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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 23681/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8926/2021 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso sentenza n. 2461/2020 della Corte d’appello di Milano, depositata il 1°/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ……………..

Rilevato che: -la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2461/2020 depositata il 1°/10/2020, ha respinto il gravame di del Ministero Ric. 2021n. 08926sez.

M1 - ud. 13 - 07 - 2022 dell’Interno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione di quest’ultima avverso provvedimento del 9/11/2016 del Questore di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari, ai sensi dell’art.22, comma 3, d.lgs. 251/2007, in qualità di coniuge di cittadino tunisino, titolare dello status di rifugiato: la straniera aveva fatto ingresso in Italia, nel 2015, senza regolare visto di ingresso, ed aveva contratto matrimonio, nel luglio 2016, con cittadino tunisino; nel novembre 2016, a seguito di decreto prefettizio di espulsione, ai sensi dell’art.13 , comma 2, lett.a) d.lgs. 286/1998, la Questura di Milano considerava irricevibile l’istanza, volta al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari, in qualità di coniuge di rifugiato, inoltrata dalla Msahal, stante l’irregolare ingresso e permanenza della straniera nel territorio nazionale; -in particolare, i giudici d’appello hanno ritenuto che il disposto dell’art.22, in rapporto al precedente art.2, d.lgs. 252/2007, che ricomprende tra i familiari dei titolari dello status di rifugiato coloro che, già prima dell’ingresso del rifugiato in Italia, appartenevano al nucleo familiare, doveva essere interpretato estensivamente, con conseguente applicazione della disposizione anche in caso di matrimonio tra lo straniero ed il rifugiato contratto in Italia, successivamente all’ingresso del rifugiato in Italia; -la Corte d’appello ha osservato che l’ultimo periodo della lett.c) dell’art.30 (richiamato dall’art.22 d.lgs. 251/2007) deve essere inteso nel senso che al familiare straniero del titolare dello status di rifugiato è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari , a prescindere« dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare», rilevando, ai fini dell’accertamento necessario della non fittizietà del vincolo Ric. 2021n. 08926sez.

M1 - ud. 13 - 07 - 2022 matrimoniale, che, nella specie, il cittadino tunisino titolare dello statusdi rifugiato aveva riferito di avere vissuto un periodo in Marocco, prima di arrivare in Italia, ove aveva conosciuto la Msahal, sposata solo con rito religioso, la quale lo aveva raggiunto, nel 2015, in Italia, ove i due si erano sposati nel luglio 2016 e tuttora convivevano e tale versione dei fatti era verosimile; -avverso la suddetta pronuncia, Ministero dell’Interno propone ricorso per cassazione, notificato il 1°/4/21 al procuratore domiciliatario nel giudizio di appello della richiedente, affidato a unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolge difese); i l Ministero ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.2 d.lgs. 251/2007, 22 d.lgs. 251/2007 e 30, comma 1, lett.c), d.lgs. 286/1998, in relazione all’interpretazione estensiva seguita dalla Corte territoriale di una disposizione derogatoria in senso favorevole del richiedente; Ritenuto che: -esaminati gli atti, non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., in difetto di precedenti specifici di questo giudice di legittimità, e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375 comma 2 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 1 bis legge 25 ottobre 2016, n.197; P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8926/2021 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso sentenza n. 2461/2020 della Corte d’appello di Milano, depositata il 1°/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. …………….. Rilevato che: -la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2461/2020 depositata il 1°/10/2020, ha respinto il gravame di del Ministero Ric. 2021n. 08926sez. M1 - ud. 13 - 07 - 2022 dell’Interno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione di quest’ultima avverso provvedimento del 9/11/2016 del Questore di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari, ai sensi dell’art.22, comma 3, d.lgs. 251/2007, in qualità di coniuge di cittadino tunisino, titolare dello status di rifugiato: la straniera aveva fatto ingresso in Italia, nel 2015, senza regolare visto di ingresso, ed aveva contratto matrimonio, nel luglio 2016, con cittadino tunisino; nel novembre 2016, a seguito di decreto prefettizio di espulsione, ai sensi dell’art.13 , comma 2, lett.a) d.lgs. 286/1998, la Questura di Milano considerava irricevibile l’istanza, volta al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari, in qualità di coniuge di rifugiato, inoltrata dalla Msahal, stante l’irregolare ingresso e permanenza della straniera nel territorio nazionale; -in particolare, i giudici d’appello hanno ritenuto che il disposto dell’art.22, in rapporto al precedente art.2, d.lgs. 252/2007, che ricomprende tra i familiari dei titolari dello status di rifugiato coloro che, già prima dell’ingresso del rifugiato in Italia, appartenevano al nucleo familiare, doveva essere interpretato estensivamente, con conseguente applicazione della disposizione anche in caso di matrimonio tra lo straniero ed il rifugiato contratto in Italia, successivamente all’ingresso del rifugiato in Italia; -la Corte d’appello ha osservato che l’ultimo periodo della lett.c) dell’art.30 (richiamato dall’art.22 d.lgs. 251/2007) deve essere inteso nel senso che al familiare straniero del titolare dello status di rifugiato è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari , a prescindere« dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare», rilevando, ai fini dell’accertamento necessario della non fittizietà del vincolo Ric. 2021n. 08926sez. M1 - ud. 13 - 07 - 2022 matrimoniale, che, nella specie, il cittadino tunisino titolare dello statusdi rifugiato aveva riferito di avere vissuto un periodo in Marocco, prima di arrivare in Italia, ove aveva conosciuto la Msahal, sposata solo con rito religioso, la quale lo aveva raggiunto, nel 2015, in Italia, ove i due si erano sposati nel luglio 2016 e tuttora convivevano e tale versione dei fatti era verosimile; -avverso la suddetta pronuncia, Ministero dell’Interno propone ricorso per cassazione, notificato il 1°/4/21 al procuratore domiciliatario nel giudizio di appello della richiedente, affidato a unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolge difese); i l Ministero ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.2 d.lgs. 251/2007, 22 d.lgs. 251/2007 e 30, comma 1, lett.c), d.lgs. 286/1998, in relazione all’interpretazione estensiva seguita dalla Corte territoriale di una disposizione derogatoria in senso favorevole del richiedente; Ritenuto che: -esaminati gli atti, non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., in difetto di precedenti specifici di questo giudice di legittimità, e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375 comma 2 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 1 bis legge 25 ottobre 2016, n.197; P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udie
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