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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34608/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in proc. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.

A. Venegoni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., e per l'effetto ha annullato la sanzione dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni due inflittagli dal Consiglio di disciplina per aver cucinato all'interno della cella al di fuori dell'orario consentito.

Il Tribunale ha affermato l'illegittimità dell'ordine di servizio che consente di cuocere all'interno della camera di pernottamento soltanto in due prestabilite fasce orarie, perché la previsione di fasce orarie finisce per incidere, ledendolo, sul diritto del detenuto a cucinare, ora riconosciuto a seguito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018.

Ha conseguentemente ritenuto l'insussistenza dell'illecito disciplinare.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia con la rappresentanza e difesa dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.

La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi non incide né pregiudica un diritto soggettivo del detenuto, ma regola una mera modalità di esercizio del diritto che rimane di ampia fruizione. [OSCURATO:PERSONA] penitenziario riconosce all'amministrazione il potere di disciplinare le modalità da osservare in merito alla possibilità di cottura di generi alimentari "senza carattere di continuità" - art. 13 d.P.R. n. 230 del 2000 -.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione e vizio per esercizio di una potestà riservata ad un organo amministrativo dello Stato.

Con motivazione illogica e contraddittoria il Tribunale ha sindacato nel merito una scelta discrezionale dell'Amministrazione, così esorbitando ai limiti del proprio potere.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., limitatamente alle parole «e cuocere cibi», dopo aver rilevato che il divieto di cottura dei cibi, in quanto previsto in via generale e astratta in riferimento ai detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato, era privo di ragionevole giustificazione.

Ha precisato che la previsione di quel divieto, siccome incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione, si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario, dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva.

Ha inoltre evidenziato che non era imprescindibile accertare o meno l'esistenza di un diritto fondamentale dei detenuti a cuocere i cibi nella propria cella, ma era necessario riconoscere anche a chi si trovasse ristretto secondo le modalità di cui all'art. 41-bis ord. pen. la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana.

3. L'intervento della Corte costituzionale ha avuto ad oggetto il divieto assoluto di cuocere i cibi (previsto nel citato articolo per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale), e non ha intaccato la potestà regolamentare dell'Amministrazione penitenziaria, per la predisposizione di regole specifiche per l'esercizio di tale diritto sì da tener conto delle esigenze di disciplina della vita all'interno dell'Istituto.

La conseguenza è che il sindacato della magistratura di sorveglianza è ammissibile nei limiti in cui si ritenga che la disciplina regolamentare determini una compressione del diritto soggettivo del detenuto di tale gravità da essere equiparata di fatto alla sua negazione; in assenza di tali condizioni, il sindacato giurisdizionale si sovrappone indebitamente all'esercizio dei poteri demandati dalla legge all'Amministrazione penitenziaria per la disciplina delle modalità di esercizio dei diritti dei detenuti.

4. Nel caso in esame non è stata messa in evidenza quale sarebbe stata in concreto l'incidenza del provvedimento dell'Amministrazione sul diritto del detenuto e non è stata illustrata in termini sufficientemente specifici una lesione o una grave compressione di quel diritto.

Il Tribunale si è limitato ad affermare che la previsione di stretti orari, che in parte coincidono con l'orario di svolgimento di altre attività trattamentali, incide sul diritto del detenuto.

In tal modo ha operato una valutazione in astratto, pertanto generica, che non ha preso in considerazione la concretezza della situazione in cui si trova l'interessato.

Non ha poi chiarito se le disposizioni \ / 2 regolamentari siano in concreto espressione di irragionevoli disparità di trattamento con i detenuti non interessati dal regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., e conseguentemente non ha fatto emergere una possibile irragionevolezza di quella disciplina, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale "in tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio" (Conf. n. 4031 del 2021, n. 7192 del 2021, n. 7193 del 2021 e n. 7194 del 2021) - Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532 -.

5. Alla stregua di tali considerazioni, non essendo necessarie nuove valutazioni di merito, il provvedimento impugnato e quello confermato del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila devono essere annullati senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento del Magistrato di sorveglian

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in proc. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. A. Venegoni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., e per l'effetto ha annullato la sanzione dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni due inflittagli dal Consiglio di disciplina per aver cucinato all'interno della cella al di fuori dell'orario consentito. Il Tribunale ha affermato l'illegittimità dell'ordine di servizio che consente di cuocere all'interno della camera di pernottamento soltanto in due prestabilite fasce orarie, perché la previsione di fasce orarie finisce per incidere, ledendolo, sul diritto del detenuto a cucinare, ora riconosciuto a seguito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018. Ha conseguentemente ritenuto l'insussistenza dell'illecito disciplinare. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia con la rappresentanza e difesa dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi non incide né pregiudica un diritto soggettivo del detenuto, ma regola una mera modalità di esercizio del diritto che rimane di ampia fruizione. [OSCURATO:PERSONA] penitenziario riconosce all'amministrazione il potere di disciplinare le modalità da osservare in merito alla possibilità di cottura di generi alimentari "senza carattere di continuità" - art. 13 d.P.R. n. 230 del 2000 -. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione e vizio per esercizio di una potestà riservata ad un organo amministrativo dello Stato. Con motivazione illogica e contraddittoria il Tribunale ha sindacato nel merito una scelta discrezionale dell'Amministrazione, così esorbitando ai limiti del proprio potere. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., limitatamente alle parole «e cuocere cibi», dopo aver rilevato che il divieto di cottura dei cibi, in quanto previsto in via generale e astratta in riferimento ai detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato, era privo di ragionevole giustificazione. Ha precisato che la previsione di quel divieto, siccome incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione, si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario, dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva. Ha inoltre evidenziato che non era imprescindibile accertare o meno l'esistenza di un diritto fondamentale dei detenuti a cuocere i cibi nella propria cella, ma era necessario riconoscere anche a chi si trovasse ristretto secondo le modalità di cui all'art. 41-bis ord. pen. la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana. 3. L'intervento della Corte costituzionale ha avuto ad oggetto il divieto assoluto di cuocere i cibi (previsto nel citato articolo per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale), e non ha intaccato la potestà regolamentare dell'Amministrazione penitenziaria, per la predisposizione di regole specifiche per l'esercizio di tale diritto sì da tener conto delle esigenze di disciplina della vita all'interno dell'Istituto. La conseguenza è che il sindacato della magistratura di sorveglianza è ammissibile nei limiti in cui si ritenga che la disciplina regolamentare determini una compressione del diritto soggettivo del detenuto di tale gravità da essere equiparata di fatto alla sua negazione; in assenza di tali condizioni, il sindacato giurisdizionale si sovrappone indebitamente all'esercizio dei poteri demandati dalla legge all'Amministrazione penitenziaria per la disciplina delle modalità di esercizio dei diritti dei detenuti. 4. Nel caso in esame non è stata messa in evidenza quale sarebbe stata in concreto l'incidenza del provvedimento dell'Amministrazione sul diritto del detenuto e non è stata illustrata in termini sufficientemente specifici una lesione o una grave compressione di quel diritto. Il Tribunale si è limitato ad affermare che la previsione di stretti orari, che in parte coincidono con l'orario di svolgimento di altre attività trattamentali, incide sul diritto del detenuto. In tal modo ha operato una valutazione in astratto, pertanto generica, che non ha preso in considerazione la concretezza della situazione in cui si trova l'interessato. Non ha poi chiarito se le disposizioni \ / 2 regolamentari siano in concreto espressione di irragionevoli disparità di trattamento con i detenuti non interessati dal regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., e conseguentemente non ha fatto emergere una possibile irragionevolezza di quella disciplina, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale "in tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio" (Conf. n. 4031 del 2021, n. 7192 del 2021, n. 7193 del 2021 e n. 7194 del 2021) - Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532 -. 5. Alla stregua di tali considerazioni, non essendo necessarie nuove valutazioni di merito, il provvedimento impugnato e quello confermato del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila devono essere annullati senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento del Magistrato di sorveglian
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