maltese, come risultava dalla visura della C.C.I.A.A. R.g. n. 8448 del 2021 Ad. 13/12/2023; est. C. Valle che documenta che il Massobrio era ed era stato titolare di cariche della Editrice dell’Orso, che il figlio del Maltese aveva avutorapporti con tale casa editrice come tuttofaree che la S ar a Massobrio , figlia del professore Massobrio a vev a cessato l’incarico di Consigliere di amministrazione della detta Casa editrice quando il padre ne divenne presidente, ossia nel 2014. 3) violazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c od . p roc . civ., per omesso esame di fatti storici relativi alla continenza di quanto esposto nella prefazione del volumetto, per aver errato la Corte d ’appello nel ritenere sproporzionato l’utilizzazione di espressioni oggettivamente lesive dell’onore del Massobrio e del Maltese, laddove il ricorrente attribuisce al loro conflitto di interessi il degrado e lo sfacelo in cui versa l’Università Italiana. Il ricorrente sostieneche in realtà aveva inteso esercitare un legittimo diritto di critica nei confronti del complessivo sistema universitario successivo alla «riforma Gelmini», partendo dalla ricostruzione delle sue vicende personali relative alla pubblicazione del suo libro. 4) violazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c od . p roc . civ., laddove la sentenza ritiene il superamento del limite della pertinenza, con riguardo alla ritenuta inesistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di fatti relativi alla sanzione subita dal ricorrente nonché alle vicende relative ai conflitti di interesse degli altri docenti, per vicende ritenute analoghe. I l ricorrente ritiene sussistente l’elemento della pertinenza poiché l’interesse alla vicenda, pur non riguardando la generalità dei cittadini, concerne una categoria di soggetti di un settore specialistico. Tutti i motivi di ricorso sono formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ossia per omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti. La suddetta articolazione delle censure non ne preclude l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 4, codice di rito, a R.g. n. 8448 del 2021 Ad. 13/12/2023; est. C. Valle causa della sussistenza di decisione conformi (cd. doppia conforme), atteso che il Tribunale di Torino ha escluso il carattere diffamatorio dello scritto del Chiodo, mentre la Corte territoriale lo ha ritenuto tale, cosicché i fatti risultano diversi (o quantomeno diversi nella valutazione giudiziale). Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. Essi sonofondati. Dall’articolazione complessiva dello scritto del Chiodo, la prefazione al volumetto Per non segnate vie , risulta ch e egli ha inteso assumere una posizione favorevole, in modo paradossale, al sistema delle case editrici a conduzione familiare, contrapponendo la propria posizione, di soggetto sanzionato per non essersi astenuto al momento del voto sulla richiesta di fondi per una pubblicazione da realizzare dalla casa editrice Res, della propria moglie e quella dei professori Massobrio e Maltese, ai quali alcun addebito di conflitto d’interessi era mosso, pur versando in situazione analoghe e ciò, nella prospettiva critica del Chiodo, tenuto conto dell’uso invalso nell’ambito universitario (perlomeno torinese) di far stampare opere della facoltà di lettere da case editrici di riferimento familiare di alcuni docenti, il che avveniva da lungo tempo e incontestabilmente, come avvalorato dalla risalente vicenda Graf-Loescher, e per fini non di guadagno personale dei docenti ma per ottenere una minimizzazione dei costi. La circostanza che nelle pagine della prefazione al volumetto Per non segnate vie siano riferite delle situazioni di potenziali conflitti d’interesse, quali quelli tra il Massobrio e la di lui figlia Sara ovvero tra il Maltese e il di lui figlio Arun, con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Orso non assume carattere diffa ma torio in considerazionedella circostanza che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] assunse la carica di consigliera d’amministrazione nella C asa R.g. n. 8448 del 2021 Ad. 13/12/2023; est. C. [OSCURATO:PERSONA]Orso dal 2003 al 2014, quando il professor Massobrio assunse la carica di presidente del consiglio di amministrazione e che la compagine societaria di detta casa editrice vede una partecipazione maggioritaria del di lei padre, pari al cinquanta per cento (con ripartizione delle restanti quote tra altre due persone fisiche, non parti in causa). L’uso del termine prestanome, sebbene non particolarmente accorto non è di per sé diffamatorio in quanto di uso comune in ambito legale e invero i manuali di diritto privato di epoca