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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30499/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] annunziatadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare ladisciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto dei seguentiprovvedimenti: 1) sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lucca il 17febbraio 2019, irrevocabile il 17 settembre 2019, in relazione ai reati di cuiagli artt. 81, 476 e 482, cod. pen. commessi dal maggio 2013 al 2017 inlocalità imprecisate e 110, 642 cod. pen., commesso a Lido di Camaiore ePietrasanta tra il maggio 2013 e il maggio 2017; 2) sentenza emessa dalTribunale di Pisa il 29 ottobre 2021, irrevocabile il 4 febbraio 2022, inrelazione al reato di cui agli art. 81-640 e 455 cod. pen., commesso a Pisail 14 dicembre 2017;Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che laconclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbeadeguatamente considerato l’omogeneità delle condotte e il fatto che iltempo intercorso tra i reati non è di quattro anni circa ma di pochi mesi inquanto la commissione delle prime condotte si è protratta sino al 2017 equella oggetto della seconda sentenza è del dicembre 2017;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quantoil provvedimento impugnato, con lo specifico e decisivo riferimento altempo in cui è iniziata l’esecuzione delle condotte oggetto della primasentenza, il maggio 2013, e l’inizio di quelle oggetto della seconda,dicembre 2017, ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dallacommissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli attidai quali non emerge che la deliberazione dei fatti commessi nel dicembre2017 sia stata il frutto di una originaria programmazione risalente almaggio 2013 (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074– 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 5, n. 1766 del06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 39222 del26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, DiCicco, Rv. 258543 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] annunziatadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare ladisciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto dei seguentiprovvedimenti: 1) sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lucca il 17febbraio 2019, irrevocabile il 17 settembre 2019, in relazione ai reati di cuiagli artt. 81, 476 e 482, cod. pen. commessi dal maggio 2013 al 2017 inlocalità imprecisate e 110, 642 cod. pen., commesso a Lido di Camaiore ePietrasanta tra il maggio 2013 e il maggio 2017; 2) sentenza emessa dalTribunale di Pisa il 29 ottobre 2021, irrevocabile il 4 febbraio 2022, inrelazione al reato di cui agli art. 81-640 e 455 cod. pen., commesso a Pisail 14 dicembre 2017;Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che laconclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbeadeguatamente considerato l’omogeneità delle condotte e il fatto che iltempo intercorso tra i reati non è di quattro anni circa ma di pochi mesi inquanto la commissione delle prime condotte si è protratta sino al 2017 equella oggetto della seconda sentenza è del dicembre 2017;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quantoil provvedimento impugnato, con lo specifico e decisivo riferimento altempo in cui è iniziata l’esecuzione delle condotte oggetto della primasentenza, il maggio 2013, e l’inizio di quelle oggetto della seconda,dicembre 2017, ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dallacommissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli attidai quali non emerge che la deliberazione dei fatti commessi nel dicembre2017 sia stata il frutto di una originaria programmazione risalente almaggio 2013 (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074– 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 5, n. 1766 del06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 39222 del26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, DiCicco, Rv. 258543 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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