liberale ne fanno ampio uso, insieme a termini quali testa di legno o uomo di paglia , al fine di spiegare le fattispecie di simulazione soggettiva. La Corte territoriale, alla pag. 11, omette l’esame di un fatto, laddove afferma che uno dei figli del professor Maltese, e precisamente Arun, fosse titolare di un’impresa individuale e che il fatto che eglisvolgesse attività di tuttofare presso la Casa editrice dell’Orso non rilevava in alcun modo: i l termine tuttofare è l’esatta corrispondenza dell’espressione latina factotum, come dovrebbe essere ben noto a tutti i protagonisti della vicenda, professori universitari di lettere e letteratura italiana, e di per sé non assume carattere diffamatorio, come afferma la stessa Corte in un precedente passaggio della motivazione, alla pag. 10, in principio. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non trova adeguata motivazione a che la detta veritiera circostanza, ossia l’essere i figli del Massobrio e del Maltese consiglieri della casa editrici e impegnati in molteplici compiti presso la stessa, avente circostanza scriminante, non sia stata rilevata dalla Corte d’appello, sebbene su di essa avesse incentrato gran parte della propria argomentazione al fine di ritenere comprovata la diffamazione. Sul punto deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, pure ben nota alla Corte territoriale, che l’ha ampiamente citata ad apertura della propria motivazione, sulla liceità, nell’ambito di un discorso R.g. n. 8448 del 2021 Ad. 13/12/2023; est. C. Valle complessivamente critico, di dati non del tutto precisi (quali quelli relativi ai tempi in cui [OSCURATO:PERSONA] fu parte del consiglio di amministrazione della casa editrice o dell’impegno di [OSCURATO:PERSONA] nella stessa casa editrice come tuttofare) purché (Cass.n. 25420 del 26/10/2017 Rv. 646634 - 03) si riscontri la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca). Il terzo motivo di ricorso attiene al tema della continenza. Il mezzo si profila anch’esso fondato. Ciò in quanto la Corte territoriale ha, nella valutazione dello scritto del Chiodo, omesso di considerare che le affermazioni, a pag. 7, relative alla finalità « di illustrare, attraverso questo pur minimo episodio, la condizione di degrado se non propriamente di sfacelo» dell’università italianaerano seguite, alle pag. 14 da quella relativa agli effetti sull’università italiana della riforma attuata nel corso della legislatura 2008 –2011 durante il Ministero Gelmini, dal nome della relativa Ministra dell’Istruzione, definiti quali «un delirio burocratico per di più condito da una propaganda che ciancia di valorizzazione del merito, di contenimento delle spese, di lotta ala corruzione, ma di fatto produce delle autentiche farse, come quelle dell’Anvur o dell’[OSCURATO:PERSONA]». Queste ultime affermazioni collocano le precedenti in un più generale discorso, di carattere soggettivo ma non di meno critico, fatto dal professor Chiodo sull’università italiana, anch’esso non privo di connotati di verità, quantomeno putativa. Su dette successive affermazioni, costituenti un fatto controverso, non risulta esservi stato esame da parte della Corte territoriale. Il quarto, e ultimo motivo, attiene alla pertinenza ossia all’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. La Corte d’appello l’ha esclusa, ritenendo che lo scritto del professo r Chiodo ad apertura del volumetto non fosse connotato da un interesse R.g. n. 8448 del 2021 Ad. 13/12/2023; est. C. Valle pubblico alla divulgazione dei fatti in quanto questi attenevano esclusivamente al procedimento disciplinare e in quanto diretto a una cerchia limitata di soggetti, ossia ai docenti delle facoltà umanistiche. Il ricorrente evidenzia che la Corte ha omesso di valutare parti ulteriori dello scritto, nelle quali si faceva rilevare che l’opera era necessariamente incompleta ed era stata possibile soltanto grazie alla dedizione di altra persona. Il motivo può ritenersi assorbito dall’accoglimento dei primi tre, dovendosi, nondimeno, ribadire che (Cass. n. 25 del 7/01/2009 Rv. 606355 -01) « qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica». Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è , pertanto, cassata e, dovendosi procedere a ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rimessa alla stessa Corte d’appello di T o ri n o , in diversa composizione, che si atterrà a quanto in questa sede statuito. Il giudice di rinvio dovrà provvedere, altresì, alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. R.g. n. 8448 del 2021 Ad. 13/12/2023; est. C. Valle P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata; rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere